Capitoli della congregazione dello Spirito Santo di Villafranca-Piemonte/Capitolo XII

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Capitolo XII

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Dell’officio del Tesoriere.

1. IL Tesoriere dovrà avere attenta cura di custodire tutto ciò, che di appartenente alla Congregazione gli verrà consegnato nell’ingresso del suo officio, e nel dismetterlo il tutto di nuovo consegnerà al Rettore insieme a quello, che nell’officio gli succederà.

2. Con tutta chiarezza nel destinato libro noterà l’esatto per le annualità, per limosine, o legati fatti alla Congregazione, se con obbligazione, e quale colla data dell’anno, mese, e giorno: parimente farà in notar lo speso, individuando l’oggetto, per cui siasi fatta la spesa, e la quantità della medesima.

3. In ogni anno in occasione della Congregazione generale presenterà li conti di sua amministrazione, quali veduti, ed esaminati, e ritrovati esatti, saranno dal Rettore colla sua soscrizione approvati.