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Libro Quarto


se nella detta Ara fusse alcun pagliaro o uno, o più, una pena si debbia pagare cioe soldi ottanta et non piu. Et se per avventura il padrone di d(ett)a Ara ardesse, o abrugiasse d(ett)a Ara non studiosam(en)te che venesse a caso come può intervenire, che alhora detto padrone non sia tenuto a pagar piu che soldi venti di pena, ma se è studiosam(en)te paghi soldi ottanta come è detto di s(opr)a. Et se alcun fenile, o pagliaro stesse fuora di d(ett)a Ara, et alc(un)o l'ardesse, o abrugiasse per qualunq(ue) modo si sia paghi tal delinquente per ogni volta, per ogni persona, et per ogni fenile, o pagliaro soldi ottanta, salvo che non fusse il padrone proprio di essi pagliari, o fenili, quale no(n) sia tenuto al alc(un)a pena.


Di chi tollesse fieno, o paglia. Cap. xviii.



Se alc(un)a persona tollerà paglia di pagliaro, o fieno de finile, caschi in pena quella tal persona per ogni pagliaro, et per ogni fienile di soldi quaranta, et per ogni persona. Et chi tollesse paglia di alc(un)a ara, et lo padrone di essa ara lo volesse accusare paghi per ogni persona, et per ogni volta, et per ciasche soma di paglia soldi doi, et chi tollesse fieno secco de prati paghi quel tal delinquente soldi quindici p(er) soma et se alc(un)o tollesse d(ett)a paglia et fieno di casa, di grotte, et di cappanne, alhora, et in q(u)el caso debbino quelli tali che tal delitto comettessero essere, et siano puniti secondo è nel volume del p(rese)nte statuto nel cap(itol)o de furti, et alhora et in quel caso detto cap(itol)o habbia luogo.


Di quanto te(m)po si possa inquire de danni dati. Cap. xix.



Ad ogni persona sia lecito poter accusare delli beni suoi ogni huomo, et ogni bestia che ci trovarà dar danno, et inquirere, et recercare, et richiamarsi come a lui piacerà, cioè in termine di doi mesi dal dì che da tal danno haverà hauto notitia, della qual notitia si debbia stare al iuramento suo. Et passati li detti dui mesi quel tal dannificato non possa fare né accusa, né inquisitione, ne richiamo, et facendola sia ipso fatto per essa raggione, et caggione nulla, et per nulla si habbia, et tenghi, con questo reservato che lo dannificato sempre civilm(en)te possa dimandar lo danno che havesse receputo.


Che sempre delli soprad(et)ti danni dati si debbe pagar l'emenda. Cap. xx.



Per che non pare, né è cosa giusta ne raggionevole che per pagar la pena del danno dato lo danno sia in tutto satisfatto, et perche di raggione è che a ciascuno sia data, et restituita tutta la robba che ingiustam(en)te le fusse stata tolta, et però fu statuito, et ordinato che tutti li danni che si daranno per huomini et persone, et lo detto danno sarà estimato secondo si contiene nel statuto p(rese)nte nel cap(itol)o dell'uffitio dell'estimatori volsero che si paghino in questa forma che se li estimatori apprezzeranno lo