Regolamento pel servizio delle infermerie dell'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli/Capo III. Degli Infermieri e delle Infermiere

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Capo III. Degli Infermieri e delle Infermiere

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Capo II. Del Caporale Infermiere Capo IV. Della Cenciajuola

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CAPO III.

DEGLI INFERMIERI E DELLE INFERMIERE


§. 1.

Disposizioni generali


Art. 44.

Gli Infermieri sono applicati al servizio delle Corsie maschili, le Infermiere a quelle femminili.

I loro doveri sono eguali in tutto quanto si riferisce al servizio degli infermi, ad eccezione dei lavori più faticosi, che vengono disimpegnati tanto nelle Corsie maschili quanto nelle Femminili o dagli Infermieri di mezza guardia, o dalli due Infermieri che si estraggono a sorte al principio di cadun anno e che prendono il nome di Spazzini.

Art. 45.

Tutti dipendono immediatamente dall’Assistente d’Infermeria ed in di lui assenza dal Caporale Infermiere, alli [p. 22 modifica]ordini dei quali devono uniformarsi, come pure a quelli dei Medici e Chirurghi in quanto ha rapporto alla cura degli ammalati.

Art. 46.

Il servizio degli Infermieri ed Infermiere si divide in servizio comune, in servizio settimanale ed in servizio particolare di guardia e mezza guardia.

Tutti debbono prestare per turno siffatti servizi.

Quelli però applicati alle Corsìe Chirurgiche faranno sempre il loro turno nelle Corsìe medesime.

§. 2.

Servizio comune


Art. 47.

Tutti gli Infermieri mezz’ora prima delle visite debbono trovarsi nelle Infermerie per dare assetto a quel numero di letti che viene a ciascuno di essi affidato e ripulire il tratto d’Infermeria corrispondente, affinchè il tutto sia in ordine pell'ora stabilita per le visite.

Nella stagione estiva dopo la scopatura, debbono adacquare le Infermerie per mantenerle più fresche.

Art. 48.

Per la pulizia e corredo dei letti a ciascuno degli Infermieri affidati come sovra, essi ricevono in consegna la [p. 23 modifica]lingeria e gli utensili necessarii pel numero corrispondente ai letti medesimi, e per le loro mute.

Ciascuno degli Infermieri è rispettivamente contabile di tutti gli oggetti mancanti o guasti, salvo il naturale deperimento. Fuori di questo caso gli oggetti stessi saranno pagati dagli Infermieri mediante ritenzione sulla loro mercede in proporzione delle mancanze o guasti riconosciuti dall’Assistente d'Infermeria alla fine di ogni anno.

Quando alcuno degli oggetti che un Infermiere ha in consegna, si sarà reso inservibile naturalmente, egli ne riferirà all’Assistente, e questi facendone richiesta per iscritto all’Economo, ne sostituirà uno nuovo a quello inservibile, il quale verrà dallo stesso Economo fatto ritirare per modo che l’Infermiere abbia sempre un numero eguale a quello che gli venne rimesso al suo ingresso in servizio.

Art. 49.

Ad ogni vacanza di letto debbono gli Infermieri rifornirlo con lingeria pulita, mutandone il materasso quando il caso lo richiegga.

Il materasso deve poi essere sempre cambiato dagli Infermieri ad ogni caso di decesso.

Art. 50.

Tutti gli oggetti tolti dal letto e dal corpo degli ammalati debbono da ciascun Infermiere essere collocati [p. 24 modifica]nell’apposito locale a ciò destinato, per essere poi consegnati al Lavandaio previa la ricognizione da farsi dal Caporale Infermiere.

Art. 51.

Ad ogni vacanza di letto devono pure esser cambiati tutti i recipienti, che servono agli usi dell’ammalato in guisa che tutto vi sia rinnovato allorchè debba esservi collocato un altro infermo.

Art. 52.

Ciascun Infermiere prima della distribuzione dei cibi deve recare un bacino con acqua tepida ed un asciugatojo a tutti gli infermi dei rispettivi letti che abbisognassero o desiderassero di fare abluzioni.

Art. 53.

Nelle ore fissate ciascun Infermiere ha l’obbligo di distribuire la minestra a tutti gli ammalati coricati nel rispettivo numero di letti, prestando il proprio aiuto a quelli che per qualunque causa non abbiano il libero uso delle membra.

Art. 54.

Tutte le sere prima di ritirarsi ogni Infermiere deve collocare a piedi dei rispettivi letti i vasi puliti che [p. 25 modifica]debbono poi nella notte essere sostituiti ai vasi immondi dagli Spazzini.

Art. 55.

In ogni sabbato debbono esporre alla ispezione del Regolatore di Governo, ed, in di lui assenza, dell’Assistente d’Infermeria tutti gli oggetti di rame e di peltro, che hanno in consegna e ritirarli dopo la verificazione.

Art. 56.

Fermi gli obblighi particolari a carico degli Infermieri di guardia e di mezza guardia, ciascun Infermiere nei casi d’urgenza ed in qualunque occorrenza straordinaria deve prestarsi a quei servizi che gli verranno ordinati dall’Assistente d’infermeria e dagli altri Superiori.

Art. 57.

Trovandosi nelle Corsìe e venendo richiesto di un qualche servizio da un ammalato, non potrà ciascun Infermiere, quantunque non sia di guardia, rifiutarvisi, sotto pena dell’immediata sospensione.

Art. 58.

Dopo le visite e le distribuzioni delle vivande non potranno gli Infermieri, ancorchè fuori di turno di servizio particolare, escire dall’Ospedale, se prima non [p. 26 modifica]riporteranno dal Caporale Infermiere il segno fissato comprovante l’adempimento dei rispettivi doveri, che essi sono tenuti di presentare al Portinajo.

§. 3.

Servizio settimanale


Art. 59.

Due fra gli Infermieri per caduna settimana sono incaricati della pulizia dello stagno e di tutti i recipienti di rame necessarii al servizio delle Infermerie.

Art. 60.

Due altri, pure per settimana, hanno obbligo di assistere all’accettazione ordinaria, che ha luogo prima delle distribuzioni delle vivande per condurre al letto gli ammalati che vengono ricoverati, riscaldarli secondo il bisogno e la stagione, far loro le occorrenti abluzioni con acqua tepida e mutarne le camicie, riponendone le vesti, che non debbano prima essere ripulite, nella cassetta collocata ai piedi dei letti.

Art. 61.

Altri due per turno settimanale sono incaricati del trasporto delle minestre, e due per ultimo debbono portare dalla Cucina alle Infermerie la tavoletta delle vivande e seguire la persona incaricata della distribuzione per tutto il giro delle Infermerie medesime. [p. 27 modifica]

§. 4.

Servizio di guardia


Art. 62.

Il numero e l’orario del servizio di Guardia, come pure di quello di mezza guardia viene ogni anno al principio di Gennaio stabilito dall’Amministrazione sulla proposta dell’Assistente d’Infermeria.

Art. 63.

Per tutta la durata della guardia gli Infermieri, che ne fanno il servizio, non possono mai abbandonare l’Infermeria sotto alcun pretesto, ad eccezione dell’ora del pranzo, in cui vengono sostituiti dalle mezze guardie.

Art. 64.

Appena ricevuta la consegna delle guardie, che si ritirano, primo loro obbligo si è di visitare gli ammalati, loro indicati come maggiormente aggravati, per accertarsi se abbisognano di qualche pronto servizio.

Art. 65.

Essi debbono poi visitare di frequente tutti gli ammalati indistintamente, portarsi senza indugio al loro letto quando vengono chiamati, somministrar loro le decozioni ed il brodo, ajutarli nei loro movimenti, quando non vi siano atti da loro stessi, interrogarli se desiderano [p. 28 modifica]qualche cosa, coricare nel letto quelli che ne fossero discesi, e non fossero più in grado di risalirvi, coprirli, far tutto con pazienza e carità, prestar loro insomma ogni cura ed assistenza in qualsiasi bisogno.

Art. 66.

Per meglio attendere alle loro incumbenze, di notte debbono, nel trasferirsi da un letto all’altro, tenere un lume portabile alla mano.

Art. 67.

Tengono di continuo acceso il fuoco nell’apposito locale per procurare che le decozioni ed i fomenti siano in ogni ora caldi, ed hanno cura che si trovino pur sempre caldi per ogni occorrenza i cataplasmi ossiano papini.

Art. 68.

Procurano che non manchi mai ad alcuno il bisognevole per bere e più specialmente quelli applicati alle Cliniche Chirurgiche debbono usare somma diligenza in questa parte rispetto agli Infermi stati sottoposti a qualche operazione.

Art. 69.

Essendovi ammalati con diarrea, gli Infermieri di guardia debbono stendere sotto ai medesimi lenzuoli provvisorii, detti comunemente traverse e mutarli [p. 29 modifica]frequentemente per togliere l’umidità ed il fetore, e fare i necessarii profumi intorno al letto.

Art. 70.

All’albeggiare gli Infermieri di guardia devono dare il segno della Messa, che si celebra all’Altare delle Infermerie, e quindi darne avviso al Cappellano incaricato della celebrazione.

Art. 71.

In tale circostanza vedendo appeso al letto il segno convenzionale di Sacra Communio interrogano l’ammalato, che vi è coricato, se non abbia alcun impedimento per ricevere il Sacramento dell’Eucaristia, onde avvertire, in caso affermativo, il Cappellano di servizio, che essi debbono accompagnare al letto di ciascun comunicando.

Art. 72.

All’ora delle visite devono trovarsi muniti del necessario e seguire i Medici e Chirurghi, loro ricordando il regime dietetico di ciascun ammalato e facendo loro il debito rapporto di tutto quanto riguarda l’ammalato medesimo e specialmente i più gravi.

Art. 73.

Lo stesso dovranno eseguire ogniqualvolta i Dottori Astanti percorrano le Corsie per indicare loro gli [p. 30 modifica]ammalati ricoverati dopo le visite ordinarie e quelli specialmente segnalati dai Curanti per visite straordinarie.

Art. 74.

Dopo le visite preparano i recipienti pei salassi e quelli per le decozioni state ordinate: rimettendo questi ultimi alle mezze guardie affinchè si portino nella Farmacia per la loro spedizione.

Apparecchiano inoltre le tazze pei caffè stati prescritti, consegnandoli a chi è incaricato della loro distribuzione.

Art. 75.

All’ora stabilita della sera accendono tutte le lampade delle Infermerie ed hanno cura che si mantengano continuamente accese l’intiera notte.

Art. 76.

Formano le braciere occorrenti per la propria linea nelle stagioni, in cui ve ne sia il bisogno e siano state prescritte dall’Assistente.

Art. 77.

Ogniqualvolta vengano prescritti dai Medici o Chirurghi o dall’Assistente d’Infermeria, fanno i profumi colle sostanze che loro vengono somministrate dalla Farmacia. [p. 31 modifica]

Art. 78.

Non devono permettere che alcuno porti vivande od altre cose nocive agli Infermi, come pure è loro dovere di far mantenere il silenzio nelle ore di riposo, e sempre l’ordine e la quiete nelle Infermerie, ed impedire che alcuno vi giuochi o fumi.

Art. 79.

Quando scorgono che un ammalato si aggrava, li Infermieri di guardia debbono darne pronto avviso al Cappellano di servizio, acciò sia munito dei Santi Sacramenti e degli altri conforti della Religione; accompagnare poi essi stessi il Cappellano al letto dell’infermo e preparare il genuflessorio in occasione delle ultime preci dei moribondi.

Art. 80.

Fatto cadavere un infermo lo coprono col lenzuolo, e quindi ne danno avviso all’Assistente d’Infermeria per gli ulteriori incombenti di sua competenza.

Avvenendo il decesso di giorno, danno colla campana il segno dell’agonia.

Art. 81.

Al termine della guardia fanno la relazione di quanto riguarda gli ammalati a quelli che subentrano in tale servizio, come pure all’Assistente d’Infermeria per loro norma rispettiva. [p. 32 modifica]

§. 5.

Servizio di mezza guardia


Art. 82.

Gli Infermieri di mezza guardia suppliscono a quelli di guardia nelle ore, in cui questi ultimi si ritirano pel pranzo, e nelle ore intermedie fra l’una e l’altra guardia.

Art. 83.

Essi sono incaricati del trasporto del ghiaccio occorrente per tutta la giornata, dei cataplasmi, dei recipienti pei bagni locali e pelle decozioni, e devono il tutto consegnare agli Infermieri di guardia per la distribuzione. Insomma devono portare agli Infermieri di guardia quanto loro occorre di avere in pronto pel servizio degli ammalati, affinchè essi non siano costretti ad allontanarsi dalle Infermerie.

Art. 84.

Nelle ore destinate alle visite devono star pronti per ogni servizio straordinario ordinato dai Medici o Chirurghi, come trasportar ammalati da un letto all’altro, recarsi alla Farmacia per prendere vesticanti, o sanguisughe e simili. [p. 33 modifica]

Art. 85.

Dopo ultimata la visita del mattino distribuiscono le scodelle agli ammalati che debbono prendere il brodo, e quindi recatisi alla cucina, ne esportano il liquido, di cui fanno poscia la distribuzione agli stessi ammalati.

Art. 86.

Li medesimi sono incaricati del trasporto alla Lavanderia di tutta la lingeria sudicia appartenente alle Infermerie, dopo la verificazione fattane dal Caporale Infermiere.

Art. 87.

Apparecchiano nello Stabilimento apposito, ed anche nelle Infermerie secondo il caso, i bagni per quegli ammalati, cui ne viene ordinato l’uso dai rispettivi Curanti.

Art. 88.

Gli uomini, che fanno il servizio di mezza guardia, hanno l’obbligo di mutare all’occorrenza i pagliaricci tanto nelle Infermerie maschili, quanto nelle femminili. [p. 34 modifica]

Art. 89.

Essi soli pure devono recarsi colla lettiga nel cortile dell’Ospedale per trasportare quegli Infermi d’ambo i sessi che sono incapaci di recarsi da se nella camera rispettiva d’accettazione.

Art. 90.

Sono inoltre essi soli tenuti a dare i segni dei funerali ed anniversarii che si celebrano nella Chiesa dell’Istituto.

Art. 91.

Nel giorno susseguente al servizio di mezza guardia quelli, che lo hanno prestato, devono assistere nelle ore delle visite principali del mattino e della sera all’accettazione degli Infermi per tutti i servizii, di cui all’art. 60.

§. 6.

Servizio degli Spazzini


Art. 92.

Gli Infermieri, che fanno per estrazione a sorte il servizio da spazzino, debbono nella notte all’ora fissata fare il cambio dei vasi immondi d’ogni sorta sostituendovi i [p. 35 modifica]vasi puliti, che sono alla sera depositati dagli altri Infermieri vicino ai letti.

Trasportano i vasi immondi nel luogo appositamente destinato per poi ripulirli al mattino.

Al mattino poi fanno eguale cambio e ripulimento delle sputacchiere.

Art. 93.

Un’ora dopo il decesso di qualche individuo debbono trasportarlo dal letto alla Camera di deposito comune, ossia Cappella, oppure nella sala mortuaria provvisoria, secondo le indicazioni che riceveranno dall’Assistente, o dal Caporale Infermiere.

Passate le ore ventiquattro o quel maggiore tempo che verrà prescritto, sono obbligati a riporre il cadavere nella cassa che viene loro indicata dal Caporale Infermiere.

Art. 94.

Quando si debbono fare sezioni anotomiche sono tenuti a portare i cadaveri nella sala a ciò destinata ed ivi assistere all’operazione per prestarsi in tutto quanto verrà loro ordinato dal Dottore che eseguisce la sezione; e, questa ultimata, riportano il cadavere nella Cappella per riporlo nella cassa dopo averlo involto e cucito in un sacco di tela quando sia mutilato. [p. 36 modifica]

Art. 95.

Sono tenuti a recarsi colla lettiga al domicilio degli ammalati, che debbonsi trasportare nell’Ospedale, ed ivi trasferirli, come pure debbono colla stessa lettiga riportare a domicilio quelli che lasciano l’Ospedale e non possono da se ritornare alle loro case.

Art. 96.

Pendente l’inverno portano tutta la legna necessaria pel riscaldamento delle Infermerie.

Art. 97.

Nell’estate principalmente ed anche nelle altre stagioni secondo il bisogno aprono e chiudono le imposte delle finestre e le persiane di tutte le Infermerie seguendo in ciò le direzioni che loro vengono date dall’Assistente.

§. 7.

Vantaggi degli Infermieri


Art. 98.

La mercede in danaro ed in generi di cui godono gli Infermieri d’ambo i sessi, al par di quella attribuita agli [p. 37 modifica]altri Inservienti addetti all’Infermeria, è stabilita nella Tabella annessa al presente Regolamento.

Art. 99.

Tanto gli Infermieri quanto le Infermiere hanno un abito uniforme di fatica secondo il sesso rispettivo, quale abito loro viene somministrato dall’Istituto, ed hanno obbligo di vestire, quando sono nell’interno dell’Istituto medesimo, o sono in servizio fuori di esso.

Art. 100.

Sono stabiliti annualmente alcuni premii che verranno distribuiti a quelli fra gli Infermieri ed Infermiere, che dalle riunite relazioni dei dottori applicati all’Ospedale, dell’Assistente d’Infermeria e dei Regolatori risulteranno aver prestato lungo l’anno più distinto lodevole servizio, da prelevarsi dal fondo di ritenzione, di cui all’art. 119, §. 3.

Art. 101.

Tutti poi hanno oltre la mercede fissa un’indennità mensile, che non verrà però loro retribuita quando non riportino il certificato di lodevole servizio firmato dal Regolatore di Governo e dall’Assistente, ritenendosi tale indennità a pro-rata dei mesi, nei quali non avranno ottenuto le dette firme. [p. 38 modifica]

Art. 102.

Gli Infermieri e le Infermiere in tempo di loro malattia sono ricoverati nelle Corsie dell’Ospedale.

Durante però tutto il tempo della medesima e fino al giorno, in cui riprendono il loro servizio, non vengono loro retribuiti che i due terzi della mercede in danaro e la metà dei generi in natura.

Art. 103.

È severamente proibito agli Infermieri ed Infermiere ed altre persone addette al servizio d’Infermeria, di accettare sotto qualsivoglia titolo qualunque compenso pella loro assistenza dagli ammalati o da altri in contemplazione di essi.

§. 8.

Degli Infermieri supplenti, o sovrannumerarii


Art. 104.

Vi ha un numero determinato di Infermieri ed Infermiere supplenti o sovrannumerarii, i quali quando vengono richiesti debbono portarsi all’Ospedale e vi disimpegnano il medesimo servizio degli Infermieri fissi ossiano ordinarii. [p. 39 modifica]

Art. 105.

La loro mercede nei giorni di servizio è eguale a quella degli infermieri ordinari o fissi, se sono chiamati in aumento del numero consueto per maggior concorso di ammalati o per altre circostanze straordinarie.

Se sono richiesti per supplire ad Infermieri ammalati hanno il terzo della mercede in danaro, che viene a questi ritenuto come all’art. 102, e per intiero le somministranze in natura come gli Infermieri fissi.

Art. 106.

Ciascuno di essi ha inoltre una retribuzione fissa annuale di Lire 36 a titolo d’indennità per l'alloggio.