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Delli Malefitij


Che li minori di sette anni non siano tenuti a pena. Cap. xxv.



Li minori di sette anni per malefitij, dannidati et altri delitti ordinarij, et extraordinarij nulla pena siano tenuti di pagare. Volsero che li minori, cioè da sette anni fino ad anni dodici siano tenuti pagar la metà della pena, che fussero tenuti a pagar quelli che da dodici anni in sù. Et quelli da dodici anni in sù siano tenuti pagare ogni pena integram(en)te secondo la forma delli p(rese)nti statuti. Qual p(rese)nte capitolo volsero che habbia luogo nel presente, nel passato, et nel avvenire intendendo sempre che li danni si habbino a pagare.


Che ad ogni persona sia lecito accusare delli beni suoi. Cap. xxvi 32 .



Ad ogni persona sia lecito accusare del suo huomini, et donne, et ogni bestiame cioè delle robbe, et beni suoi, et similm(en)te d'ogni malefitio ordinario, et estraordinario, che nel castello di Mazzano, et suo tenimento si comettessero, et nel d(ett)o tenim(en)to, se ce intenda La Villa, cioè Montegelato, et Castelvechio. Et nel danno dato, et estraordinario sia creso al sacramento dell'accusatore in ogni quantità, salvo sempre che se lo accusato potessi in termine di tre dì reprovar detta accusa con doi testimonij di fede li sia lecito, e possalo fare. Et reprobandosi d(ett)a accusa per lo accusato nello d(ett)o termine alhora l'accusato sia assoluto da d(ett)a accusa, et l'accusatore non probante sia tenuto a pagar quella pena in che veniva condennato lo accusato quando lecitam(en)te potesse, e fusse stato accusato. Ma passati li tre dì lo accusato non possa più provare. Et che a nessuna donna maritata sia lecito poter fare alcuna accusa senza licenza del suo marito. Et altrim(en)ti facendo d(ett)a accusa non vaglia per essa raggione, et caggione. Et pur quando tal donna con d(ett)a licentia facessi tal accusa, debbia provare per un testimonio di buona fama, et cosi provata d(ett)a accusa vaglia et tenga, et non provandola essa accusatrice paghi detta accusa come è detto di sopra.


Che in Chiesa non si giochi, né facci cosa brutta. Cap. xxvij.



Nulla persona di qualunq(ue) grado, o conditione sia ardisca di giocare, ne fare alcuna cosa brutta in alcuna Chiesa, ne metterà alc(un)a cosa come è Botte, tavole, legnami, et altre massaritie, ne se vi faccino conviti, ne balli, ne si vi venda alc(un)a mercantia, né altra arte alla pena de soldi cinq(ue) per ciasche volta, e per ciasche persona.


Che non si toglia legname, pietre, o tegole, et canali di casa d'altri. Cap. xxviij.



Di Casa, grotta, o Capanna d'altri, nulla persona ardisca tollere nulla generation di legname, pietre, tegole, o canali, alla pena de soldi venti per ogni persona et per ciasche volta, et che si creda al iuram(en)to dello accusatore, et senza altra probat(io)ne