Pagina:Trattato di Versailles (1768).pdf/3

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tesse alla Dominazione del Re, la Repubblica acconsente fin d'ora, che l'interiore resti assoggettato a S. M. in tutto, o in parte nell'istesso modo, e colle istesse condizioni stipulate negli Articoli precedenti per rapporto alle Piazze e Porti della Corsica.


Articolo 6.


Si obbliga il Re di rimettere a mani della Repubblica al più presto che sarà possibile, ed al più tardi nel 1771 l'Isola di Capraja, attualmente in possesso dei Corsi.


Articolo 7.


Dopo che le Piazze e Porti saranno a sua disposizione, si obbliga il Re di fare tuttociò che può per far cessare le ostilità dei Corsi contro la Repubblica. Ma come egli è impossibile di convenire avanti tempo sugli effetti di questa obbligazione, il Re promette alla Repubblica, che dal momento che le sue Truppe saranno in Corsica, S. M. tratterà con tutto il rigore del diritto della Guerra ogni Corso che nuocerà ai Sudditi della Repubblica tanto in mare, che per terra. La Repubblica per canto suo si obbliga di far cessare le ostilità contro dei Corsi, allorquando ne sarà ricercata dal Re.


Articolo 8.


È stato convenuto fra le due Potenze Contrattanti, che li bastimenti Barbareschi non saranno ammessi nei Porti, Rade, e Spiagge occupate dalle Truppe del Re in Corsica, che nei casi di necessità e di naufragio conforme alle leggi dell'Umanità.


Articolo 9.


Li Nazionali Genovesi, e gli Individui Corsi saranno ristabiliti, e reintegrati nel possesso dei loro beni, che loro fossero stati confiscati, occupati, o detenuti a qualunque Titolo relativo ai passati Tumulti, per quanto sarà o potrà essere a disposizione del Re, facendo in modo S. M. che questo, non meno che per la libertà degli Individui di quelli dell'una o l'altra parte i quali l'avessero perduta per motivo degli stessi tumulti, sia posto in esecuzione a tempo convenevole.


Articolo 10.


Tutte le Concessioni particolari, Esenzioni, Franchigie, delle quali godeano in Terraferma alcuni Popoli, o Abitanti dell'Isola saranno aboliti, e S. M. prenderà in considerazione le indennizzazioni che potrà accordare, specialmente agli abitanti di San Bonifazio, di Calvi, e San Fiorenzo.


Articolo 11.


Sua Maestà si obbliga di stabilire un metodo sicuro, e regolare per impedire la frode ed i Contrabandi, che i Bastimenti Corsi col Paviglione del Re potrebbero fare nei Porti, Golfi, Seni, e Spiagge della Serenissima Repubblica in Terraferma.


Articolo 12.


Si farà un Inventario dell'Artiglieria Genovese, e Munizioni da Guerra, che si ritroveranno di spettanza alla Repubblica nelle Piazze di Corsica, e sei mesi dopo che