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del superiore coll’inferiore, ma una convenzione
che fa il corpo con ciascuno de’ suoi
membri: convenzione legittima perchè ha per
base il contratto sociale, equa perchè è comune
a tutti, utile perchè non può avere
altro oggetto che il bene generale, soda perchè
è guarentita dalla forza pubblica e dal
potere supremo. Fintantochè i sudditi sono
solamente sottoposti a simili convenzioni, non
ubbidiscono ad altri fuorchè alla volontà propria;
e chiedere fin dove si stendano i diritti
rispettivi del sovrano e dei cittadini, gli è
chiedere fino a qual punto questi possano
impegnarsi seco stessi, e ciascuno verso tutti,
e tutti verso ciascuno.
Quindi si vede che il potere sovrano benchè assoluto, sacro ed inviolabile, non varca nè può varcare i limiti delle convenzioni generali, e che ogni uomo può disporre, pienamente di quei beni e di quelle libertà che si ebbe per via di queste convenzioni; di modo che il sovrano non ha mai il diritto di gravare un suddito più d’un altro, perchè in tal caso l’affare diventando particolare, il suo potere non è più competente.