Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - 1972/Parere della Commissione
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PARERE DELLA COMMISSIONE
in data 19 gennaio 1972
relativo alle domande di adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto l’articolo 98 del trattato che istituisce la CECA, l’articolo 237 del trattato che istituisce la CEE e l’articolo 205 del trattato che istituisce la CEEA,
considerando che il Regno di Danimarca, l’Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri delle suddette Comunità;
considerando che nei pareri in data 29 settembre 1967 e 10 ottobre 1969 la Commissione ha già avuto occasione di esprimere la propria opinione in merito ad alcuni aspetti fondamentali dei problemi sollevati dalle precitate domande di adesione;
considerando che le condizioni per l’ammissione degli Stati sunnominati e gli adattamenti dei trattati istitutivi delle Comunità, da questa determinati, sono stati oggetto di negoziati svoltisi in seno ad una conferenza fra le Comunità e gli Stati richiedenti; che è stata assicurata, nel rispetto del dialogo istituzionale organizzato dai trattati, l’unicità nella rappresentanza delle Comunità;
considerando che al termine dei negoziati in oggetto risulta che le disposizioni concordate dalle parti sono eque e adeguate; che ìn tali condizioni l’ampliamento,
li presente parere è indirizzato al Consiglio.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1972.
pur salvaguardando la coesione e il dinamismo interno della Comunità, consentirà di potenziarne la partecipazione allo sviluppo delle relazioni internazionali;
considerando che d’venendo membri delle Comunità gli Stati richiedenti accettano senza riserve i trattati e le relative finalità politiche, le decisioni di ogni tipo adottate successivamente all’entrata in vigore dei trattati e le opzioni effettuate in materia di sviluppo e del potenziamento delle Comunità;
considerando in particolare che l’ordinamento giuridico definito dai trattati istitutivi delle Comunità è essenzialmente caratterizzato dall’applicabilità diretta di talune disposizioni contenute nei trattati stessi e di determinati atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, dal primato del diritto comunitario su quelle norme nazionali che sarebbero ad esso contrarie e dall’esistenza di procedure che consentono di realizzare l’uniformità di interpretazione del diritto comunitario; che l’adesione alle Comunità implica il riconoscimento del carattere cogente di tali regole, la cui osservanza è indispensabile per garantire l’efficacia e l’unità del diritto comunitario,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’adesione alle Comunità del Regno di Danimarca, dell’Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito dì Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Per la Commissione
Il Presidente Franco M. MALFATTI