Codice civile (1865)/Libro I/Titolo VII

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Capo I: Dell'adozione e dei suoi effetti

Art. 202

L'adozione è permessa alle persone dell'uno e dell'altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquant'anni e superino almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono di adottare.

Art. 203

Niuno può avere più figli adottivi, se non siano adottati col medesimo atto.

Art. 204

Nessuno può essere adottato da più persone, se non da due coniugi.

Art. 205

I figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Art. 206

Il minore non può essere adottato, se non ha compiuta l'età di anni diciotto.

Art. 207

Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione.

Art. 208

L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottato.

Se l'adottato o l'adottante hanno padre, madre, o coniuge vivente, sarà pure necessario il loro consenso.

Art. 209

Se l'adottato è minore e non ha genitori viventi, sarà necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela.

Art. 210

L'adottato assume il cognome dell'adottante e l'aggiunge al proprio. I diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante sono determinati nel titolo Delle successioni.

Art. 211

Il padre e la madre adottivi hanno debito di continuare, occorrendo, l'educazione dell'adottato, e di fornirgli i sussidi e gli alimenti di cui avesse bisogno.

L'obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reciproca tra l'adottante e l'adottato. Essa però nell'adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella dei figli legittimi o naturali dell'adottante.

Art. 212

L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè fra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo ciò che è stabilito nel titolo Del matrimonio.

Capo II: Delle forme dell'adozione

Art. 213

La persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l'adottante, per venire all'atto del loro reciproco consenso, il quale sarà ricevuto dal cancelliere della corte.

Dovranno pure intervenire in persona o per procura quelli di cui è richiesto l'assenso a norma degli articoli 208 e 209.

Art. 214

L'atto di adozione sarà presentato, entro i dieci giorni susseguenti, in copia autentica dalla parte più diligente alla corte per l'omologazione.

Art. 215

La corte, assunte le opportune informazioni, verificherà,

  1. Se tutte le condizioni della legge siano state adempite;
  2. Se colui che vuole adottare, goda buona fama;
  3. Se l'adozione convenga all'adottato.
Art. 216

La corte, sentito il pubblico ministero in camera di consiglio ed ommessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione.

Art. 217

L'adozione ammessa dalla corte di appello produce i suoi effetti dal giorno dell'atto di consenso; ma finchè il decreto della corte non sia pronunziato, tanto l'adottante quanto l'adottato possono rivocare il loro consenso.

Se l'adottante muore, dopo la presentazione dell'atto di consenso alla corte e prima della omologazione, sarà tuttavia continuato il procedimento, e ammessa, qualora sia il caso, l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno presentare alla corte col mezzo del pubblico ministero memorie ed osservazioni per dimostrare inammissibile l'adozione.

Art. 218

Il decreto della corte di appello che ammette l'adozione, sarà pubblicato ed affisso in quei luoghi ed in quel numero di copie, che la corte stimerà di prescrivere, e sarà inoltre inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale uffiziale del regno.

Art. 219

Nei due mesi successivi al decreto della corte l'atto di adozione sarà annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile.

L'annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia autentica dell'atto di adozione e del decreto della corte di appello, coi certificate delle seguite pubblicazioni ed inserzioni.

Non venendo annotata nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto quanto ai terzi, se non dal giorno in cui l'annotazione sarà eseguita.