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Codice di procedura penale/Libro IV/Titolo I

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Libro IV
Titolo I - Misure cautelari personali

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Libro IV
Titolo I - Misure cautelari personali
Libro III - Titolo III Libro IV - Titolo II

CAPO I Disposizioni generali

Art. 272 Limitazioni alle libertà della persona

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo.

Art. 273 Condizioni generali di applicabilità delle misure

1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (50-54 c.p.) o di non punibilità (45-48, 85 s. , 308, 309, 384, 599, 649 c.p.) o se sussiste una causa di estinzione del reato (150 s. c.p.) ovvero una causa di estinzione della pena (171 s. c.p.) che si ritiene possa essere irrogata.

Art. 274 Esigenze cautelari

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

1-bis1. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

Art. 275 Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c) 2.

2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole3.

3. La custodia cautelare in carcere (285) può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l’età di settanta anni4.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere5.

4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 1356.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie7.

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative8.

5. ABROGATO.

Art. 275-bis Particolari modalità di controllo

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1.

3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Art. 276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave (299), tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva (288, 289), il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva (281-286).

1-bis. Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere (p.p. 281 s.), il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere (p.p. 285). In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie9.

1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere10.

Art. 277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari (274) del caso concreto.

Art. 278 Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure

1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (81-2 c.p.), della recidiva e delle circostanze del reato (59-70 c.p.), fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4) codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (art. 63 comma 3 c.p.)11.

Art. 279 Giudice competente

1. Sull’applicazione (291) e sulla revoca (299) delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede (91 att.). Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (328).

CAPO II Misure coercitive

Art. 280 Condizioni di applicabilità delle misure coercitive

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall’art. 391, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (230 coord.).

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

Art. 281 Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede (215 coord.).

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio.

2-bis12. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente Capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.

Art. 282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.

Art. 282-bis Allontanamento dalla casa familiare13

1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280.

Art. 283 Divieto e obbligo di dimora

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’art. 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza de n’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione (276).

Art. 284 Arresti domiciliari

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta [2754-ter; 22 att.; 9 reg.].

1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. (1)

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato (276).

5. L’imputato agii arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare (285-286).

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie14.

(1) Comma aggiunto dal'art. 1 comma 1 lett. a) del decreto legge 1 luglio 2013 n. 78

Art. 285 Custodia cautelare in carcere

1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell’art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione (722) ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell’art. 11 c.p.

Art. 286 Custodia cautelare in luogo di cura

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (73; 95 att.), adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell’art. 285 commi 2 e 3.

Art. 286-bis Divieto di custodia cautelare15

1. ABROGATO Non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere (285) nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione. L’incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice (279), nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l’incompatibilità per infezione di HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall’imputato (60, 61), dal suo difensore (96, 97) o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la revoca della misura cautelare (299), ovvero gli arresti domiciliari (284) presso l’abitazione dell’imputato.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico - legali per il loro accertamento.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell’ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell’articolo 275.

CAPO III Misure interdittive

Art. 287 Condizioni di applicabilità delle misure interdittive

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena (278) dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (217 coord.).

Art. 288 Sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (316 c.c. ; 34 c.p.), il giudice priva temporaneamente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale (519-526 c.p.), ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 c.p. , commesso in danno di prossimi congiunti (3074 c.p.), la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.

Art. 289 Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (28, 29, 31 c.p.), il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione (314-360 c.p.), la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Art. 290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (30, 31 32 bis, 35, 35 bis c.p.), il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica (422-452 c.p.) o contro l’economia pubblica (499-518 c.p.), l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 c.p. , la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.


CAPO IV Forma ed esecuzione dei provvedimenti

Art. 291 Procedimento applicativo

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni a memorie difensive già depositate.

1 bis. (Abrogato)

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art. 27.

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata16.


Art. 292 Ordinanza del giudice

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:

a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c bis) l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.

2-bis. L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il Sigillo dell’ufficio e, se possibile l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato.

2-ter. L’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonché all’articolo 327-bis17.

3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

Art. 293 Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall’art. 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso ai giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella Cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.

4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva (288-290) è trasmessa all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.

Art. 294 Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

418. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha l’obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto (93 att.).

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.

Art. 295 Verbale di vane ricerche

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall’art. 293 l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall’art. 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell’art. 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, nonché dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale19.

Art. 296 Latitanza

1. E' latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore. 3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata. 4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso. 5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.

Art. 297 Computo dei termini di durata delle misure

1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell’arresto (380, 381) o del fermo (384).

2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l’ordinanza che le dispone è notificata a norma dell’art. 293.

3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell’art. 303 comma 4.

5. Se l’imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza (95 att.), gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l’ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena di internamento per misura di sicurezza.

Art. 298 Sospensione dell’esecuzione delle misure

1. L’esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione (656) nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l’esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.


CAPO V Estinzione delle misure

Art. 299 Revoca e sostituzione delle misure

1. Le misure coercitive (281-286) e interdittive (288-290) sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’art. 274.

2. Salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose.

3. Il pubblico ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice (279), il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (294) o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari (406) o dell’assunzione di incidente probatorio (393) ovvero quando procede all’udienza preliminare (416 s.) o al giudizio (465 s.).

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l’istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l’interrogatorio dell’imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto dall’art. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose.

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l’imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 286-bis, comma 320.

Art. 300 Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l’archiviazione (408-411) ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere (425) o di proscioglimento (529 s.).

2. Se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (222 c.p.), il giudice provvede a norma dell’art. 312.

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa (5322).

4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all’entità della pena irrogata.

5. Qualora l’imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive (281-286) quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall’art. 274 comma 1 lett. b) o c).

Art. 301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie

1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall’art. 274 comma 1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall’art. 292 comma 2 lett. d) non ne è ordinata la rinnovazione.

2. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli artt. 305 e 308.

2-bis. Salvo il disposto dell’art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all’estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dall’articolo 274 comma 1 lett. a), non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell’imputato.

Art. 302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell’art. 294 commi 3, 4 e 5.

Art. 303 Termini di durata massima della custodia cautelare

1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall’inizio della sua esecuzione (297) sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti21:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall’emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lett. a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest’ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti22.
b-bis)23dall’emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lett. c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis) 24. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

1-bis. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione (385 c.p.) dell’imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall’art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lett. a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a venti anni.

Art. 304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

1. I termini previsti dall’art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore (486) ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova (509) o a seguito di concessione di termini per la difesa (108, 451, 519, 520);
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;
c) nella fase del giudizio durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3.
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 325.

2. I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni26.

3. SOPPRESSO27 Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310.

4. SOPPRESSO28 I termini previsti dall’art. 303, comma 1, lett. a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310, se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi29.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)30 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).

Art. 305 Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall’art. 311.

2. In ogni stato e grado del procedimento, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà31.

[3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera c) ed alla lettera d) si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all’articolo 303, comma 1, lettera d), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado] Comma Abrogato.32.

Art. 306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure

1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente Titolo, il giudice dispone con ordinanza l’immediata liberazione della persona sottoposta alla misura (98 att).

2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.

Art. 307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini33

1. Nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.

1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.

2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell’art. 275, è tuttavia ripristinata:

a) se l’imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274.
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 comma 1 lett. b).

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall’art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell’imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell’ipotesi prevista dal comma 2 lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lett. a).

Art. 308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare (281-283) perdono efficacia quando dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall’art. 303.

2. Le misure interdittive (288-290) perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche al di là di due mesi dall’inizio dell’esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.

3. L’estinzione delle misure non pregiudica l’esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell’applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.


CAPO VI Impugnazioni

Art. 309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva34

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva (281-286, 3133), salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

2. Per l’imputato latitante (296) il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’art. 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova d l non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. n difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (101 att.) il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta (99 att.), annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (306).

Art. 310 Appello

1. Fuori dei casi previsti dall’art. 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell’art. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’art. 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (588).

Art. 311 Ricorso per cassazione

1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell’articolo 309.

1-bis. Sull’appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.

2. Entro i termini previsti dall’art. 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (281-286, 3133). La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di Cassazione (100 att.).

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell’inizio della discussione.

5. La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’art. 127.


CAPO VII Applicazione provvisoria di misure di sicurezza

Art. 312 Condizioni di applicabilità

1. Nei casi previsti dalla legge (206 c.p.), l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice (279, 658), su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’art. 273 comma 2.

Art. 313 Procedimento

1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato (203 c.p.). Ove non sia stato possibile procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell’art. 294.

2. Salvo quanto previsto dall’art. 299 comma 1, ai fini dell’art. 206 comma 2 c.p. , il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’art. 72.

3. Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista dall’art. 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione (314, 315).

CAPO VIII Riparazione per l’ingiusta detenzione

Art. 314 Presupposti e modalità della decisione

1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile (648) perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.

2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione (409, 411) ovvero sentenza di non luogo a procedere (425).

4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice (2 c.p.), il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.

Art. 315 Procedimento per la riparazione

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell’articolo 314. 35

2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario (643-647).

Note

  1. Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 2000 n. 341 e successivamente sostituito dalla L. 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).
  2. Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 2000 n. 341 e successivamente sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).
  3. Comma aggiunto dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001). .
  4. Comma modificato dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999).
  5. omma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999).
  6. Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999).
  7. Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999).
  8. Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999).
  9. Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999).
  10. Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 2000 n. 341.
  11. Così modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).
  12. Quest’ultimo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
  13. Articolo aggiunto dalla Legge 5 aprile 2001, n. 154 - "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001).
  14. Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 2000 n. 341 e successivamente sostituito dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).
  15. Articolo modificato dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999).
  16. Comma aggiunto dalla Legge 5 aprile 2001, n. 154 - "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001).
  17. Modificato con la legge 7 dicembre 2000 n. 397.
  18. Modificato con la legge 1° marzo 2001 n. 63.
  19. Comma modificato con Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001).
  20. Comma aggiunto dalla Legge 16 luglio 1999, n. 221 - Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 167 del 19 luglio 1999) .
  21. Comma modificato dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell’8 aprile 2000).
  22. Comma aggiunto dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.
  23. Lettera aggiunta dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell’8 aprile 2000).
  24. Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4 .
  25. Lettera aggiunta dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell’8 aprile 2000).
  26. Comma sostituito dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell’8 aprile 2000).
  27. Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.
  28. Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.
  29. Comma modificato dal Decreto Legge 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 83 dell’8 aprile 2000).
  30. Così modificato dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.
  31. Comma modificato dalla Legge 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 131 del 7 giugno 2000).
  32. Comma aggiunto dall'art.2 comma 4 del Decreto Legge 24 novembre 2000, n. 341 ma soppresso dalla Legge del 19 gennaio 2001 n.4 di conversione con modificazioni del decreto legge 341/2000
  33. Articolo modificato dalla Legge 24 novembre 2000, n. 341 e dalla Legge 19 gennaio 2001, n. 4.
  34. Articolo modificato dal Decreto legge 23 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 652.
  35. Comma modificato dalla L. 16 dicembre 1999 n. 479.