Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/59

Da Wikisource.

45

Delli Dannidati


Chi tollesse legna fatte per altri. Cap. xiii.



Qualunq(ue) di qual luogo si sia togliesse alcuna generatione di legna fatta da ardere, caschi in pena il delinquente per ogni soma di essa legna, et per ogni volta, et per ogni padrone soldi cinq(ue) et di quante some siano tolte se ne debbia star al iuramento del dannificato; Ma quando d(ett)e legna tagliate fussero vedute per li Riveditori del Commune se ne debbia stare al iuditio loro. Ma quando non li havessero vedute se ne debbia stare al iuramento del dannificato come è detto di sopra.


Di chi molestasse forme, o morroni. Cap. xiiij.



Ancora nessuno ardisca, ne presuma pigliar, o modellar alcuna forma, rasula, morrone, ne altre partezone che fusse tra uno convicino, et tra un consorte, et l'altro. La pena di soldi venti per ciascheduno, et per ciasche volta, e per ciasche padrone, et subito sia tenuto il delinquente detta forma, rasula, morrone, et partezone relassare, ridurle nel pristino stato a tutte spese di esso delinquente. Et caso che si volesse difendere, et negasse l'accusa, o richiamo, o inquisitione che ne fusse fatta si possa difendere et non trovandosi colpevola si di d(ett)a cosa per lo Vic(ari)o assoluto, et liberato, et lo accusatore paghi ogni pena, et tutte le spese legitime. Et se lo d(ett)o accusato o inquisito verra di raggione convinto et condennato debbia alhora et in quel caso pagar la pena di possessione turbata.


Che nullo molesti acque delli loro corsi. Cap. xv.



Nulla persona ardisca né presuma molestar acque vive cursive, ne ancora quelle che piovono di rimuoverle del loro corso antiquo, et consueto, per la qual molestatione, et remotione facesse alcun danno sia al comune quanto alle spetial persone, caschi in pena tal delinquente in soldi venti per ogni persona, et per ogni volta, et sia tenuto a redurre d(ett)e acque nel suo antico, et consueto corso a tutte sue spese in termine di tre dì alla detta pena.


Di chi tollesse stangoni o altro apparime di casa o Grotta. Cap. xvi.



A nessuna persona sia lecito tollere alc(un)a generation de stangoni, altro legname, o alc(un)o apparime per qualunq(ue) modo sia di alc(un)a casa, grotta, o capanna, o di qualunq(ue) altro luogo che apparato fusse, come horti, vigne, et altri luoghi alla pena di soldi diece per ciasche persona, per ciasche volta, et per ciasche possessione.


Di chi mettesse fuoco in Ara. Cap. xvii.



Fu statuito, confirmato, et riformato che se alcuno mette fuoco in alcuna Ara nanzi S(an)ta Maria di mezzo Agosto inclusive, et anco per fuoco che alcun ponesse, o mettesse altrove, et tal fuoco ardesse d(ett)a Ara, caschi in pena tal delinquente per ogni persona per ogni volta, et per ogni Ara di soldi ottanta. Et