Atti relativi all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea - 1994/Parere della Commissione
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo O,
considerando che la Repubblica d’Austria, il Regno di Svezia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia hanno chiesto di diventare membri dell’Unione europea,
considerando che nei pareri del 31 luglio 1991 (Austria), del 31 luglio 1992 (Svezia), del 4 novembre 1992 (Finlandia) e del 24 marzo 1993 (Norvegia) la Commissione ha già avuto occasione di pronunciarsi su alcuni aspetti fondamentali dei problemi sollevati dalle succitate domande di adesione;
considerando che le condizioni per l’adesione degli Stati suddetti e gli adeguamenti da essa richiesti sono stati negoziati nel corso di conferenze tra gli Stati membri e i paesi candidati;
considerando che, al termine dei negoziati, è risultato che le disposizioni concordate sono eque e appropriate; che pertanto l’ampliamento dell’Unione europea, pur mantenendone la coesione e il dinamismo interni, le consentirà di partecipare maggiormente allo sviluppo delle relazioni internazionali;
considerando che, poiché il trattato di adesione traspone i principi che disciplinano l’equilibrio istituzionale dall’Unione a 12 all’Unione a 16, queste disposizioni sono accettabili fino all’applicazione delle disposizioni che faranno seguito alla conferenza intergovernativa prevista dal trattato sull’Unione europea;
considerando che, diventando membri dell’Unione europea, gli Stati candidati accettano senza riserve il trattato sull’Unione europea e tutte le sue finalità, tutte le decisioni adottate dopo l’entrata in vigore dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato sull’Unione europea nonché tutte le scelte effettuate riguardo allo sviluppo e al potenziamento di dette Comunità e dell’Unione;
considerando che l’ordinamento giuridico definito dai trattati che istituiscono le Comunità europee è caratterizzato essenzialmente dall’applicabilità diretta di alcune delle loro disposizioni e di determinati atti adottati dalle istituzioni, dal primato del diritto comunitario su tutte le norme nazionali ad esso contrarie e dall’esistenza di procedure che garantiscono un’interpretazione uniforme di detto diritto comunitario, che l’adesione all’Unione europea implica il riconoscimento della natura vincolante di queste norme, la cui osservanza è indispensabile per garantire l’efficacia e l’unità del diritto comunitario;
considerando che i principi della libertà e della democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto appartengono al retaggio comune dei popoli degli Stati uniti dall’Unione europea e costituiscono pertanto elementi fondamentali dell’adesione all’Unione stessa;
considerando che fra gli obiettivi dell’Unione europea figura il desiderio degli Stati membri di rafforzare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni; considerando che l’ampliamento dell’Unione europea mediante l’adesione della Repubblica d’Austria, del Regno di Svezia, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Norvegia contribuirà a tutelare più efficacemente la pace e la libertà in Europa,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:
all’adesione della Repubblica d’Austria, del Regno di Svezia, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Norvegia all’Unione europea.
Il presente parere è destinato al Consiglio dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1994.