Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XIV
Questo testo è stato riletto e controllato. |
Jacopo Gelli - Codice cavalleresco italiano (1923)
Sospensione o cessazione del combattimento
◄ | Libro IV - Capitolo XIII | Libro IV - Capitolo XV | ► |
XIV.
Sospensione o cessazione del combattimento.
Altrove (art. 356, 359, 362, 364, 368 e 400) è detto che il combattimento poteva essere sospeso, dietro reciproco accordo delle due parti, per dar lena ai duellanti, o per ammonire uno dei combattenti, o uno dei testimoni, gli atti dèi quali non fossero conformi al retto procedere di un gentiluomo. Ora aggiungiamo:
ART. 388.
Il duello può anche essere sospeso o fatto cessare in seguito a:
a) disarmo di uno degli avversari;
b) rottura di una delle armi;
c) caduta di uno degli avversari;
d) ferita;
e) violazione delle regole del duello o delle condizioni speciali dello scontro;
f) vertenze, d’onore sorte sul terreno dello scontro (De Rosis, pag. 79).