Atti relativi all'adesione alle Comunità europee della Repubblica ellenica - 1979/Protocolli/1

Da Wikisource.
../

../2 IncludiIntestazione 8 settembre 2009 50% Diritto

Protocolli Protocolli - 2

Protocollo n. 1

concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti

PARTE PRIMA

ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 1

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni

« Articolo 3

Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono :

- il Regno del Belgio; - il Regno di Danimarca la Repubblica federale di Germania - la Repubblica ellenica - la Repubblica francese - l'Irlanda; - la Repubblica italiana - il Granducato del Lussemburgo il Regno dei Paesi Bassi; -il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« I. Il capitale della Banca è di sette miliardi e duecento milioni di unità di conto; le quote Sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :

Germania Francia : Regno Unito: Italia : Belgio


Paesi Bassi Danimarca Grecia Irlanda Lussemburgo

414,75 milioni, 210 milioni, 112,50 milioni, 52,50 milioni, 10,50 milioni. »

Articolo 3

L'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

1 « Articolo 7

l. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca.

2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato.

3. Al sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione tra detta unità di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato.

1 575 milioni, 1 575 milioni, 1 575 milioni, 1 260 milioni, 414,75 milioni,

4. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, può modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa.

Esso può inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, determinare le modalità dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno. »

Articolo 4

L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

1

« 2. 11 consiglio di amministrazione è composto di 19 amministratori e di Il sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;

3 amministratori designati dalla Repubblica francese;

3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;

3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

1 amministratore designato dal Regno del Belgio

1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;

1 amministratore designato dalla Repubblica ellenica;

1 amministratore designato dall'Irlanda;

1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;

1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi -,

1 amministratore designato dalla Commissione.

1 sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;

2 sostituti designati dalla Repubblica francese;

2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;

2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;

1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux

1 sostituto designato dalla Commissione. »

Articolo 5

La seconda frase dell'art'colo 12, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituita dalla frase seguente :

« La maggioranza qualificata richiede tredici voti. »

Articolo 6

L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« I. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di cinque vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile. »

PARTE SECONDA

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 7

l. La Repubblica ellenica versa la somma di 8 840 000 unità di conto, corrispondenti alla sua quota del capitale sottoscritto versato dagli Stati membri alla data del 31 dicembre 1979, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione, a condizione che tra quest'ultima data e quella dell'esigibilità intercorra un periodo di almeno due mesi.

2. Dal giorno dell'adesione la Repubblica ellenica partecipa all'aumento del capitale deciso il 19 giugno 1978, effettuando i versamenti a titolo di tale aumento proporzionalmente alla sua quota del capitale sottoscritto e secondo uno scadenzarlo stabilito dal consiglio dei governatori. Se prima dell'adesione gli Stati membri hanno già effettuato uno o più versamenti a tale titolo, l'importo dei versamenti corrispondente alla quota del capitale sottoscritta dalla Repubblica ellenica viene aggiunto, in cinque rate uguali, ai versamenti che la Repubblica ellenica è tenuta ad effettuare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 8

La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unità di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56 % di tali voci ed alle date di cui all'articolo 7, paragrafo l.

Articolo 9

1 versamenti di cui agli articoli 7 ed 8 del presente protocollo sono effettuati dalla Repubblica ellenica in moneta nazionale liberamente convertibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso per base il tasso di conversione tra l'unità di conto e la dracma in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la data dei versamenti in questione.

Articolo 10

I. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ed un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda.

2. Il mandato dell'amministratore e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1982.

Articolo 11

Il consiglio dei governatori nomina su proposta del consiglio di amministrazione il quinto vicepresidente di cui all'articolo 6 del presente protocollo al più tardi durante la seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1981.