Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Parere della Commissione

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Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005/Risoluzione Bulgaria IncludiIntestazione 31 agosto 2009 75% Diritto

Atti relativi all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - 2005 Risoluzione Bulgaria


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 49,

considerando quanto segue:

(1) La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno chiesto di diventare membri dell’Unione europea.

(2) Nei pareri del 15 luglio 1997 relativi alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania, la Commissione ha già avuto occasione di esprimersi in merito ad alcuni aspetti essenziali dei problemi che si pongono in relazione a tali domande.

(3) Il Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha stabilito per la prima volta i criteri politici, economici e attinenti all’acquis che devono essere soddisfatti in vista dell’adesione e che hanno guidato il processo di adesione. Esso ha inoltre introdotto le relazioni periodiche con le quali la Commissione valuta il grado di preparazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. I criteri politici richiedono a tali Stati di assicurare la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; si tratta di principi costituzionali sanciti dal trattato sull’Unione europea e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I criteri economici richiedono l’esistenza di un’economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alla pressione della concorrenza e alle forze di mercato all’interno dell’Unione. Il criterio relativo all’acquis si riferisce alla capacità di assumere gli obblighi connessi all’adesione derivanti dalla legislazione dell’Unione, il cosiddetto acquis comunitario, e in particolare di far propri gli obiettivi dell’Unione politica, economica e monetaria.

(4) Le condizioni e le modalità per l’ammissione di entrambi i paesi sono state negoziate nel corso di conferenze tra gli Stati membri e la Repubblica di Bulgaria e la Romania.

(5) Nel documento di strategia sui progressi compiuti nel quadro del processo di allargamento, adottato il 6 ottobre 2004, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica di Bulgaria e la Romania soddisfacessero i criteri politici. Considerati i progressi realizzati dai due paesi, il livello di adempimento degli impegni assunti e i preparativi in corso, essa ha stimato che tali paesi potessero soddisfare i criteri economici e attinenti all’acquis ed essere pronti per l’adesione entro il 1° gennaio 2007. La Commissione ha quindi dichiarato che si sarebbe adoperata con il massimo impegno per conseguire l’obiettivo fissato dal Consiglio europeo di concludere i negoziati con la Repubblica di Bulgaria e la Romania nel 2004, sulla base di valutazioni individuali, per poter firmare il trattato di adesione quanto prima nel 2005.

(6) I negoziati sono stati portati a termine nel dicembre 2004 e le disposizioni approvate risultano eque e appropriate; l’allargamento consentirà quindi all’Unione europea di partecipare maggiormente allo sviluppo delle relazioni internazionali pur preservando la propria coesione e il proprio dinamismo interni.

(7) Nell’aderire all’Unione europea la Repubblica di Bulgaria e la Romania accettano senza riserve il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e, fino all’entrata in vigore di quest’ultimo, il trattato sull’Unione europea e i trattati che istituiscono le Comunità europee, inclusi tutti i loro obiettivi e tutte le decisioni adottate dalla loro entrata in vigore, nonché le opzioni adottate in vista dello sviluppo e del rafforzamento di queste Comunità e dell’Unione.

(8) L’ordinamento giuridico instaurato dai trattati che istituiscono le Comunità europee e, una volta entrato in vigore, dal trattato che adotta una Costituzione per l’Europa è caratterizzato dal fatto che alcune disposizioni dei trattati e alcuni atti adottati dalle istituzioni sono direttamente applicabili, che il diritto comunitario prevale su qualsiasi disposizione nazionale eventualmente in contrasto con esso e che esistono procedure che garantiscono l’interpretazione uniforme del diritto comunitario; l’adesione all’Unione europea presuppone il riconoscimento del carattere vincolante di tali norme, la cui osservanza è indispensabile per garantire l’efficacia e l’unità del diritto comunitario.

(9) La Commissione invita la Repubblica di Bulgaria e la Romania a perseguire con determinazione i miglioramenti che devono ancora essere conseguiti in relazione ai criteri politici ed economici per l’adesione e in materia di adozione, attuazione e applicazione dell’acquis. La Commissione continuerà a sorvegliare con attenzione l’esecuzione degli impegni e degli obblighi assunti da entrambi i paesi e li assisterà con gli strumenti a sua disposizione. In base a tale continuo monitoraggio e in virtù del trattato di adesione, in particolare dell’articolo 39 del protocollo di adesione, la Commissione si riserva il diritto di presentare una proposta per raccomandare il rinvio di un anno, cioè fino al 1o gennaio 2008, della data fissata per l’adesione, qualora ritenga che sussistano prove inconfutabili che lo stato dei preparativi per l’adozione e l’attuazione dell’acquis nella Repubblica di Bulgaria o in Romania sia tale da manifestare il serio rischio che il paese interessato non riesca a soddisfare entro il 1o gennaio 2007 le condizioni di adesione in una serie di settori importanti, inclusi gli impegni e i requisiti specifici applicabili alla Romania nei settori della giustizia e affari interni e della concorrenza. In seguito a tale attività di monitoraggio, la Commissione si riserva altresì il diritto di invocare nei confronti di entrambi i paesi le varie clausole di salvaguardia previste dal trattato di adesione, nonché di invocare nei confronti della Romania lo speciale meccanismo sugli aiuti di Stato previsto dal trattato di adesione qualora tale paese non adempia gli impegni connessi con l’applicazione delle norme in questo settore.

(10) La Commissione invita le autorità bulgare e romene ad ultimare la traduzione e la revisione dell’acquis prima della data di adesione, al fine di garantire la certezza giuridica nell’attuazione della normativa.

(11) Uno degli obiettivi dell’Unione europea è di rafforzare la solidarietà tra i popoli degli Stati membri nel rispetto della loro storia, della loro cultura e delle loro tradizioni.

(12) L’allargamento dell’Unione europea attraverso l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania contribuirà a rafforzare le garanzie di pace e di libertà in Europa,

EMETTE UN PARERE FAVOREVOLE

sull’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

Il presente parere è trasmesso al Consiglio dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2005.

Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione responsabile dell’allargamento
Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il Presidente