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TITOLO II.
DEL POTERE ESECUTIVO
Funzioni e prerogative del Re.
96. Il potere esecutivo risiede nel Re. La sua persona è sacra ed inviolabile. Ma il Parlamento ha diritto di farsi render conto di tutti gli atti del potere esecutivo, e può relativamente a tali atti indirizzare al Re tutte le rimostranze e le petizioni che giudica convenienti; e dove conosca che ve ne sieno di attentatorii ai diritti ed agl’interessi della nazione, il Parlamento mette in istato d’accusa, e punisce i ministri e i membri del consiglio privato del Re che li avranno consigliati o che avranno concorso a metterli in opera.
97. Se il Re abbandona momentaneamente il Regno, delega l’esercizio del regio potere alla persona ed a quelle condizioni che gli sembrano convenienti. Il tutto di concerto col Parlamento.
98. Il Re rappresenta la nazione presso le potenze straniere, dichiara la guerra e la pace.
99. Conchiude i trattati, ma non può nè cedere nè scambiare alcuna porzione del territorio Siciliano, nè stipulare alcuna condizione che ferisca direttamente o indirettamente la Costituzione del Regno.
100. Il Re ha un Consiglio privato di cui è obbligato a sentir l’avviso in qualunque affare d’importanza e principalmente sulla dichiarazione di guerra, sui trattati di pace, d’alleanza e di commercio.