Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/255

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278. Le leggi decideranno se debbono esservi i tribunali speciali per conoscere certi determinati affari.

279. I magistrati e giudici, al prender possesso de’ loro posti, giureranno di mantenere la costituzione, di essere fedeli al Re, di osservare le leggi ed amministrare imparzialmente la giustizia.


Dell’amministrazione di giustizia nel civile.


280. Non si potrà privare alcun Spagnuolo del diritto di terminare le sue differenze col mezzo di giudici arbitri, eletti da ambe le parti.

281. La sentenza fatta dagli arbitri si eseguirà se le parti nel compromesso non si avessero riservato il diritto di appellare.

282. L’alcalde di ogni popolazione eserciterà in essa l’ufficio di conciliatore, e quello il quale abbia qualche cosa da dimandare per affari civili o per ingiurie dovrà presentarsi ad esso con quest’oggetto.

283. L’alcalde con due buoni uomini, nominati uno per ogni parte, ascolterà il dimandante e il dimandato, sentendo le ragioni, in cui rispettivamente appoggiano la loro pretesa, e prenderà, udito il sentimento dei due assistenti, la provvidenza che gli parerà propria, affine di terminare il litigio senza maggior progresso, come lo si terminerà di fatti, se le parti si acquieteranno con questa stragiudiciale decisione.

284. Senza far constare di aver tentato il mezzo della conciliazione, non s’intavolerà mai nessun litigio.

285. In ogni affare di qualsivoglia importanza non potrà farsi al più che tre istanze e tre sentenze definitive. Quando la terza istanza si è interposta da due sentenze conformi, il numero dei giudici che dovranno de-