Codice di procedura penale/Libro II/Titolo I

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Libro II
titolo I - Disposizioni generali

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Art. 109 Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana (1693; 63, 201 att.).

2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua (26 att.). Nella stessa lingua sono tradotti (143 s.) gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

Art. 110 Sottoscrizione degli atti

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti (1192, 122, 337), è sufficiente la scrittura di propria mano, un fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa annotazione in fine dell’atto medesimo.

Art. 111 Data degli atti

1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità (292), questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.

Art. 112 Surrogazione di copie agli originali mancanti

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l’originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo (234), la copia autentica ha valore di originale (40 att.) ed è posta nel luogo in cui l’originale dovrebbe trovarsi.

2. A tal fine, il presidente della Corte o del tribunale, anche di ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un’altra copia autentica.

Art. 113 Ricostituzione di atti

1. Se non è possibile provvedere a norma dell’art. 112 il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito (41 att.).

2. Se esiste la minuta dell’atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l’hanno sottoscritto (110) riconosce che questo era conforme alla minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell’atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

Art. 114 Divieto di pubblicazione di atti e di immagini1

1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. È vietata (115) la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari (405, 554) ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (424 s.).

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento (431), se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (529 s.), e di quelli del fascicolo del pubblico ministero (433), se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (605). È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni (500, 503).

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. n divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile (648) e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato (256-258, 261-263 c.p.) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.

6-bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Art. 115 Violazione del divieto di pubblicazione

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare.

Art. 116 Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione (675), chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio (42 att.) a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (1412, 243, 258, 329, 335, 366).

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (43 att.).

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’art. 114.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.2

Art. 117 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

1. Fermo quanto disposto dall’art. 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-bis. Il procuratore nazionale antimafia (76 bis ord. giud.), nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 371-bis, accede al registro delle notizie di reato (335) e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia (70 bis ord. giud.) realizzando se del caso collegamenti reciproci.

Art. 118 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell’interno

1. Il Ministro dell’Interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, anche un deroga ai divieto stabilito dall’art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sui loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (380). L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

1-bis. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all’accesso diretto al registro previsto dall’art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

2. L’autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio (326 c.p.).

Art. 119 Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere (110), l’autorità procedente nomina uno o più interpreti (143), scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.

Art. 120 Testimoni ad atti del procedimento

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive (215 c.p.) o a misure di prevenzione.

Art. 121 Memorie e richieste delle parti

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti (901, 233) e i difensori possono presentare al giudice (367) memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge (2993, 398, 418), entro quindici giorni.

Art. 122 Procura speciale per determinati atti

1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (2703 c.c.) e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (37 att.). Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti3.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta (110) dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi un cui questa è richiesta dalla legge.

Art. 123 Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni (582), dichiarazioni e richieste (121) con atto ricevuto dal direttore (1613). Esse sono iscritte un apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente (44 att.) e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

2. Quando l’imputato è in stato di arresto (284) o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura (286), ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (57), il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente (44 att.). Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denuncie, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

Art. 124 Obbligo di osservanza delle norme processuali

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari (126) del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) sono tenuti a osservare le norme di questo Codice anche quando l’inosservanza non importa nullità (177, s.) o altra sanzione processuale.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull’osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.

Note

  1. Articolo modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479.
  2. Comma aggiunto con la legge 7 dicembre 2000 n.397.
  3. Comma modificato dalla legge 16 dicembre 1999 n.479