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Articolo 13.
Il Re si impegna di garantire autenticamente, ed in perpetuo li Stati che la Seren. Repubblica possiede in Terraferma a qualunque Titolo, e per qualunque Causa potessero essere attaccati o inquietati, e S. M. s’impegna dell’istessa Garanzia per l’Isola di Capraja, quando sarà rimessa alla Repubblica, conforme all’artic. 6 del presente Trattato.
Articolo 14.
Articolo 15.
Sua Maestà stabilirà in Corsica in tutto il tempo che le Piazze, Porti, e Terre dell’Isola si troveranno sotto il suo Dominio li Diritti di Gabelle, di Ajuti, ed in generale tutti li diritti delle sue Ferme Generali, come altresì quelle imposizioni che giudicherà convenevoli, ed il prodotto dei detti Diritti, ed Imposizioni, di cui si terrà esatto registro, sarà defalcato dalla somma che la Repubblica sarà obbligata di rimborsare al Re, quando Essa vorrà rientrare al Possesso della Corsica.
Articolo 16.
Le Ratificazioni del presente Trattato, spedite in buona forma, saranno Cambiate nello spazio di un mese, o al più presto che si può, contando dal giorno della sottoscrizione del presente Trattato.
In fede di che Noi Ministri Plenipotenziarj ec. abbiamo firmato ec.
Fatto a Versaglies li 15 giugno 1768.
Il Duca di Choiseuil. ― Augustino Paolo Domenico Sorba
IN CORTE, MDCCLXIX.
Per Sebastiano Francesco Barini Impressore Camerale.