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Quando spirato

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Papa Leone XII

1829 Saggi cristianesimo Quando spirato Intestazione 14 aprile 2008 50% Saggi

Roma, 6 gennaio 1829
Chirografo



Al Reverendissimo signor Cardinale Tommaso Bernetti, Nostro Segretario di Stato.

1. Quando, spirato l’appalto della Stamperia Camerale, Ci risolvemmo di rivolgere a favore della pia Casa d’Industria quel lucro che ne ritraeva l’appaltatore, dopo averne pagata la provvigione convenuta all’Erario, non solo questo Ci sembrò consentaneo alla giustizia, affinché i privilegi dei quali i Nostri Predecessori avevano investito questo stabilimento cedessero in pubblica utilità, anziché in favore di un particolare speculatore, ma Ci proponemmo nell’animo di migliorarlo nell’avvenire, dopo aver ben conosciuto lo stato dello Stabilimento, i difetti che gli impedivano di prosperare, i rapporti che lo legano agli altri rami di pubblica amministrazione. Ad ottenere questo scopo furono da Noi approvati il 14 novembre 1827 alcuni regolamenti interni, nella esecuzione appunto dei quali Ci siamo maggiormente persuasi della necessità urgente di mettere sotto una speciale amministrazione una così grandiosa officina, perché venissero assicurati i mezzi da vivere a più centinaia di famiglie, perché il servizio del pubblico venisse soddisfatto con puntualità e con il minore possibile dispendio dei litiganti, e perché tutto venisse messo in quell’ordine plausibile che esige ogni dovere di religione e di società.

2. Abbiamo altresì potuto in questo frattempo conoscere che gli Stabilimenti della Calcografia e della Cartiera Camerale di San Sisto, nonché la raccolta e la distribuzione degli stracci di tutto lo Stato per fornirne tutte le cartiere erano oggetti cosi naturalmente legati allo Stabilimento della Stamperia, da non lasciar dubbio che, riuniti in una sola amministrazione, si sarebbero aiutati vicendevolmente onde prosperare, come abbiamo dovuto convincerci, che alcuno dei detti stabilimenti aveva bisogno di essere vigorosamente aiutato affinché non declinasse maggiormente verso la dissoluzione. Tutti poi meritavano le Nostre cure per redigere e perfezionare dei savi Regolamenti complessivi, sulla cui norma potessero gli Stabilimenti stessi essere amministrati con giovamento dell’Erario, delle arti e delle manifatture rispettive. Sopra le quali cose avendo altresì sentite a voce, ed in iscritto, opportune relazioni, Ci siamo determinati di creare un’Amministrazione generale la quale abbracci i quattro oggetti sopra enunciati, e di affidarne la direzione e la sorveglianza ad un solo amministratore, il quale, non essendo variabile, sia in grado di conoscere profondamente tutti quattro gli Stabilimenti, e di concorrere efficacemente con Noi, e con i Nostri ministri, al conseguimento dello scopo che Ci siamo proposti.

3. Pertanto col presente Nostro Chirografo, nel quale abbiamo per espresso il tenore delle costituzioni, motu proprii chirografi e rescritti, così Nostri come dei Nostri Predecessori, nonché i bandi, editti, regolamenti ed ordini di qualunque autorità che riguardano la Stamperia, la Calcografia e la Cartiera Camerale di San Sisto, nonché la raccolta e la distribuzione degli stracci di tutto lo Stato, e ogni altra cosa necessaria ad esprimersi; di Nostro motu proprio, certa scienza e pienezza della suprema potestà, siamo venuti alle determinazioni seguenti, che voi, ed i Nostri ministri, dovrete riguardare come le basi da svilupparsi nei Regolamenti complessivi della nuova Amministrazione.

I

4. Gli Stabilimenti conosciuti sotto il nome di Stamperia, Calcografia, e Cartiera Camerale di San Sisto, nonché la raccolta e la distribuzione degli stracci di tutto lo Stato, sono e rimangono d’ora in avanti perpetuamente riuniti in una sola Amministrazione generale camerale, diretta da un solo Amministratore, che verrà nominato da Noi, e dai Nostri Successori, e che godrà dell’onorario e degli emolumenti uguali a quelli di cui gode l’Amministratore generale dei lotti.

II

5. Gl’indulti, privative, privilegi procedenti dalle bolle, costituzioni e chirografi pontifici, nonché dai bandi del Camerlengato editti, leggi, e notificazioni del Tesorierato e altri ministri Nostri, e della Nostra Camera, sono e rimangono per ora conservati e confermati in favore di detti Stabilimenti, ed i gius, azioni e ragioni che ne procedono verranno esercitati, e dove occorra vindicati dall’Amministratore, a norma delle leggi stesse, e avanti i dicasteri e tribunali ivi enunciati.

III

6. Fino a che le risultanze di quella prosperità, alla quale speriamo possano essere portati i detti Stabilimenti, non permettano diversamente, monsignore Nostro Tesoriere generale continuerà a somministrare provvisoriamente il denaro occorrente all’andamento ordinario della Calcografia e della Cartiera.

IV

7. Ferme nel loro pieno vigore le leggi e i bandi del Camerlengato vincolanti l’esportazione degli stracci all’estero, vogliamo che d’ora in avanti le licenze di esportazione si accordino esclusivamente e privativamente all’Amministrazione generale della Stamperia, Cartiera ecc., il cui Amministratore con l’accordo e l’approvazione del Nostro Tesoriere generale potrà usarne ancora componendosi e contrattando con i particolari negozianti di questo genere, onde rivolgere a favore dello Stabilimento pubblico tutto, o parte, del profitto di simile ramo di commercio, e ciò sino a nuove Nostre disposizioni.

V

8. Del prodotto e della spesa dell’amministrazione complessiva l’Amministratore renderà conto col mezzo del bilancio annuale, come tutte le altre Amministrazioni dello Stato, al Nostro Tesoriere generale, perché sia giudicato nella forma comune alle altre Amministrazioni.

VI

9. A seconda di quanto avevamo ordinato allorché, spirato l’appalto della Stamperia Camerale, ne demmo l’Amministrazione alla pia Casa d’Industria, vogliamo che sul prodotto della Stamperia stessa sia, e s’intenda preservato in favore della pia Casa d’Industria e a sgravio rispettivo del Nostro Erario l’utile che sopravvanza dal pagamento delle spese di quello Stabilimento, e della ultima provvigione che l’appaltatore pagava in Camera, seppure non sarà da Noi stessi direttamente in altro modo ordinato e provveduto.

VII

10. Saranno immediatamente ordinati a cura dell’Amministratore i ruoli di tutti gl’impiegati con le indicazioni e notizie comuni agli altri ruoli camerali; sarà prescritto dall’Amministratore medesimo l’orario del servizio; saranno incominciati e seguiti senza intermissione a cura del medesimo, e con la presenza sua o di delegati di sua fiducia, nuovi inventari così della Stamperia come della Calcografia e della Cartiera Camerale di San Sisto. Saranno conservati dove sono, e istituiti dove mancano, nei rispettivi Stabilimenti dei registri progressivi, che dimostrino a colpo d’occhio il movimento dell’archivio, dei magazzini, e degli spacci. Questa essendo una delle basi della nuova Amministrazione, la cui verifica periodica verrà inserita nei Regolamenti, per l’esecuzione di essa si porrà l’Amministrazione di concerto col Nostro Tesoriere generale.

VIII

11. I direttori dei rispettivi Stabilimenti continueranno ad esercitare le funzioni affidate loro secondo le consuetudini e gli usi osservati sinora, se non verrà loro ordinato altrimenti per iscritto dall’Amministratore, o non sarà diversamente da Noi prescritto nei Regolamenti complessivi. Rimane però fin da ora stabilito che le risoluzioni che essi prenderanno siano tutte sottoposte, prima che si eseguano, all’approvazione dell’Amministratore; nonché sia a lui devoluto di diritto il giudizio intorno ai ricorsi delle parti e degl’impiegati che si credessero gravati, acciò provveda all’amministrazione della più imparziale giustizia.

IX

12. La nomina degl’impiegati con onorario, o provvigione fissa, e la sostituzione in caso di morte, o di vacanza di un impiego, sarà data dal Nostro Tesoriere generale sulla proposta dell’Amministratore, il quale dovrà procurare possibilmente che segua l’avanzamento degli individui nelle rispettive classi secondo l’abilità, il merito e l’anteriorità di servizio, affinché la speranza sicura dell’avanzamento, quando non vi siano demeriti personali, serva d’incoraggiamento e di sprone ad essi, per bene e fedelmente disimpegnare le rispettive incombenze.

X

13. Gl’impiegati di questa Amministrazione con onorario, o provvigione fissa, sono e si dichiarano soggetti alla ritenuta sui loro soldi per la cassa delle giubilazioni, e godranno dei benefici portati dalla istituzione medesima in tutto come le altre Amministrazioni Camerali, e con i medesimi metodi, con dichiarazione che il tempo utile per il conseguimento della giubilazione, pensione, e loro quote incomincerà a decorrere dal giorno nel quale avrà principio la ritenzione.

XI

14. Gl’impiegati stessi, di qualunque rango e titolo, sono e rimangono d’ora in avanti sotto la dipendenza diretta dell’Amministratore, il quale, solo nel disimpegno delle sue funzioni, dovrà riferire a Noi, al Camerlengato, al Nostro Tesoriere generale, e ad altri Nostri ministri secondo le singole occorrenze.

XII

15. Per ciò che riguarda lo stabilimento costante di quel numero e qualità d’impiegati che saranno strettamente giudicati necessari, e la loro riforma se sarà giudicata espediente, ne riserbiamo a Noi l’approvazione. In ciò che concerne l’impiego delle persone secondo il bisogno straordinario e temporaneo degli Stabilimenti, in ispecie sino a che sarà definitivamente operata la loro riunione complessiva, potrà provvedervi l’Amministratore, rendendone conto, e mettendosi d’accordo con voi e col Nostro Tesoriere generale.

XIII

16. In tutto quello che riguarda la redazione dei Regolamenti speciali e complessivi per la retta amministrazione e per la prosperazione di detti Stabilimenti, per la correzione stabile degli abusi e degli errori che la impedissero, e per il trasferimento o la riunione di uno o più di detti Stabilimenti, Ce ne riserbiamo espressamente la decisione, volendo che l’Amministratore ne riferisca a Noi che direttamente, o per vostro mezzo, daremo le analoghe disposizioni e provvidenze.

XIV

17. La stipulazione dei contratti ordinari e consueti per l’andamento della Calcografia, della Cartiera e della Stamperia Camerale sarà fatta dall’Amministratore. Quelle dei contratti straordinari, come sarebbe l’acquisto di nuovi rami incisi, o l’ordinazione di nuove incisioni, e simili che non riguardano la sostanza e il mantenimento essenziale degli Stabilimenti saranno dall’Amministratore assoggettate alla espressa approvazione del Nostro Tesoriere generale, il quale al bisogno assoggetterà le proposte dell’Amministratore alla Nostra approvazione. 18. All’adempimento di tutte e singole le cose nel presente Chirografo prescritte, vogliamo che sia tenuta ed obbligata qualunque persona, corporazione, pubblico Stabilimento e luogo pio, ancorché munita di particolare rescritto Nostro e dei Nostri Predecessori, di qualunque grado o preminenza, anche se per comprenderle vi fosse bisogno di speciale e individuale menzione. E ad effetto che alla esecuzione del medesimo non possa interporsi ostacolo o ritardo, vogliamo che qualunque difficoltà, o questione, potesse insorgere sulla esecuzione suddetta, voi la possiate decidere con le facoltà economiche. 19. Volendo e decretando che al presente Nostro Chirografo, benché non esibito né registrato in Camera, non possa mai darsi di surrezione, od orrezione, né di alcun altro vizio della Nostra volontà ed intenzione, e che così e non altrimenti debba sempre giudicarsi ed interpretarsi da qualsivoglia giudice o tribunale, anche collegiale, e congregazione di reverendissimi Cardinali, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire ed interpretare diversamente, dichiarando fin da ora nullo, irrito, ed invalido tutto ciò che, scientemente o ignorantemente, fosse giudicato, o si tentasse giudicare contro la forma e disposizione del presente Nostro Chirografo, il quale vogliamo che valga e debba avere il suo pieno effetto, esecuzione e vigore con la semplice Nostra sottoscrizione, ancorché non sia stato chiamato, né sentito monsignor commissario della Nostra Camera, né qualsivoglia altra persona, o corpi ancorché privilegiati, privilegiatissimi, che vi avessero o pretendessero di avervi interesse, e che per comprenderli vi fosse bisogno di speciale menzione.

20. Nonostante la bolla di Pio IV De registrandis, la regola della Nostra Cancelleria de jure quaesito non tollendo, e qualunque altra costituzione ed ordinazione apostolica Nostra, e dei Nostri Predecessori, bandi, leggi, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini e qualsivoglia altra cosa in contrario, alle quali tutte e singole, avendone il loro tenore qui per espresso e registrato, e supplendo Noi con la pienezza della Nostra suprema potestà a qualunque vizio e difetto che potesse intervenire, per questa volta sola, ed all’effetto premesso, ampiamente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano, questo dì 6 gennaio 1829.