Codice di procedura penale/Libro II/Titolo VII

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Libro II
Titolo VII - Nullità

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Art. 177 Tassatività

1. L’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

Art. 178 Nullità di ordine generale

1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (33)
b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (405) e la sua partecipazione al procedimento
c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90, 91) e del querelante (336 s.).

Art. 179 Nullità assolute

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (627-4) le nullità previste dall’art.178 comma 1 lett. a) quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

Art. 180 Regime delle altre nullità di ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall’art. 179, le nullità previste dall’art. 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (442, 444, 525) ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Art. 181 Nullità relative

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli artt. 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell’incidente probatorio (392 s.) e le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare (419 s.) devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall’art. 424. Quando manchi l’udienza preliminare (447, 449, 453, 459, 555), le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1.

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio (429, 4502, 456, 555) ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (428), devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio (438 s., 444 s., 465 s.) devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza.

Art. 182 Deducibilità delle nullità

1. Le nullità previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all’osservanza della disposizione violata.

2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 commi 2, 3 e 4.

3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 183 Sanatorie generali delle nullità

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità (180, 181) sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato.

Art. 184 Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’art. 429.

Art. 185 Effetti della dichiarazione di nullità

1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo salvo che sia diversamente stabilito (604).

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove (26, 191).

Art. 186 Inosservanza di norme tributarie

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l’inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.