Codice di procedura penale/Libro V/Titolo VI

Da Wikisource.
Libro V
Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo

../Titolo V ../Titolo VI-bis IncludiIntestazione 8 settembre 2010 75% Diritto

Libro V
Titolo VI - Arresto in flagranza e fermo
Libro V - Titolo V Libro V - Titolo VI-bis

Art. 379 Determinazione della pena

1. Agli effetti delle disposizioni di questo Titolo la pena è determinata a norma dell’art. 218.

Art. 380 Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel Titolo I del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 c.p.;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel Titolo VI del Libro II del Codice Penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p.;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale1;
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale2;
f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall’art. 629 c.p.;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni3;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis c.p.;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3 c.p., se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dai comma l o dalle lett. a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto immediatamente in libertà (389).

Art. 381 Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena (379) della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’art. 316 c.p.;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli artt. 319 (comma 4) e 321 c.p.;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 comma 2 c.p.;

d) commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.;

e) corruzione di minorenni prevista dall’art. 530 c.p.;

f) lesione personale prevista dall’art. 582 c.p.;

g) furto previsto dall’art. 624 c.p.;

h) danneggiamento aggravato a norma dell’art. 635 comma 2 c.p.;

i) truffa prevista dall’art. 640 c.p.;

l) appropriazione indebita prevista dall’art. 646 c.p.;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (120 c.p.), l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (337) all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela (340), l’arrestato è posto immediatamente in libertà (389).

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Art. 382 Stato di flagranza

1. È in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

Art. 383 Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’art. 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato (253) alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Art. 384 Fermo di indiziato di delitto

1. Anche fuori dei casi di flagranza (230 coord.), quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena (379) dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi4.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi,―m che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

Art. 385 Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima (51-53) ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Art. 386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) che hanno eseguito l’arresto o il fermo (120 att.) o hanno avuto in consegna l’arrestato (383), ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’art. 97.

3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

Art. 387 Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo.

Art. 388 Interrogatorio dell’arrestato o del fermato

1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’art. 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

Art. 389 Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato

1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria (57; 120 att.), che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

Art. 390 Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo

1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato (121 att.), richiede la convalida (122 att.) al giudice per le indagini preliminari (328) competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

2. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. L’arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

Art. 391 Udienza di convalida

1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio (127; 123 att.) con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’art. 97 comma 4.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio (2941) dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli art. 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’art. 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381 comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 2805.

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

Note

  1. Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).
  2. Lettera aggiunta dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).
  3. Così modificato con Decreto-Legge 18 ottobre 2001, n. 374 - "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001).
  4. Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).
  5. Comma modificato dalla Legge 26 marzo 2001, n. 128 - "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001).