Costituzione della Repubblica Cisalpina (1797)/Dichiarazione dei Diritti e de' Doveri dell'Uomo e del Cittadino

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Dichiarazione dei Diritti e de’ Doveri dell’Uomo e del Cittadino

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Costituzione della Repubblica Cisalpina (1797) Costituzione
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Dichiarazione dei diritti e de’ doveri dell’Uomo e del Cittadino.

Il popolo Cisalpino proclama in presenza di Dio la seguente Dichiarazione

dei Diritti e dei doveri dell’ Uomo e del Cittadino.


D I R I T T I.


  1. I Diritti dell’Uomo in società sono la Libertà, la Egualianza, la Sicurezza e la Proprietà.
  2. La Libertà consiste in poter fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui.
  3. La Eguaglianza consiste nell’essere la Legge la stessa per tutti sì nel proteggere che nel punire. La Eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, nè alcun potere ereditario.
  4. La Sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.
  5. La proprietà è il diritto di godere e di disporre de’ suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro e della sua industria.
  6. La Legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza de’ Cittadini o de’ loro Rappresentanti.
  7. Ciò che non è proibito dalla Legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a far ciò, che la Legge non ordina.
  8. Nessuno può essere chiamato in giudicio, accusato, arrestato, nè detenuto, se non ne’ casi determinati dalla Legge, e secondo le formole da essa prescritte.
  9. Quelli, che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarj, sono colpevoli, e devono essere puniti.
  10. Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un imputato di delitto deve essere severamente depresso dalla Legge.
  11. Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.
  12. La Legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.
  13. Ogni trattamento, che aggrava la pena determitata dalla Legge, è un delitto.
  14. Nessuna Legge nè criminale, nè civile può avere effetto retroattivo.
  15. Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servizj, ma non puo vendersi, nè essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.
  16. Tutte le contribuzioni sono stabilite per l’utile generale, e devono esser ripartite tra i contribuenti in ragione delle loro facoltà.
  17. La Sovranità risiede essenzialmente nella universalità de’ Cittadini.
  18. Nessun individuo e nessuna unione parziale di Cittadini può attribuirsi la Sovranità.
  19. Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, nè eleggere alcuna funzione pubblica.
  20. Ciascun Cittadino ha un diritto eguale di concorrere immediatamente, o mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de’ Rappresentanti del Popolo, e de’ Funzionarj pubblici.
  21. Le Funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che le esercitano.
  22. La Garanzia sociale non può esistere se la divisione de’ poteri non è stabilita se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de’ Funzionarj pubblici.


D O V E R I


  1. Il mantenimento della società domanda, che quelli, che la compongono, conoscano ed adempiano i loro doveri.
  2. Tutti i doveri dell’Uomo e del Cittadino derivano da questi due principi scolpiti dalla natura in tutti i cuori. — Non fate agli altri ciò che vorreste fatto a voi — Fate costantemente agli altri il bene che vorrete riceverne.
  3. gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla e servirla, nel vivere sottomesso alle Leggi, e rispettar quelli che ne sono gli organi.
  4. Nessuno è un buon cittadino, se non è buon figlio, buon Padre, buon fratello, buon amico, e buon sposo.
  5. Nessuno è uomo dabbene, se non è lealmente e religiosamente osservatore delle Leggi.
  6. Chi trasgredisce apertamente le Leggi, si dichiara in stato di guerra contro la Società.
  7. Colui che senza violare apertamente le Leggi le elude coll’astuzia, e coi rag[p. III modifica]giri, offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.
  8. Sul mantenimento delle proprietà riposa l’ordine sociale. Da esso viene assicurata la coltura delle terre, ogni produzione, ogni mezzo di lavoro.
  9. Ciascun Cittadino deve i suoi servigj alla Patria, al mantenimento della Libertà, della Eguaglianza e della Proprietà, ogni qualvolta la legge lo chiama a difenderle.