Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003/Parere della Commissione

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Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003

Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003/Risoluzione Repubblica ceca IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Atti relativi all'adesione delle Rep. ceca, di Estonia, di Cipro, di Lettonia, di Lituania, di Ungheria, di Malta, di Polonia, di Slovenia e slovacca all'Unione europea - 2003 Risoluzione Repubblica ceca


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 49,

considerando quanto segue:

(1) La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno chiesto di diventare membri dell’Unione europea.
(2) Nei pareri del 30 giugno 1993 relativi a Cipro e a Malta (quello di Malta aggiornato il 17 febbraio 1997) e del 15 luglio 1997 relativi alla Repubblica ceca, all’Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia la Commissione ha già avuto occasione di esprimersi in merito a taluni aspetti essenziali dei problemi che si pongono in relazione a tali domande.
(3) Il Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 1993 ha stabilito per la prima volta i criteri politici, economici e attinenti all’acquis che devono essere soddisfatti in vista dell’adesione e che hanno guidato il processo di adesione. Esso ha inoltre introdotto le relazioni periodiche con le quali la Commissione valuta il grado di preparazione degli Stati candidati. I criteri politici richiedono agli Stati candidati di assicurare la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze; si tratta di principi costituzionali che sono sanciti dal trattato sull’Unione europea e sono stati ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I criteri economici richiedono l’esistenza di un’economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alla pressione della concorrenza e alle forze di mercato all’interno dell’Unione. Il criterio relativo all’acquis si riferisce alla capacità di assumere gli obblighi connessi all’adesione derivanti dalla legislazione dell’Unione, il cosiddetto acquis comunitario, e in particolare di far propri gli obiettivi dell’Unione politica, economica e monetaria.
(4) Le condizioni per l’ammissione di questi Stati e gli adattamenti dei trattati dovuti alla loro adesione sono stati negoziati nel corso di conferenze tra gli Stati membri e gli Stati candidati.
(5) Nel documento di strategia e nel rapporto sui progressi verso l’adesione di ciascuno dei paesi candidati, adottati il 9 ottobre 2002, la Commissione ha espresso il parere che la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia soddisfacessero i criteri politici per l’adesione e che avrebbero soddisfatto i criteri politici e dell’acquis e sarebbero stati pronti per l’adesione a decorrere dall’inizio del 2004; la Commissione raccomandava pertanto di concludere i negoziati di adesione con questi paesi entro la fine del 2002 per poter firmare il trattato di adesione nella primavera del 2003.
(6) I negoziati sono stati portati a termine in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del 13 dicembre 2002 e le disposizioni approvate sono eque e appropriate; su queste basi, l’allargamento consentirà all’Unione europea di partecipare più pienamente allo sviluppo delle relazioni internazionali pur preservando la propria coesione e il proprio dinamismo interni.
(7) Nell’interesse di tutte le parti in causa, la Commissione si augura che una soluzione globale permetta a Cipro di aderire all’Unione europea come entità riunificata.
(8) Poiché il trattato di adesione trasferisce i principi che disciplinano l’equilibrio istituzionale dell’Unione a 15 ad un’Unione a 25, le suddette disposizioni sono accettabili in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni che seguiranno alla conferenza intergovernativa prevista dalla dichiarazione sul futuro dell’Unione allegata al trattato di Nizza.
(9) Nell’aderire all’Unione europea gli Stati candidati accettano senza riserve il trattato sull’Unione europea e tutti i suoi obiettivi, tutte le decisioni adottate dall’entrata in vigore dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato sull’Unione europea e le opzioni adottate in vista dello sviluppo e del rafforzamento di queste Comunità e dell’Unione.
(10) Una delle caratteristiche essenziali dell’ordinamento giuridico instaurato dai trattati che istituiscono le Comunità europee è che talune delle loro disposizioni e taluni atti adottati dalle istituzioni sono direttamente applicabili, che il diritto comunitario prevale su qualsiasi disposizione nazionale con esso eventualmente contrastante e che esistono procedure che garantiscono l’interpretazione uniforme del diritto comunitario; l’adesione all’Unione europea presuppone il riconoscimento del carattere vincolante di tali norme, la cui osservanza è indispensabile per garantire l’efficacia e l’unità del diritto comunitario.
(11) La Commissione invita gli Stati aderenti a progredire energicamente nei miglioramenti che devono ancora essere conseguiti per soddisfare i criteri politici ed economici dell’adesione e per adottare, attuare e applicare l’acquis; la Commissione continuerà a sorvegliare l’esecuzione degli impegni e degli obblighi assunti dagli Stati aderenti e assisterà questi ultimi con gli strumenti a sua disposizione.
(12) Uno degli obiettivi dell’Unione europea è di rafforzare la solidarietà tra i popoli degli Stati membri nel rispetto della loro storia, della loro cultura e delle loro tradizioni.
(13) L’allargamento dell’Unione europea attraverso l’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia contribuirà a rafforzare le garanzie di pace e di libertà in Europa.
(14) L’allargamento è un processo continuo, inclusivo e irreversibile; i negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania proseguiranno sulla base degli stessi principi che li hanno guidati finora e i risultati conseguiti nel corso di questi negoziati non saranno rimessi in questione,

EMETTE UN PARERE FAVOREVOLE

sull’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia.

Il presente parere è trasmesso al Consiglio dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

Commissario responsabile dell’allargamento

Günter VERHEUGEN

Il Presidente

Romano PRODI