Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato - Trattato, Bruxelles, 13 novembre 1962
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Depositario: Governo della Repubblica italiana Entrata in vigore: 10 ottobre 1964 Convenzioni integrate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione):
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Entrata in vigore in Italia: 10 ottobre 1964
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CONVENZIONE
Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Considerando il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e la Dichiarazione di intenzioni per l’associazione delle Antille olandesi a detta Comunità, fatta lo stesso giorno dai loro Governi e allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa per il Mercato comune e l'Euratom,
Desiderosi di porre l'associazione economica delle Antille olandesi alla Comunità Economica Europea, chiesta dal Regno dei Paesi Bassi, sotto il regime speciale definito nella IV parte del Trattato, accompagnato da disposizioni particolari sull'importazione nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,
Visto il parere favorevole del Consiglio in data 22 ottobre 1962 espresso previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione,
hanno deciso di rivedere a tal fine il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, conforinemente alle disposizioni dell'articolo 236, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DM BELGI: S. E. Henri Fayat, ministro, aggiunto agli affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Rolf Lahr, segretario di Stato al Ministero degli affari esteri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Jean-Marc Boegner, Ambasciatore, Presidente della delegazione francese presso la Conferenza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. Carlo Russo, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Eugene Schaus, vicepresidente del Governo e ministro degli affari esteri
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. R. van Houten, segretario di Stato al Ministero degli affari esteri; S. E. W. F. M. Lampe, ministro plenipotenziario delle Antille olandesi
I QUALI, riuniti su convocazione del Presidente del Consiglio della Comunità e dopo aver scambiato il loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:
- Articolo 1
- Le Antille olandesi sono iscritte sull'elenco che figura all'Allegato IV del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. Perciò, il «Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri» non è più applicabile a questo paese.
- Per quanto riguarda le relazioni tra questo paese, da un lato, e gli Stati membri e i territori d'oltremare, dall'altro, il regime che risulta alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione e che risulterà in seguito per gli altri paesi e territori d'oltremare associati dall'applicazione del Trattato diventa applicabile alle Antille olandesi.
- Articolo 2
- Ai Protocolli allegati al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea viene aggiunto il seguente Protocollo che ne sarà parte integrante: «Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi», il cui testo figura in allegato.
- Articolo 3
- La presente Convenzione sarà ratificata dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
- La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l’entrata in vigore della Convenzione sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.
- Articolo 4
- La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.
Seguono le firme
Fatto a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentosessantadue.
PROTOCOLLO
- sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi
- (64/534/CEE)
LE ALTE PARTI CONTRAENTI
DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti che sono allegate a questo Trattato:
- Articolo 1
- Il presente Protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12, e 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27.14 della nomenclatura di Bruxelles importati per il consumo negli Stati membri.
- Articolo 2
- Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime alla Comunità, alle condizioni previste dal presente Protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.
- Articolo 3
- 1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, costati che le importazioni nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali cosi introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.
- 2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l’anno.
- 3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, modificarle o annullarle con decisione presa a maggioranza qualificata.
- Articolo 4
- 1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che è necessaria un'azione immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione.
- 2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi vengano effettuate, direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o più Stati membri della C.E.E. e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato al presente Protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l’anno in corso, saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prenderà atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.
- Articolo 5
- Se la Comunità decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.
- Articolo 6
- 1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.
- 2. Tuttavia, al momento di questa revisione, dovranno comunque essere mantenuti per le Antille olandesi, vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.
- 3. Gli impegni della Comunità relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato al presente Protocollo.
- Articolo 7
- Per l'esecuzione del presente Protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.
Seguono le firme
Fatto a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentosessantadue.
ALLEGATO AL PROTOCOLLO
Per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 4 del Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri:
Germania | 625.000 tonnellate |
Unione economica belgo-lussemburghese | 200.000 tonnellate |
Francia | 75.000 tonnellate |
Italia | 100.000 tonnellate |
Paesi Bassi | 1.000.000 tonnellate |
ATTO FINALE
- (64/535/CEE)
- I plenipotenziari di sua Maestà il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
- riuniti a Bruxelles il 13 novembre 1962 in Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri per la revisione a norma dell'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
- hanno preso atto dei testi seguenti:
- progetto presentato al Consiglio il 4 giugno 1962 dal Governo del Regno dei Paesi Bassi per la revisione del Trattato onde rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale di associazione definito nella IV parte del Trattato, parere adottato dal Parlamento Europeo il 19 ottobre 1962,
- parere del 10 settembre 1962 della Commissione della Comunità Economica Europea,
- parere favorevole del 22 ottobre 1962 del Consiglio della Comunità Economica Europea per riunire una Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri per l'associazione, delle Antille olandesi alla Comunità Economica Europea;
- hanno adottato i testi seguenti:
- Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato,
- Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi ed Allegato a questo Protocollo.
- Nel firmare tali testi, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni seguenti
- Dichiarazione sul regime degli scambi tra le Antille olandesi e gli Stati d'oltremare associati
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- I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, visto il parere sottoposto dalla Commissione al Consiglio, sono d'accordo per costatare che il regime delle relazioni commerciali tra le Antille olandesi e gli Stati d'oltremare associati sarà stabilito d'accordo con detti Stati.
- Dichiarazione sul regime definitivo delle importazioni nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi
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- I rappresentanti dei Governi degli Stati membri convengono che, nello stabilire il regime definitivo di cui all'articolo 6 del Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sarà tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equivalente alle Antille olandesi e agli altri paesi e territori d'oltremare associati in virtù della IV parte del Trattato che istituisce la Comunità.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
Seguono le firme
Fatto a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentosessantadue.
ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE
- di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato
- (64/532/CEE)
- Poiché le condizioni richieste per l’entrata in vigore della Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille olandesi il regime speciale d'associazione definito dalla IV parte del Trattato, del protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi e dell'allegato a questo protocollo sono state soddisfatte il 14 settembre 1964, la Convenzione e ü protocollo summenzionati sono entrati in vigore il 10 ottobre 1964, conformemente all'articolo 3 di detta Convenzione.
- Il testo della Convenzione, del protocollo, dell'allegato e dell'Atto finale per la firma è allegato alla presente.