Regolamento pel servizio delle infermerie dell'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli/Capo I. Dell'Assistente d'Infermeria

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Capo I. Dell'Assistente d'Infermeria

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Frontespizio Capo II. Del Caporale Infermiere

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CAPO I.

DELL’ASSISTENTE D’INFERMERIA


Art. 1.

L’Assistente d’Infermeria dirige ed invigila il servizio degli Infermieri ed Infermiere e degli altri Inservienti applicati al servizio sanitario dell’Ospedale; ed è incaricato di tutte le registrazioni, tanto relative al servizio medesimo, quanto riflettenti il servizio delle Infermerie.

Art. 2.

Egli deve perciò tenere secondo i moduli che vengono stabiliti dall’Amministrazione i seguenti registri: [p. 6 modifica]

I. Registro generale di tutti gli Infermi d’ambo i sessi ricoverati nell’Ospedale, contenente la data del loro ingresso, il loro nome, cognome, stato, professione e le altre generalità ai medesimi relative, la qualità della malattia, la data dell’escita o della morte di ciascuno, ed il numero delle giornate da ciascuno consunte.

Da questo registro ricaverà gli stati numerici di movimento mensili ed annuali da consegnarsi all’Amministrazione;

II. Registro d’accettazione a matrice, da cui si staccano le bollette da affiggersi al letto di ciascun infermo;

III. Registro dei quadri di movimento giornaliero delle Infermerie, pure a matrice, in cui deve annotarsi, colle distinzioni portate dal modulo, il numero degli ammalati rimasti al mattino d’ogni giorno, quello degli entrati, esciti e morti pendente il medesimo, ed il riassunto delle diete di vitto.

Il doppio da staccarsi dalla matrice viene al mattino del giorno susseguente rimesso al Regolatore di Governo, aggiungendovi il nome delle guardie in servizio pel giorno medesimo;

IV. Registro dei decessi che avvengono nell’Istituto;

V. Registro dei parti che hanno luogo pure nell’Istituto;

VI. Registro dei Baliatici provvisorii a carico dell’Ospedale;

VII. Registro degli Esposti che vengono collocati nella Ruota dello Stabilimento;

VIII. Registro delle operazioni Chirurgiche; [p. 7 modifica]

IX. Registro delle giornate d’assenza degl’Infermieri ed Infermiere fisse;

X. Registro delle giornate di servizio degl’Infermieri ed Infermiere supplenti;

XI. Registro particolare della Maternità nelle forme prescritte dal Regolamento dell’Istituto Ostetrico, e di quelle altre Cliniche separate che venissero ad introdursi nell’Ospedale;

XII. Registro Colonnario relativo a cadun Infermiere ed Infermiera, in cui devono annotarsi tutte le circostanze meritevoli di riguardo relative al servizio dei medesimi;

XIII. Registro delle assenze dei Medici, Chirurghi, e Flebotomi addetti all’Istituto;

XIV. E per ultimo tutti quegli altri Registri che venissero a prescriversi dall’Amministrazione per maggiore regolarità del servizio.

Art. 3.

All’atto di accettazione di cadun ammalato l’Assistente d’Infermeria descrive nel Registro a Matrice N.º II gli abiti al medesimo appartenenti, come pure i denari ed altri oggetti che seco portasse.

I denari ed oggetti di valore vengono consegnati all’Economo. Gli altri effetti ed abiti vengono collocati, previo ripulimento, in apposita cassetta chiusa a chiave posta ai piedi del letto dell’ammalato.

La bolletta staccata dal Registro con tutte le suddette [p. 8 modifica]indicazioni viene affissa al letto medesimo dell’ammalato, a cui nell’atto di sua escita si fa esatta riconsegna di tutto.

Nel caso di morte tutti gli effetti descritti sono rimessi all’Economo in un colla Bolletta, per essere consegnati alli Eredi del defunto, che si presenteranno per ritirarli.

Art. 4.

L’Assistente d’Infermeria deve sempre trovarsi presente alle visite dei Medici e Chirurghi per ricevere da essi le istruzioni particolari, che possono occorrere intorno al regime di qualche ammalato.

Egli deve pure assistere all’accettazione ordinaria nelle ore fissate, per la tenuta del Registro, di cui all’articolo precedente, facendosi però supplire in ciò dal Caporale Infermiere, quando non possa eseguirlo personalmente per l’incumbenza come sovra incaricatagli nelle ore della visita.

Art. 5.

Per quegli ammalati che vengono condotti da altri Comuni sulla richiesta delle Autorità locali, qualora vengano accettati, spedisce analoga ricevuta a scarico dei Conducenti, facendo anche apposita dichiarazione in caso di rimando. [p. 9 modifica]

Art. 6.

Ricevendo l’annunzio che un Medico od un Chirurgo non può trovarsi alla visita, deve tosto dare avviso ai rispettivi supplenti nell’ordine prescritto dal Regolamento Medico-Chirurgico.

Art. 7.

Similmente ogniqualvolta un Curante od un ammalato chiede una consulta, egli è tenuto di darne avviso a chi si appartiene d’intervenirvi, lo che del pari deve eseguire quando si tratta di procedere ad operazioni di alta Chirurgia, autopsie ed in altri simili casi.

Art. 8.

Ha pure l’obbligo di spedire gli avvisi ai Medici e Chirurghi nei casi urgenti, in cui sia necessaria la loro assistenza.

Art. 9.

Pervenendo avviso all’Ospedale di far trasportare un infermo, se il caso è d’urgenza, come allorchè trattasi di caduti, feriti, colpiti d’apoplessia e simili, l’Assistente d’infermeria ha l’obbligo di far eseguire il trasporto senza dilazione. [p. 10 modifica]

Quando non si tratti d’urgenza avverte il Medico o Chirurgo Astante, cui appartiene questa parte di servizio a termini del Regolamento Medico-Chirurgico, affinchè verifichi a domicilio lo stato dell’ammalato, e, sentitone il parere, fa, o non, secondo il medesimo procedere dagli Infermieri al trasporto.

Art. 10.

Occorrendo che di notte venga trasportato all’Ospedale qualche ferito o sopravvenga altro caso qualunque d’urgenza, l’Assistente ha l’obbligo di alzarsi per prestare la sua opera e somministrare tutto il bisognevole in tale occorrenza.

Art. 11.

Ferma rimanendo a carico dei Periti la responsabilità derivante dagli obblighi imposti all’art. 236 del Codice Penale, l’Assistente d’Infermeria deve usare ogni cura affinchè il più prontamente possibile si compia questa parte del pubblico servizio, usando al tempo stesso tutte le cautele, che possono venire prescritte dalle Autorità competenti in simili casi.

Art. 12.

Quando viene ordinata l’assistenza Flebotomica notturna ad un infermo, deve spedirne avviso ai Flebotomi, [p. 11 modifica]affinchè questi possano per turno eseguirla secondo la prescrizione del Dottore Curante.

Art. 13.

Dopo ultimate le visite, l’Assistente deve perlustrare le Infermerie coi Registri di Flebotomia per verificare se siano state puntualmente eseguite tutte le operazioni Flebotomiche prescritte dai Medici e Chirurghi.

Riconosciuta una dimenticanza deve darne avviso al Dottore Astante di servizio, ed informarne anche il Regolatore di Governo, qualora le omissioni si ripetessero frequentemente.

Art. 14.

L’Assistente invigila che nessun ammalato esca dall’Ospedale senza essere stato dimesso dal Medico o Chirurgo Curante, a meno che l’assoluta volontà dell’ammalato resista a tutte le ammonizioni ed osservazioni, che egli è tenuto a fargli sui pericoli della partenza.

Quando avrà ricevuto dal Regolatore di Governo una indicazione particolare per qualche ammalato non rilascierà a questo gli abiti senza un ordine dello stesso Regolatore per iscritto.

Art. 15.

Occorrendo il trasporto al proprio domicilio di [p. 12 modifica]ammalati o convalescenti, egli dà avviso all’Economo perchè lo faccia eseguire col mezzo di apposita vettura fino al più prossimo Comune, muniendo l’ammalato dell’opportuno foglio di via, se il di lui domicilio è oltre detto Comune.

Deve inoltre vidimare il foglio di via a quei poveri ammalati o convalescenti, che se ne presenteranno muniti da qualche Ospedale od altr’Opera di Carità onde loro siano continuati i mezzi di trasporto.

Art. 16.

Appena avvenuta la morte di un individuo ricoverato nell’Ospedale, ne dà tosto avviso a chi si trova incaricato degli incumbenti dello stato civile, ed ogni giorno spedisce alla Civica Amministrazione uno stato nominativo dei deceduti, corredato delle occorrenti indicazioni pel loro trasporto al Campo Santo.

Art. 17.

Allorchè viene richiesta da Curanti la sezione di un cadavere, ne deve avvisare il Regolatore di Governo, ed, avutone l’assenso, deve l’Assistente far disporre tutto l’occorrente, avvertendo però che la sezione non abbia luogo prima che siano spirate ventiquattro ore dal momento del decesso. [p. 13 modifica]

Art. 18.

Non lascierà introdurre nell’Ospedale morti da qualunque parte provengano, salvo che si tratti di annegati od asfissiati, sui quali si possano ancora esperimentare i soccorsi dell’arte.

Art. 19.

Ha l’Assistente in custodia, sotto la sua responsabilità, tutti gli strumenti di Chirurgia proprii dell’Ospedale, dei quali deve avere la massima cura, conservandoli puliti, e non accordandone l’uso che ai Dottori applicati al Pio Stabilimento e per servizio del medesimo.

Art. 20.

Egli è pure depositario dei cateterii, brachieri, sospensorii e simili, di cui secondo il bisogno fa la distribuzione agli Infermi ricoverati nell’Ospedale, ed ai poveri a cui vengono accordati dal Regolatore di Governo.

Art. 21.

Tiene inoltre presso di sè una provvista di tessere, pei neonati, di cui all’art. 16 del Regolamento Ostetrico, ed è sua cura di munirne i bambini nati da madre illegittima, rimettendone il riscontro all’Amministrazione. [p. 14 modifica]

Art. 22.

Quando è coricata una madre nell’Ospedale con bambino lattante, a cui per lo stato di salute non possa ella stessa somministrare il latte, l’Assistente ha l’incarico di far ricerca di adatta nutrice provvisoria, alla quale consegnerà il bambino finchè dura la necessità, tenendo il debito conto delle giornate di baliatico nell’apposito Registro indicato al N.º VI.

Da questo Registro alla fine del servizio per ciascun bambino, od al fine di ciascuna settimana, se il baliatico durasse oltre tale termine, egli stacca una bolletta portante il numero delle giornate da caduna nutrice consunte ed il loro importo, affinchè questo venga dall’Economo soddisfatto.

Art. 23.

L’Assistente veglia soprattutto affinchè gli Infermieri ed Infermiere e gli altri Inservienti attendano con esattezza ai loro rispettivi doveri; che siano gli ammalati attentamente serviti in ogni loro bisogno e vengano con modi umani e caritatevoli trattati.

Non si assenterà dall’Ospedale dopo le visite e le distribuzioni delle vivande senza essersi prima accertato che gli Infermieri ed Inservienti abbiano adempito a tutte le loro incumbenze. [p. 15 modifica]

Art. 24.

Presentandosi nelle Infermerie qualche Infermiere preso da ubbriachezza, dovrà tosto allontanarlo sostituendone un altro in di lui luogo e riferirne tosto al Regolatore di Governo per le opportune provvidenze.

Eguale relazione dovrà pur fare al Regolatore di Governo nei casi di altre mancanze nel servizio e segnatamente quando un Infermiere si permettesse di usare sotto qualsivoglia aspetto maltrattamenti agli ammalati.

In caso di silenzio in siffatte occorrenze, l’Assistente è gravemente contabile di ogni disordine.

Art. 25.

Per la repressione immediata delle mancanze degli Infermieri, Infermiere ed altri inservienti addetti all’Infermeria, potrà l’Assistente applicare al colpevole la privazione temporaria del vino ed il divieto di uscita nelle ore di libertà, e, qualora la mancanza sia grave, anche la sospensione provvisoria del servizio, riferendone però immediatamente al Regolatore di Governo per le ulteriori provvidenze.

Art. 26.

In principio di Gennaio stabilisce la rotazione giornaliera delle Guardie di servizio da osservarsi dagli [p. 16 modifica]Infermieri e dalle Infermiere pendente tutto il corso dell’anno, formandone apposito ruolo da collocarsi nella Porteria per norma del Portinaio nelle di lui incumbenze a riguardo degli Inservienti.

Art. 27.

Nei casi di malattia degli Infermieri e delle Infermiere fisse chiama in surrogazione delli mancanti gli Infermieri ed Infermiere in soprannumero secondo l’ordine di anzianità, tenendo nota delle assenze degli uni e del servizio degli altri negli appositi Registri indicati coi Numeri X e XI.

Art. 28.

Nei casi di ricovero tanto ordinario che straordinario di Militari, l’Assistente deve tenere apposito Registro a parte del movimento, che riflette i medesimi, onde somministrare in ogni tempo all’Amministrazione i dati necessarii per ottenere il rimborso delle giornate di presenza secondo i rispettivi contratti.

Art. 29.

In tali casi sarà pure tenuto alla compilazione di tutti gli stati, che saranno richiesti dai Corpi cui appartengono i Militari, o dai Superiori Dicasteri, come pure spedirà ai Militari, che escono dall’Ospedale, i certificati che venissero richiesti dagli ordinamenti dei rispettivi Corpi. [p. 17 modifica]

Art. 30.

È cura dell’Assistente di vegliare sulla mondezza delle biancherie dei letti e sugli altri oggetti ed utensili esistenti nelle Infermerie, avvisando l’Economo dei cambiamenti che occorrono farsi a tale riguardo.

Art. 31.

È pure di lui obbligo di vegliare a che siano sempre ben regolate le lampade inservienti all’interno delle Infermerie; che le crociere siano sempre bastantemente ventilate, facendovi praticare le disinfettazioni occorrenti, e che vi sia mantenuto nella stagione jemale quel costante grado di calore che verrà indicato dal Corpo Medico-Chirurgico.

Art. 32.

Per ultimo l’Assistente deve attentamente vegliare affinchè in ogni tempo e circostanza e da chicchessia venga mantenuto il silenzio nelle Infermerie e sia in esse conservato l’ordine perfetto.