Accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia - Skopje, 31 agosto 2001

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2001 diritto diritto Accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulle attività della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto


L'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e

L'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

in appresso denominata "Parte ospitante",

dall'altra,

in appresso insieme denominate "Parti partecipanti",

tenuto conto

  • dell'offerta della Comunità europea e dei suoi Stati membri di organizzare una missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e dell'accettazione provvisoria di tale offerta da parte del Paese ospitante il 24 marzo 1998,
  • della presenza di osservatori della Comunità europea/Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia del 1998,
  • dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, il 22 dicembre 2000, dell'azione comune 2000/811/PESC relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea, che trasforma la missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM) in missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM), quale strumento di politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC), basandosi sulle iniziative precedenti, per contribuire alla definizione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali,
  • della conclusione a Lussemburgo, il 9 aprile 2001, di un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra,
  • del riconoscimento dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e del forte desiderio dell'Unione europea di contribuire ad un ulteriore rafforzamento della pace e della stabilità nella regione,

HANNO RAGGIUNTO IL SEGUENTE ACCORDO:

Articolo I - Mandato

  1. La missione di vigilanza dell'Unione europea, in appresso EUMM, in precedenza istituita nella regione quale missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM), con quartier generale attualmente a Sarajevo, istituisce un ufficio della missione a Skopje e in altri luoghi, su eventuale decisione del Capo missione in consultazione e d'intesa con la Parte ospitante, al fine di contribuire alla definizione efficace della politica dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali.
    L'EUMM ha in particolare il compito di:
    1. vigilare sugli sviluppi politici e di sicurezza nella zona di sua competenza;
    2. prestare una particolare attenzione al controllo delle frontiere, alle questioni interetniche e al rientro dei rifugiati;
    3. fornire relazioni analitiche sulla base dei compiti ad essa assegnati;
    4. contribuire all'allarme tempestivo del Consiglio e all'instaurazione di un clima di fiducia nel quadro della politica di stabilizzazione condotta dall'Unione europea nella regione;
    5. fornire regolarmente informazioni alla Parte ospitante sulle proprie attività, ivi comprese, se i compiti dell'EUMM lo prevedono, informazioni sui problemi di carattere umanitario.
  2. La Parte ospitante fornisce all'EUMM tutte le informazioni ed estende la piena cooperazione nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi dell'EUMM. Essa nomina un ufficiale di collegamento, proveniente dai competenti ministeri, presso l'EUMM.

Articolo II - Statuto

  1. La Parte ospitante prende tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUMM e dei suoi membri. Tutti i provvedimenti specifici, proposti dalla Parte ospitante, sono concordati con il Capo missione prima dell'attuazione.
  2. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'EUMM e il relativo personale hanno, assieme ai mezzi di trasporto e alle attrezzature, la libertà di circolazione necessaria per espletare il mandato della missione.
  3. Nell'esecuzione delle proprie attività, il personale dell'EUMM può essere accompagnato da un interprete e, su richiesta dell'EUMM, da un ufficiale di scorta nominato dalla Parte ospitante.
  4. L'EUMM può esporre la bandiera dell'Unione europea sull'ufficio della missione a Skopje, e in altre circostanze su decisione del Capo missione.
  5. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUMM recano un contrassegno di identificazione distintivo della missione, che viene notificato alle autorità pertinenti.

Articolo III - Composizione

  1. Il Capo missione dell'EUMM è stato nominato dal Consiglio dell'Unione europea. Eventuali futuri Capi missione sono parimenti nominati dal Consiglio.
  2. Gli altri membri del personale dell'EUMM sono distaccati dagli Stati membri dell'Unione europea. Essi sono assegnati a incarichi specifici dal Capo missione sotto l'autorità del Segretario generale/Alto Rappresentante. La Norvegia e la Slovacchia, che partecipano all'EUMM al momento del presente accordo, possono altresì nominare membri del personale presso l'EUMM e pertanto essere, assieme all'Unione europea e ai suoi Stati membri, Parti mandanti.
  3. I membri stranieri del personale dell'EUMM sono chiamati osservatori.
  4. I Governi delle Parti mandanti nominano gli osservatori presso l'EUMM.
  5. Il Capo missione determina il numero di osservatori in base al presente accordo, in consultazione e d'intesa con la Parte ospitante.
  6. Gli osservatori non intraprendono alcuna azione o attività incompatibile con la natura imparziale dei loro doveri e rispettano le leggi della Parte ospitante, fatte salve le norme di cui all'articolo VIII.
  7. L'EUMM può avvalersi dell'assistenza di personale amministrativo e tecnico proveniente dalle Parti mandanti. I membri del personale amministrativo e tecnico dell'EUMM godono di uno status equivalente a quello del personale amministrativo e tecnico proveniente dalle Parti mandanti impiegato nelle ambasciate, in conformità della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
  8. L'EUMM può assumere in loco personale ausiliario, se necessario. Su richiesta del Capo missione, la Parte ospitante facilita l'assunzione di agenti locali qualificati da parte dell'EUMM. Il personale ausiliario dell'EUMM gode di uno status equivalente a quello degli agenti locali impiegati nelle ambasciate, in conformità della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Articolo IV - Armi e abiti

  1. Gli osservatori non possono portare armi.
  2. Gli osservatori indossano abiti civili bianchi recanti il contrassegno di identificazione distintivo dell'EUMM.

Articolo V - Concatenamento delle responsabilità

  1. L'EUMM nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia opera sotto la responsabilità del Capo missione.
  2. Il Capo missione riferisce regolarmente al Consiglio dell'Unione europea, per il tramite del Segretario generale/Alto Rappresentante, sulle attività e sui risultati dell'EUMM.
  3. Nell'ambito del mandato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, i compiti dell'EUMM sono definiti dal Segretario generale/Alto Rappresentante in stretto coordinamento con la Presidenza, in linea con la politica adottata dal Consiglio riguardo ai Balcani occidentali.
  4. Il Capo missione informa periodicamente la Parte ospitante delle attività dell'EUMM.

Articolo VI - Viaggio e trasporto

  1. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto dell'EUMM non sono soggetti all'immatricolazione obbligatoria o al rilascio di autorizzazioni e tutti i veicoli sono coperti dall'assicurazione sulla responsabilità civile.
  2. L'EUMM può utilizzare strade, basi aeree ed altre infrastrutture senza pagare diritti, pedaggi o altre tasse.
  3. La Parte ospitante facilita all'EUMM l'utilizzazione dei suoi veicoli e altri mezzi di trasporto.

Articolo VII - Comunicazioni

  1. Il personale dell'EUMM ha accesso, alle tariffe normalmente prevalenti, a idonee attrezzature di telecomunicazione della Parte ospitante ai fini delle proprie attività, incluse le comunicazioni con le rappresentanze diplomatiche e consolari delle Parti mandanti.
  2. L'EUMM ha diritto a comunicazioni illimitate con le proprie radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefoni, telegrafi, fax o qualsiasi altro mezzo. La Parte ospitante comunica, dopo la firma del presente accordo, le frequenze su cui possono trasmettere le radio.

Articolo VIII - Privilegi e immunità

  1. All'EUMM viene concesso lo status di missione diplomatica.
  2. Agli osservatori sono concessi, durante la loro missione, i privilegi e le immunità degli agenti diplomatici, conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
  3. L'Ufficio della missione a Skopje, gli altri uffici e tutti i mezzi di trasporto dell'EUMM sono inviolabili.
  4. I privilegi e le immunità previsti nel presente articolo sono concessi agli osservatori durante la loro missione e, in seguito, per gli atti precedentemente compiuti nel corso della missione.
  5. La Parte ospitante facilita gli spostamenti del Capo missione e del personale dell'EUMM. L'EUMM fornisce alla Parte ospitante un elenco dei membri dell'EUMM e la informa in anticipo dell'arrivo e della partenza del personale dell'EUMM. Il personale dell'EUMM porta il proprio passaporto nazionale, nonché una carta d'identità dell'EUMM.
  6. La Parte ospitante riconosce il diritto delle Parti mandanti e dell'EUMM di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni necessari all'uso esclusivo e ufficiale dell'EUMM. La Parte ospitante riconosce altresì il loro diritto di acquistare tali articoli nel territorio della stessa Parte ospitante nonché di esportare o di disporre diversamente di tali attrezzature, vettovaglie, forniture e altri beni acquistati o importati secondo dette modalità. La Parte ospitante riconosce altresì il diritto degli osservatori di acquistare e/o importare in esenzione da dazi o altre restrizioni gli articoli necessari all'uso personale nonché di esportare tali articoli.

Articolo IX - Sistemazione e disposizioni pratiche

Il Governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta, su richiesta, di assistere l'EUMM nella ricerca di uffici e di una sistemazione adeguati. Le Parti partecipanti decidono in merito ad altre disposizioni concernenti i privilegi e le immunità nonché a disposizioni pratiche, inclusa l'assistenza sanitaria urgente, l'evacuazione in caso di emergenza e i requisiti concernenti la documentazione di viaggio.

Articolo X - Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Le sue disposizioni sono applicate dalla Parte ospitante all'EUMM in via provvisoria dalla data della sigla fino all'entrata in vigore al momento della firma. Esso resterà in vigore fino a quando una delle Parti partecipanti non notificherà all'altra, con due mesi di anticipo, che intende chiedere di porre fine alle attività ivi menzionate.

Fatto a Skopje, addì 31 agosto 2001, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia