Codice Penale militare di pace/Libro primo/Titolo V

Da Wikisource.
Libro primo - Titolo V: Dell'applicazione e della esecuzione della pena

../Titolo IV ../Titolo VI IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Libro primo - Titolo V: Dell'applicazione e della esecuzione della pena
Libro primo - Titolo IV Libro primo - Titolo VI
Art. 60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare.

La detenzione ordinata in via disciplinare dall'autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.


Art. 61. Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.

L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice. I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.


Art. 62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un ospedale psichiatrico giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.


Art. 63. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente.

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

  1. la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione1;
  2. la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;
  3. alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese;
  4. alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di multa2;
  5. alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;
  6. alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di ammenda3.
Art. 64. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.

servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

  1. se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente;
  2. se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei nn. 1 e 2 dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  3. in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.


Art. 65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi.

Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:

  1. la pena di morte4 è eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25;
  2. alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.


Note

  1. Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art. 1, primo comma, D.L. 22.01.1948, n. 21). L'art. 1 della legge 13.10.1994, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
  2. Vedansi art. 136 C.p., art. 102 e 103 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché C. Cost. 23 dicembre 1994, n. 440 e 21 giugno 1996, n. 206.
  3. Vedasi nota precedente.
  4. Idem nota numero 1.