Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/8

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Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/7

Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Atto/Protocolli/9 IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Protocolli - 7 Protocolli - 9

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LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilità di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 del presente atto di adesione ciascun nuovo Stato membro può procedere alle elezioni del Parlamento europeo durante il periodo transitorio tra la firma dell'Atto di adesione e la sua entrata in vigore relativamente allo Stato membro in questione.

Articolo 2

Le disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che è allegato alla decisione 76/787/CEE, CECA, Euratom, modificato da ultimo dal presente Atto di adesione, si considerano applicabili anche alle elezioni a cui si procede a norma del presente protocollo.
Si procederà alle elezioni conformemente alle disposizioni di cui all'allegato del presente protocollo.

Articolo 3

I risultati delle elezioni a cui si sia proceduto a norma degli articoli 1 e 2, prendono effetto dalla data di entrata in vigore del presente trattato per i nuovi Stati membri che hanno proceduto a tali elezioni.

Articolo 4

Per quanto riguarda i rappresentanti eletti a norma del presente protocollo a decorrere dalla data di adesione degli Stati membri in questione:

  • il Parlamento europeo avrà i poteri di cui all'articolo 11 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo alla elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto;
  • la Corte di giustizia avrà gli stessi poteri di cui disporrebbe se a dette elezioni si procedesse a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 dell'atto di adesione.

Allegato: Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio

CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1

Ai fini del presente allegato si intendono per:

  • «elezioni del Parlamento europeo», le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti nel Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU n. L 278 dell'8.10.1976, pag. 5);
  • «territorio elettorale», il territorio del nuovo Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro conformemente alle leggi elettorali di detto Stato, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato;
  • «Stato aderente», il nuovo Stato membro che procede ad elezioni del Parlamento europeo conformemente al presente protocollo prima dell'entrata in vigore del presente Trattato;
  • «Stato aderente di residenza», lo Stato aderente in cui il cittadino dell'Unione risiede ma del quale non ha la cittadinanza;
  • «Stato membro d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;
  • «elettore comunitario», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza, conformemente al presente allegato;
  • «cittadino eleggibile comunitario», ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza in virtù del presente allegato;
  • «lista elettorale», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato aderente di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;
  • «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato aderente di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadini eleggibili;
  • «dichiarazione formale», l'atto rilasciato dall'interessato la cui inesattezza è passibile di sanzioni conformemente alla legge nazionale applicabile.
Articolo 2

Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

  1. è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del Trattato CE, e
  2. pur non essendo cittadino dello Stato aderente di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato aderente di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti ai sensi degli articoli 5 e 6.
Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini dell'Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.

Articolo 3
  1. Non può votare nello Stato aderente chi abbia votato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri.
  2. Non è eleggibile nello Stato aderente chi si sia presentato come candidato nelle elezioni del 1994 in uno degli Stati membri.
Articolo 4

Qualora i cittadini dello Stato aderente di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale di detto Stato per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione lascia impregiudicate le condizioni specifiche connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o ente locale.

Articolo 5
  1. Ogni cittadino dell'Unione che risiede in uno Stato aderente senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, è decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato aderente di residenza o di quello dello Stato membro d'origine, è escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato aderente di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.
  2. La candidatura di un cittadino dell'Unione alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza è dichiarata inammissibile qualora detto cittadino non possa presentare l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Articolo 6
  1. Lo Stato aderente di residenza può accertarsi che il cittadino dell'Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro d'origine, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale.
  2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lo Stato aderente di residenza può notificare la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 allo Stato membro d'origine. Allo stesso fine le informazioni pertinenti e normalmente disponibili provenienti dallo Stato d'origine sono trasmesse nelle dovute forme e nei termini appropriati; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all'attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato aderente di residenza prende le misure adeguate per impedire la partecipazione al voto dell'interessato.
  3. Lo Stato membro d'origine può inoltre trasmettere allo Stato aderente di residenza, nelle dovute forme e nei termini appropriati, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Articolo 7
  1. L'elettore comunitario esercita il diritto di voto nello Stato aderente di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
  2. Se nello Stato aderente di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori comunitari che ne hanno espresso la volontà.
CAPO II - Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
Articolo 8
  1. Lo Stato aderente adotta le misure necessarie per consentire all'elettore comunitario che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
  2. Per essere iscritto nelle liste elettorali l'elettore comunitario deve fornire le stesse prove di un elettore nazionale. Egli deve inoltre presentare una dichiarazione formale, indicante:
    1. cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza.
    2. eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di qualsiasi altro Stato membro nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo e
    3. che non ha esercitato il diritto di voto in nessuno degli Stati membri nelle elezioni del 1994.
  3. Inoltre, lo Stato aderente di residenza può esigere che l'elettore comunitario:
    1. precisi, nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro d'origine,
    2. presenti un documento di identità valido e
    3. indichi da che data risiede in questo Stato o in un altro Stato membro.
  4. Gli elettori comunitari iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati d'ufficio in quanto sono venute meno le condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto.
Articolo 9
  1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:
      cittadinanza e indirizzo nel territorio elettorale dello Stato aderente di residenza,
    1. che non era candidato alle elezioni del Parlamento europeo del 1994 in nessun altro Stato membro e
    2. eventualmente l'ente locale o la circoscrizione di un altro Stato membro nelle cui liste elettorali sia stato iscritto da ultimo.
  2. Il cittadino comunitario eleggibile deve inoltre presentare, all'atto del deposito della propria candidatura, un attestato delle autorità amministrative competenti del proprio Stato membro d'origine che certifichi che egli non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato membro o che a dette autorità non risulta che il cittadino sia decaduto da tale diritto.
  3. Inoltre lo Stato aderente di residenza può esigere che il cittadino comunitario eleggibile presenti un documento di identità valido; può anche esigere che egli indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.
Articolo 10
  1. Lo Stato aderente di residenza informa l'interessato sul seguito riservato alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali o sulla decisione relativa all'ammissibilità della candidatura.
  2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l'interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato aderente di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai cittadini eleggibili di detto Stato.
Articolo 11

Lo Stato aderente di residenza informa, nelle dovute forme e nei termini appropriati, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sulle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di voto e per l'eleggibilità vigenti in detto Stato.

Articolo 12

Gli attuali Stati membri e lo Stato aderente si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'articolo 3.

CAPO III - Disposizioni derogatorie e transitorie
Articolo 13
  1. Se in uno Stato aderente alla data del 1o gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età per essere elettori supera il 20 % del numero totale delle persone aventi diritto di voto, lo Stato aderente, in deroga agli articoli 2, 8 e 9:
    1. può riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a cinque anni,
    2. può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a dieci anni.

    Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato aderente può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri.

    Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non si applicano i requisiti relativi alla durata della residenza precedentemente indicati.
  2. Lo Stato aderente che adotta disposizioni derogatorie, in conformità con il paragrafo 1, fornisce alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.