Codice di Napoleone il grande/Libro III/Titolo XIX

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TITOLO XIX.

Della Spropriazione forzata, e della Graduazione fra i Creditori.


CAPO I.

Della spropriazione forzata.

2204. Il creditore può procedere alla spropriazione, 1.° de’ beni immobili e dei loro accessorj riputati immobili appartenenti in proprietà al debitore; 2.° dell’usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura.

V. l. 15, §. 2, ff. de re judicat.

2205. Nondimeno la parte indivisa di un coerede negl’immobili d’una eredità non può esser posta in vendita a’ suoi creditori particolari, prima della divisione, o della licitazione che questi possono provocare se lo credono opportuno, o alle quali hanno diritto d’intervenire, in conformità dell’articolo 882 del titolo delle Successioni.

2206. Gl’immobili d’un minore, ancorchè emancipato, o d’un interdetto, non possono essere posti in vendita prima che sia seguita l’escussione sopra il mobiliare.

L. 5, §. 9, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.

2207. Non è necessario, che l’escussione sopra il mobiliare preceda la spropriazione degl’immobili posseduti indivisamente tra un maggiore ed un minore o un interdetto, se il debito è comune fra essi, o se le istanze giudiciali si sono preventivamente proposte contro un maggiore, ovvero prima dell’interdizione.

2208. La spropriazione degl’immobili che fanno parte della comunione si propone contro il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata per il debito.

La spropriazione degl’immobili della moglie che non sono stati posti in comunione, si propone contro il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi d’intervenire con essa nel giudizio, o egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice.

Nel caso in cui il marito o la moglie siano entrambi d’età minore, o tale sia soltanto la moglie, se il marito di età maggiore ricusa d’intervenire in causa, si deputa ad essa dal tribunale un tutore, contro cui si propone l’istanza.

2209. Il creditore non può instare per la vendita degl’immobili che non sono ipotecati in suo favore, se non qualora i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti.

2310. La vendita forzata di beni situati in differenti distretti non può promuoversi se non successivamente, eccetto che formino parte d’una sola o medesima tenuta.

Essa si promuove avanti il tribunale, nel cui distretto esiste il luogo principale della tenuta, o in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte dei beni che produce il maggior reddito, secondo la matrice del ruolo.

2211. Se i beni ipotecati in favore del creditore, ed i non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi distretti, formino parte d’un solo e medesimo corpo di possessione, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chiede; e si fa una stima ragguagliata sul prezzo dell’aggiudicazione, quando siavi luogo.

2212. Se il debitore prova con scritture autentiche di locazione, che il reddito netto e libero d’un annata procedente da’ suoi immobili, basta pel pagamento del capitale dovuto, degl’interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento.

2213. Non può procedersi alla vendita forzata degl’immobili che in virtù d’un documento autentico ed esecutivo, per un debito certo e liquido. Se il debito non è liquidato, il procedimento è valido; ma non si potrà devenire all’aggiudicazione se non seguita la liquidazione.

2214. Il cessionario di un titolo esecutivo non può agire per la spropriazione se non che dopo avere notificata al debitore la cessione.

2215. Il procedimento alla spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o definitiva, la quale debba interinalmente eseguirsi, non ostante l’appellazione; ma non può farsi l’aggiudicazione che dopo una sentenza definitiva pronunciata in ultima istanza, ovvero passata in giudicato.

Non può intentarsi il detto procedimento sull’appoggio di una sentenza contumaciale pendente il termine ad opporre.

2216. Il procedimento alla spropriazione non può annullarsi sotto pretesto che il creditore lo abbia intentato per una somma maggiore del suo credito.

2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione degl’immobili deve precedere l’intimazione di pagare fatta da un usciere, a richiesta ed istanza del creditore alla persona del debitore o al suo domicilio.

Le formalità dell’intimazione e quelle degli atti per la spropriazione, sono determinate dalle leggi sulla procedura.


CAPO II.

Della Graduazione e della distribuzione del Prezzo fra i Creditori.

2218. La graduazione e la distribuzione del prezzo degl’immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti, sono regolati dalle leggi sulla procedura civile.