Pagina:Storia degli antichi popoli italiani - Vol. II.djvu/90

Da Wikisource.
84 CAPO XXI.

no, è fuor di dubbio che nell’istesso modo fortificava, o suppliva con grandissima efficacia e in ragione ed in pratica tutta la legislazione. Il qual vero si farà più maggiormente manifesto per molti esempi nel capitolo appresso, in cui tratteremo alla distesa delle cose sacre.

La moderata natura del dritto civile degli Etruschi si palesa chiaramente nella legge contro al debitore insolvente la quale, anzi che trattarlo come un colpevole, e d’obbligare anche il corpo, siccome nelle dodici tavole, non dava altr’azione al creditore fuorchè poter esporre l’obbligato a ignominia pubblica: il che consisteva in rappresentarlo dinanzi al popolo seguitato da una frotta di ragazzi, che portando in aria una borsa vuota significavano esser quel tale rifinito per debito, e in istato di decozione1. Esempio dimostrante come, a proposito, certe leggi di morale intendimento parlavano per via di simbolo massimamente ai sensi; efficacissimo linguaggio compreso anche dagl’idioti. Con principio nulla men lodevole e morale qualunque presto fatto a un uomo notoriamente scostumato, veniva punito presso ai severi Lucani con la perdita del capitale2. Ammenda di cose, propria-

  1. Ὅταν δέ τις ὀφείλων χρέος μὴ ἀπωδιδῶ, παρακολουθοῦσιν οἱ παῖδες, ἔχοντες κενον θυλάκιον εἰς δυσωπίαν. Heracl. Pont. de Polit. pag. 213.
  2. Ἐὰν δέ τις ἀσώγῳ δανείσας χρέος ἐλεγχθῇ στέρεται αὐτοῦ. Nico Damasc. Histor. p. 273.