Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XIV

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Sospensione o cessazione del combattimento

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Sospensione o cessazione del combattimento
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XIV.

Sospensione o cessazione del combattimento.

Altrove (art. 356, 359, 362, 364, 368 e 400) è detto che il combattimento poteva essere sospeso, dietro reciproco accordo delle due parti, per dar lena ai duellanti, o per ammonire uno dei combattenti, o uno dei testimoni, gli atti dèi quali non fossero conformi al retto procedere di un gentiluomo. Ora aggiungiamo:

ART. 388.

Il duello può anche essere sospeso o fatto cessare in seguito a:

a) disarmo di uno degli avversari;

b) rottura di una delle armi;

c) caduta di uno degli avversari;

d) ferita;

e) violazione delle regole del duello o delle condizioni speciali dello scontro;

f) vertenze, d’onore sorte sul terreno dello scontro (De Rosis, pag. 79).