D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada
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G.U. di pubblicazione: 18 maggio 1992, n. 114 Entrata in vigore: 1 gennaio 1993
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Documenti abrogati:
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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di Nuovo codice della strada
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
Emana il seguente decreto legislativo:
- TITOLO I Disposizioni generali
- TITOLO II Della costruzione e tutela delle strade
- TITOLO III Dei veicoli
- TITOLO IV Guida dei veicoli e conduzione degli animali
- TITOLO V Norme di comportamento
- TITOLO VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
- TITOLO VII Disposizioni finali e transitorie