Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate - Parigi, 10 febbraio 1947

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Organizzazione delle Nazioni Unite 1947 1947 Organizzazione delle Nazioni Unite diritto diritto Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate - Parigi, 10 febbraio 1947 Intestazione 12 settembre 2017 25% Da definire

Depositario: Organizzazione delle Nazioni Unite
Entrata in vigore: 10 febbraio 1947
Ratifica italiana: legge n. 3054, 25 novembre 1952
Entrata in vigore in Italia: 15 settembre 1947


ALLEGATO VIII

STRUMENTO PER IL PORTO LIBERO DI TRIESTE

ARTICOLO 1

Al fine di garantire che le strutture portuali e di transito di Trieste saranno disponibili per l’uso in condizioni di parità da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l’Italia e gli Stati dell’Europa Centrale, nel modo come è usuale negli altri porti liberi del mondo: a) Ci sarà un porto franco doganale nel Territorio Libero di Trieste entro i limiti previsti dalla o stabiliti in accordo con l’articolo 3 del presente Strumento. b) Le merci che passeranno nel Porto Libero Di Trieste godranno della libertà di transito come stipulato dall’ articolo 16 del presente Strumento. Il regime internazionale del Porto Libero sarà governato con le condizioni del presente Strumento.

ARTICOLO 2

Il Porto Libero è istituito ed amministrato come una corporazione di Stato del Territorio Libero, avente tutti gli attributi di persona giuridica e funzionando in accordo con le condizioni di questo Strumento. Tutte le proprietà statali e parastatali italiane nei limiti del Porto Libero, in accordo con le condizioni del presente trattato, che passeranno al TLT saranno trasferite, senza pagamento, al Porto Libero.

ARTICOLO 3

L’area del Porto Libero include il territorio ed istallazioni delle zone franche del porto di Trieste entro i limiti dei confini del 1939. L’istituzione di zone speciali nel Porto Libero sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con lo status del Territorio Libero e del Porto Libero. Al fine di, comunque, di provvedere alle esigenze di traffico marittimo jugoslavo e italiano nell’ adriatico, il Direttore del Porto Libero, su richiesta dei Governi Jugoslavo e Italiano e con il parere concorde della Commissione Internazionale di cui all’Articolo 21 seguente, può riservare a navi mercantili battenti bandiere dei rispettivi due Stati l’esclusivo uso di spazi di attracco all’interno di alcune parti dell’area del Porto Libero. Nel caso in cui sia necessario aumentare l’area del Porto Libero tale aumento può essere presentato su proposta del Direttore del Porto Libero da decisione del Consiglio di Governo con l’approvazione dell’ Assemblea Popolare.

ARTICOLO 4

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Strumento le leggi e norme in vigore nel Territorio Libero saranno applicabili a persone e proprietà entro i confini del Porto Libero e le autorità responsabili per la loro applicazione nel Territorio Libero eserciteranno i loro compiti entro i limiti del Porto Libero.

ARTICOLO 5

A navi mercantili e merci di tutti i paesi sarà permesso l’accesso senza restrizioni al Porto Libero per il carico e scarico sia di merci in transito che di merci destinate per o provenienti dal Territorio Libero. Con riferimento all’importazione o esportazione dal o in transito attraverso il Porto Libero, le autorità del Territorio Libero non possono imporre, su tali merci, dazi doganali o pagamenti diversi da quelli imposti per servizi resi. Tuttavia, per le merci, importate attraverso il Porto Libero per il consumo all’interno del Territorio Libero od esportate da questo Territorio attraverso il Porto Libero, saranno applicate appropriate leggi e norme in vigore nel Territorio Libero.

ARTICOLO 6

Stoccaggio, immagazzinaggio, ispezione, smistamento, imballaggio e reimballaggio e attivitá simili che solitamente sono condotte nelle zone franche del porto di Trieste saranno permesse nel Porto Libero sotto le disposizioni generali stabilite dal Direttore del Porto Libero.

ARTICOLO 7

Il Direttore del Porto Libero può anche permettere l’elaborazione di merci nel Porto Libero. Attività manifatturiere nel Porto Libero saranno permesse a quelle aziende le quali esistevano già nelle zone franche del porto di Trieste precedentemente l’entrata in vigore del presente Strumento. Su proposta del Direttore del Porto Libero, il Consiglio di Governo può permettere la fondazione di nuov imprese manifatturiere entro i limiti del Porto Libero.

ARTICOLO 8

Ispezioni delle autorità del Territorio Libero saranno permesse entro il Porto Libero nella misura necessaria per far rispettare la dogana e altre norme del Territorio Libero per la prevenzione del contrabbando.

ARTICOLO 9

Le autorità del Territorio Libero avranno diritto di fissare e riscuotere le tasse portuali nel Porto Libero. Il Direttore del Porto Libero fissa tutti i prezzi per l’uso delle strutture e dei servizi del Porto Libero. Tali prezzi devono essere ragionevoli e relazionati ai costi delle operazioni, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Libero.

ARTICOLO 10

Nel fissare e riscuotere, nel Porto Libero, le tasse portuali e altri oneri di cui l’Articolo 9, così come nella fornitura dei servizi e delle strutture del Porto Libero, non ci sarà nessuna discriminazione per quanto riguarda la nazionalità delle navi, la proprietà dei beni o su qualsiasi altri motivi.

ARTICOLO 11

Il passaggio di tutte le persone dentro o fuori dell’area del Porto Libero sarà soggetto alle disposizioni stabilite dalle autorità del Territorio Libero. Queste disposizioni, comunque, saranno stabilite in modo da non ostacolare eccessivamente il passaggio dentro e fuori il Porto Libero di cittadini di qualsiasi Stato che siano impegnati in qualsiasi legittimo esercizio nell’area del Porto Libero.

ARTICOLO 12

Le regole e leggi interne in vigore nel Porto Libero e similmente i listini dei prezzi imposti nel Porto Libero devono essere rese pubbliche.

ARTICOLO 13

Il traffico di cabotaggio e commercio di cabotaggio entro il Territorio Libero sarà esercitato in accordo con le disposizioni emesse dalle autorità del Territorio Libero, le condizioni del presente Strumento non siano considerate per imporre su tali autorità eventuali restrizioni a questo riguardo.

ARTICOLO 14

Entro i confini del Porto Libero, le misure per la salvaguardia della salute e misure per combattere malattie di animali e vegetali in rispetto a navi e carichi sarà applicata dalle autorità del Territorio Libero.

ARTICOLO 15

Sarà dovere delle autorità del Territorio Libero a fornire il Porto Libero con riserve d’acqua, gas, elettricità, comunicazioni, depuratori e altri servizi pubblici e anche di assicurare la pubblica sicurezza e vigili del fuoco.

ARTICOLO 16

La libertà di transito deve essere in accordo con, i consueti accordi internazionali, garantito dal Territorio Libero e dagli Stati i quali territori vengono attraversati da merci trasportate via ferrovia tra il Porto Libero e gli Stati serviti, senza alcuna discriminazione ed esenti da tasse doganali o altri oneri di quelli imposti per i servizi resi. Il Territorio Libero e gli Stati che si sono assunti gli obblighi del presente Strumento per i quali territori passa il traffico in transito da entrambi le direzioni faranno di tutto nel loro potere di provvedere alle migliori possibili facilitazioni dando tutto il rispetto alla più veloce ed efficiente movimentazione delle merci, ad un prezzo ragionevole e non applicheranno al movimento delle merci da e per il Porto Libero nessuna misura discriminatoria rispetto a tariffe, servizi, dogane, sanità, polizia o altri disposizioni. Gli Stati che si sono assunti gli obblighi del presente Strumento non devono prendere misure riguardanti le disposizioni o tariffe che potrebbero artificiosamente dirottare il traffico dal Porto Libero a beneficio di altri porti marittimi. Le misure prese dal Governo della Jugoslavia che preveda per il traffico sui porti nella Jugoslavia meridionale non sono considerate come misure designate per dirottamento artificioso del traffico.

ARTICOLO 17

Il Territorio Libero e gli Stati che si sono assunti gli obblighi del presente Strumento dovranno, entro i loro rispettivi territori e su termini non discriminatori, in accordo con i consueti accordi internazionali garantire, libertà di comunicazione postale, telegrafica e telefonica tra l’area del Porto Libero e tutti i paesi che creano comunicazione originata da o per l’area del Porto Libero.

ARTICOLO 18

L’amministrazione del Porto Libero deve essere svolta dal Direttore del Porto Libero che lo rappresenta come persona giuridica. Il Consiglio di Governo presenterà al Governatore una lista di candidati qualificati per il posto di Direttore del Porto Libero. Il Governatore nominerà il Direttore scelto tra i candidati a lui presentati dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. In caso di disaccordo la questione è deferita al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore ha la facoltà di licenziare il Direttore su richiesta della Commissione Internazionale o del Consiglio di Governo. Il Direttore non deve essere cittadino jugoslavo o italiano. Tutti gli altri impiegati del Porto Libero saranno nominati dal Direttore. In tutte le assunzioni di personale la preferenza deve essere data a cittadini del Territorio Libero.

ARTICOLO 19

Soggetto alle disposizioni del presente Strumento, il Direttore del Porto Libero prenderà tutte le ragionevoli e necessarie misure per l’amministrazione, le operazioni, il mantenimento e lo sviluppo del Porto Libero come un efficiente porto adeguato per l’immediata movimentazione di tutto il traffico di questo porto. In particolare, il Direttore è responsabile per l’esecuzione di tutti i tipi di lavori portuali nel Porto Libero, dirige le operazioni delle istallazioni portuali e altre attrezzature portuali, stabilisce, in accordo con la legislazione del Territorio Libero, le condizioni di lavoro nel Porto Libero, e sovrintende all’esecuzione nel Porto Libero di ordini e regolamenti delle autorità del Territorio Libero in rispetto alla navigazione.

ARTICOLO 20

Il Direttore del Porto Libero emanerà tali regolamenti e leggi interne se lo considera necessario nell’esercizio delle sue funzioni come prescritto dal articolo precedente. Il bilancio indipendente del Porto Libero sarà elaborato dal Direttore, e sarà approvato ed applicato in accordo con la legislazione che è stabilita dall’Assemblea popolare del Territorio Libero. Il Direttore del Porto Libero presenta una relazione annuale delle operazioni del Porto Libero al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio Libero. Una copia della relazione è trasmessa alla Commissione Internazionale.

ARTICOLO 21

Deve essere stabilita una Commissione Internazionale del Porto Libero, d’ora in poi chiamata “La Commissione Internazionale”, consistente in un rappresentante del Territorio Libero di Trieste e di ognuno dei seguenti Stati: Francia, Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d’America, Repubblica Federativa Jugoslava, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, a condizione che tale Stati abbiano assunto gli obblighi del presente Strumento. Il rappresentante del Territorio Libero sarà il Presidente Permanente della Commissione Internazionale. Nell’ eventualità di parità di voto, il voto dato dal Presidente sarà decisivo.

ARTICOLO 22

La Commissione Internazionale avrà la propria sede nel Porto Libero. I suoi uffici ed attività saranno esenti dalla giurisdizione locale. I membri e funzionari della Commissione Internazionale godranno nel Territorio Libero di quei privilegi ed immunità come è necessario per l’esercizio delle loro funzioni. La Commissione Internazionale deciderà sulla propria segreteria, procedure e bilancio. Le spese comuni della Commissione Internazionale saranno divise tra gli stati membri in maniera equa come accordato da loro tramite la Commissione Internazionale.

ARTICOLO 23

La Commissione Internazionale ha il diritto di investigare e considerare tutte le questioni relative alle operazioni, uso, ed amministrazione del Porto Libero o per gli aspetti tecnici di transito tra il Porto Libero e gli Stati i quali serve, compresa l’unificazione delle procedure di gestione. La Commissione Internazionale agisce su propria iniziativa o su questioni portate alla sua attenzione da qualsiasi Stato o dal Territorio Libero o dal Direttore del Porto Libero. La Commissione Internazionale comunicherà le sue osservazioni o raccomandazioni su tali questioni allo Stato o gli Stati coinvolti, o al Territorio Libero, o al Direttore del Porto Libero. Queste raccomandazioni devono essere prese in considerazione e le necessarie misure devono essere prese. Qualora il Territorio Libero o lo Stato o gli Stati interessati ritengano, comunque, che tali misure sarebbero incompatibili con le disposizioni del presente Strumento, la questione può su richiesta del Territorio Libero o di uno degli Stati interessati essere trattata come previsto nell’articolo 24 di seguito.

ARTICOLO 24

Ogni disputa riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente Strumento, non risolta con negoziato diretto, sarà, a meno che le parti siano reciprocamente concordi su altri mezzi di accordo, sottoposta a richiesta di una delle parti della controversia ad una Commissione composta da un rappresentante di ciascuna parte ed un terzo membro scelto di comune accordo delle due parti da cittadini di un terzo paese. Se le due parti non dovessero accordarsi entro un periodo di un mese nella nomina del terzo membro, il Segretario-Generale delle Nazioni Unite può essere richiesto da una delle parti a procedere alla nomina. La decisione presa della maggioranza dei membri della Commissione sarà la decisione della Commissione, e verrà accettata dalle parti come definitiva e vincolante.

ARTICOLO 25

Le proposte per emendamenti per il presente Strumento possono essere presentati al Consiglio di Sicurezza tramite il Consiglio di Governo del Territorio Libero o da tre o più Stati rappresentati dalla Commissione Internazionale. Un emendamento approvato dal Consiglio di Sicurezza entrerà in vigore dalla data stabilita dal Consiglio di Sicurezza.

ARTICOLO 26

Dati gli scopi del presente Strumento uno Stato è considerato come aventi assunto gli obblighi del presente Strumento se è parte del Trattato di Pace con l’Italia o abbia a sua volta notificato al Governo della Repubblica di Francia l’assunzione di questi obblighi.