Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo XVII

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Duelli eccezionali

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XVII.

Duelli eccezionali1.

ART. 202.

Tutti i duelli che accadono con armi improprie e con forme differenti da quelle stabilite dai Codici d’onore o penale, devono considerarsi illegali o eccezionali, cioè: anticavallereschi e perciò contro l’onore, e quindi inammissibili.

ART. 203.

Tutti i duelli eccezionali, cioè, bizzarri per condotta, condizioni ed armi, non sono cavallereschi; e perciò cadono sotto le sanzioni penali stabilite per il ferimento o per l'omicidio volontario o involontario, a seconda dei casi.

ART. 204.

Si considerano eccezionali i duelli ad oltranza, quelli alla pistola a meno di dodici metri (meno di [p. 101 modifica]15 passi); quelli nei quali uno solo fa uso di arma carica; quelli alla pistola, alla spada o alla sciabola, a cavallo, in carrozza, ecc.; tutti quei combattimenti infine, nei quali le armi non sono eguali fra di loro, e le condizioni e la condotta dello scontro non sono conformi alle disposizioni legislative e a quelle cavalleresche italiane.

Perciò nessun gentiluomo, che ha rispetto di sè stesso, deve parteciparvi in alcuna maniera.

Nota. — Questi duelli, eccezionali, non essendo cavallereschi, nulla hanno a che fare col Codice dell’onore.

Note

  1. Veggasi Gelli, Manuale del duellante, parte quinta.