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Accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH) - Bruxelles, 24 luglio 2003

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2003 diritto diritto Accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH) Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto


L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA

dall'altra,

in appresso insieme denominate "parti partecipanti",

TENUTO CONTO

  • della presenza della Forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite (IPTF) in Bosnia-Erzegovina dal 1996 e dell'offerta dell'Unione europea di garantire il proseguimento, entro il 1° gennaio 2003, delle attività dell'IPTF in Bosnia-Erzegovina,
  • dell'accettazione di tale offerta da parte della Bosnia-Erzegovina, mediante lo scambio di lettere in data 2 e 4 marzo 2002, che prevede tra l'altro la concessione, al gruppo di pianificazione dell'EUPM, dello status attualmente applicabile ai membri della Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Bosnia-Erzegovina,
  • dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2002/210/PESC, dell'11 marzo 2002, relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) (1) e delle azioni comuni 2003/141/PESC, del 27 febbraio 2003 (2), e 2003/188/PESC, del 17 marzo 2003 (3), che modificano l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea ai sensi della quale i paesi europei membri della NATO non appartenenti all'UE e gli altri Stati candidati all'adesione all'Unione europea, nonché altri Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'UE, che attualmente forniscono personale all'IPTF, sono invitati a contribuire all'EUPM,
  • dell'accordo concluso in data 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina (4), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPM,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Contesto

La Federazione russa aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, incluso il relativo allegato sul mandato della missione dell'EUPM, adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002 e modificata dalle azioni comuni 2003/141/PESC, del 27 febbraio 2003, e 2003/188/PESC, del 17 marzo 2003, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

Articolo 2 - Personale distaccato presso l'EUPM

  1. La Federazione russa contribuisce all'EUPM distaccando cinque funzionari di polizia. Tale personale dovrebbe essere distaccato per un periodo minimo di un anno, tenendo conto della necessità di garantire un appropriato avvicendamento del personale distaccato.
  2. La Federazione russa garantisce che il personale da essa distaccato presso l'EUPM effettui la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2002/210/PESC modificate dalle azioni comuni 2003/141/PESC e 2003/188/PESC.
  3. La Federazione russa informa a tempo debito l'EUPM e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPM.
  4. Il personale distaccato presso l'EUPM è sottoposto ad un esame medico approfondito e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Federazione russa. Una copia del relativo certificato accompagna il personale distaccato presso l'EUPM.
  5. La Federazione russa sostiene i costi relativi al distacco dei funzionari di polizia da essa distaccati, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese mediche, le assicurazioni e le spese di trasporto per e dalla Bosnia-Erzegovina.

Articolo 3 - Status del personale distaccato presso l'EUPM

  1. Al personale distaccato presso l'EUPM dalla Federazione russa si applica l'accordo concluso il 4 ottobre 2002 tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM in Bosnia-Erzegovina.
  2. La Federazione russa è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco di un membro del personale dell'EUPM, presentati dal membro del personale in questione, o che lo riguardano. La Federazione russa è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
  3. L'EUPM è una missione non armata e in quanto tale non ha regole di ingaggio.
  4. I funzionari di polizia distaccati indossano in servizio l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPM.

Articolo 4 - Catena di comando

  1. Il contributo della Federazione russa all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato della Federazione russa esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM.
  2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
  3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
  4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana.
  5. La Federazione russa ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia.
  6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Se del caso, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.
  7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Federazione russa per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
  8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'operazione sarà presa previa consultazione della Federazione russa, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.

Articolo 5 - Informazioni classificate

La Federazione russa adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il proprio personale distaccato presso l'EUPM rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (5).

Articolo 6 - Contributi ai costi operativi

  1. La Federazione russa contribuisce ai costi operativi dell'EUPM per un importo annuo pari a 25000 EUR. La Federazione russa contempla la possibilità di fornire su base volontaria contributi supplementari a tali costi operativi, tenendo conto dei propri mezzi e del proprio livello di partecipazione.
  2. È firmato un accordo tra il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM e i pertinenti servizi amministrativi della Federazione russa sui contributi della Federazione russa ai costi operativi dell'EUPM. Tale accordo contempla i seguenti elementi:
    1. l'importo in questione, compresi eventuali contributi supplementari su base volontaria;
    2. le modalità di pagamento e di gestione dell'importo in questione;
    3. il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit dell'importo in questione, ove opportuno.
  3. La Federazione russa comunica formalmente all'EUPM e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'importo complessivo del proprio contributo ai costi operativi nel 2003 entro il 31 luglio 2003 e, successivamente, entro il 1o novembre di ogni anno, e conclude l'accordo finanziario per il 2003 entro il 15 agosto 2003 e successivamente entro il 15 dicembre di ogni anno per il suo contributo ai costi operativi dell'anno seguente.
  4. I contributi della Federazione russa ai costi operativi dell'EUPM sono depositati entro il 15 settembre 2003 e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno sul conto bancario che sarà indicato al suddetto Stato.

(1) GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

(2) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 63.

(3) GU L 73 del 19.3.2003, pag. 9.

(4) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 2.

(5) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e la Federazione russa relativo a un accordo sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH)

Lettera dell'Unione europea

Bruxelles, il 24 luglio 2003

Egregio Signore,

mi pregio di trasmetterle in allegato il testo in inglese dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH), unitamente a una traduzione in lingua russa.

Mi pregio inoltre di proporre, a nome dell'Unione europea, che, se accettabile per la Federazione russa, la presente lettera e la sua lettera di conferma, con relativi allegati, costituiscano insieme l'accordo summenzionato che sarà applicato in via provvisoria a decorrere dalla data di ricezione della sua lettera di conferma, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica che le parti partecipanti si comunicheranno circa il completamento delle procedure necessarie a tal fine e resterà in vigore per la durata del contributo della Federazione russa all'EUPM, salvo recesso di una delle parti previo preavviso di due mesi all'altra parte.

Desidero anche dichiarare che l'accettazione da parte dell'Unione europea della procedura esposta nella presente lettera non costituisce un precedente per eventuali accordi futuri tra l'Unione europea e la Federazione russa.

Le sarei grato se potesse confermarmi l'accettazione delle modalità suesposte da parte della Federazione russa. In allegato troverà una traduzione della presente lettera in lingua russa. Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

In nome del Consiglio dell'Unione europea

M. Melani

Lettera della Federazione russa

Bruxelles, il 24 luglio 2003

Egregio Signore,

con riferimento alla Sua lettera del 24 luglio 2003 mi pregio di confermare l'accettazione da parte della Federazione russa delle condizioni dell'accordo tra la Federazione russa e l'Unione europea sulla partecipazione della Federazione russa alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BIH), il cui testo in lingua russa è allegato alla presente insieme con una traduzione in lingua inglese.

Mi pregio di confermare inoltre che la Sua lettera costituirà, con la presente lettera e i rispettivi allegati, il suddetto accordo tra la Federazione russa e l'Unione europea che sarà applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data di ricezione della presente, entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla reciproca notificazione da parte delle parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle necessarie procedure e resterà in vigore per tutta la durata della partecipazione della Federazione russa all'EUPM, a meno che una delle parti non vi ponga fine previo preavviso di due mesi all'altra parte.

Le sarei grato se potesse comunicare la data di ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia altissima considerazione.

Per la Federazione russa

M. Fradkov