Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/14

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Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/13

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Allegati/15 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

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NORVEGIA

  1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138 nelle regioni in cui si coltiva tradizionalmente il grano primaverile destinato all'industria molitoria.
  2. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti
    • non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;
    • sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
  3. Aiuti supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, concessi a favore degli investimenti nel settore della produzione di ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 e di piante vive e prodotti della floricoltura contemplati dal regolamento (CEE) n. 234/68. Tali aiuti:
    • non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;
    • sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

AUSTRIA

  1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138 concesso nei limiti del volume di produzione esistente prima dell'adesione ai produttori di granturco destinato all'industria della fecola.
  2. Aiuto ai produttori in caso di messa a riposo di seminativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92, concesso per ettaro in aggiunta all'aiuto previsto all'articolo 138.
  3. Aiuti all'allevamento di giovani bovini.
  4. Aiuti, supplementari rispetto a quello previsto all'articolo 138, a favore dei produttori che consegnano latte di qualità per la produzione di formaggio «Bergkäse» entro il limite del volume di produzione corrispondente a quello esistente prima dell'adesione.
  5. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti
    • non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;
    • sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
  6. Aiuti agli investimenti realizzati da agricoltori a tempo parziale quali definiti dalla normativa austriaca, concessi oltre il massimale previsto dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 di tale regolamento. La concessione di tali aiuti può essere autorizzata per i tre anni successivi all'adesione.

FINLANDIA

  1. Aiuto supplementare rispetto a quello previsto all'articolo 138, concesso in regioni di produzione tradizionali per il frumento da panificazione, la segala da panificazione e l'orzo destinato alla fabbricazione della birra.
  2. Aiuti agli investimenti nel settore delle carni suine e in quello delle uova e del pollame, esclusi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma e paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 ma conformi alle altre disposizioni di detto regolamento. Tali aiuti
    • non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;
    • sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.
  3. Aiuti supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, concessi a favore degli investimenti nel settore della produzione di prodotti orticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 e di piante vive e prodotti della floricoltura contemplati dal regolamento (CEE) n. 234/68. Tali aiuti:
    • non possono comportare un aumento delle capacità totali di produzione;
    • sono concessi entro i limiti individuali di produzione da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88.