Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - 1972/Parere della Commissione

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Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - 1972

Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - 1972/Decisione del Consiglio delle Comunità europee IncludiIntestazione 8 settembre 2009 75% Diritto

Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - 1972 Decisione del Consiglio delle Comunità europee


PARERE DELLA COMMISSIONE

in data 19 gennaio 1972

relativo alle domande di adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell’Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto l’articolo 98 del trattato che istituisce la CECA, l’articolo 237 del trattato che istituisce la CEE e l’articolo 205 del trattato che istituisce la CEEA,

considerando che il Regno di Danimarca, l’Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri delle suddette Comunità;

considerando che nei pareri in data 29 settembre 1967 e 10 ottobre 1969 la Commissione ha già avuto occasione di esprimere la propria opinione in merito ad alcuni aspetti fondamentali dei problemi sollevati dalle precitate domande di adesione;

considerando che le condizioni per l’ammissione degli Stati sunnominati e gli adattamenti dei trattati istitutivi delle Comunità, da questa determinati, sono stati oggetto di negoziati svoltisi in seno ad una conferenza fra le Comunità e gli Stati richiedenti; che è stata assicurata, nel rispetto del dialogo istituzionale organizzato dai trattati, l’unicità nella rappresentanza delle Comunità;

considerando che al termine dei negoziati in oggetto risulta che le disposizioni concordate dalle parti sono eque e adeguate; che ìn tali condizioni l’ampliamento,

li presente parere è indirizzato al Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1972.

pur salvaguardando la coesione e il dinamismo interno della Comunità, consentirà di potenziarne la partecipazione allo sviluppo delle relazioni internazionali;

considerando che d’venendo membri delle Comunità gli Stati richiedenti accettano senza riserve i trattati e le relative finalità politiche, le decisioni di ogni tipo adottate successivamente all’entrata in vigore dei trattati e le opzioni effettuate in materia di sviluppo e del potenziamento delle Comunità;

considerando in particolare che l’ordinamento giuridico definito dai trattati istitutivi delle Comunità è essenzialmente caratterizzato dall’applicabilità diretta di talune disposizioni contenute nei trattati stessi e di determinati atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, dal primato del diritto comunitario su quelle norme nazionali che sarebbero ad esso contrarie e dall’esistenza di procedure che consentono di realizzare l’uniformità di interpretazione del diritto comunitario; che l’adesione alle Comunità implica il riconoscimento del carattere cogente di tali regole, la cui osservanza è indispensabile per garantire l’efficacia e l’unità del diritto comunitario,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’adesione alle Comunità del Regno di Danimarca, dell’Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito dì Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Per la Commissione

Il Presidente Franco M. MALFATTI