D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 267 - Deroga per ecotipi di varietà orticole

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2010 diritto diritto D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 267 - O.G.M. Intestazione 17 giugno 2012 25% Da definire

Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'
2010
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Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, in materia di Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la

commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta


DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 267

Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'. (GU n. 34 del 11-2-2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -Legge comunitaria 2009, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' da conservazione;

Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta';

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta';

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, con la quale e' stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Vista la direttiva 2002/55/CE, del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;


Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione


1.Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie orticole disciplinate dalla

legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche' dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive

modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzazione sostenibile di risorse

fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione: :
a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole di ecotipi e varieta' tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, in seguito varieta' da conservazione; :
b) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, in seguito varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; :
c) per la commercializzazione delle sementi di tali varieta' da conservazione e delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: :
a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversita' genetica tra popolazioni o varieta' della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

Art. 3

Varieta' da conservazione

1. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varieta' da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione» degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 10 del presente decreto ovvero controllate conformemente all'articolo 11.
2. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione», degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 1, comma, 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 11.


Art. 4 Condizioni essenziali per l'ammissione


1. Per essere ammesse in quanto varieta' da conservazione un ecotipo o una varieta' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche. :
2. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione almeno i caratteri previsti nei: :
a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio Comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o, :

b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie.

3. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.

Art. 5

Norme procedurali

1. L'ammissione delle varieta' da conservazione nei registri nazionali delle varieta' non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni: a) descrizione della varieta' da conservazione e sua denominazione; b) risultati di esami non ufficiali; c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, cosi' come notificate dal richiedente l'iscrizione; :
d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome

o dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

Art. 6

Inammissibilita' di varieta' da conservazione

1. Una varieta' da conservazione non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se: a) figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante orticole, ma non come varieta' da conservazione, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) e' protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.

Art. 7

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento.


2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 8

Zona di origine

1. Al momento dell'ammissione di una varieta' da conservazione viene determinata la zona (o le zone) di coltivazione tradizionale di tale varieta' alle cui condizioni la varieta' medesima sia naturalmente adattata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. 2. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione e' stabilita di comune accordo. 3. La zona di origine identificata e' notificata alla Commissione europea.

Art. 9

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varieta' da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

Art. 10

Certificazione

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere certificate come sementi certificate di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. :
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento della selezione conservatrice. :
3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. :
4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 11

Controllo delle sementi standard

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere controllate come sementi standard di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3. :
2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima. 3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.


Art. 12

Analisi delle sementi


1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. 2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.

Art. 13

Zona di produzione delle sementi :

1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile procedere alla produzione, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste altre zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine. :
2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.

Art. 14

Condizioni di commercializzazione

1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni: a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 13; b) sono commercializzate nella loro zona di origine; c) soddisfano i requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria vigente. :
2. In deroga al comma 1, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varieta' in questione. In tal caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita' minima, di cui all'articolo 15, e' riservato alla conservazione della varieta' nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 13, comma 1, non si puo' fare ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 2.

Art. 15

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varieta' da conservazione, la quantita' di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato I per le specie interessate.

Art. 16

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varieta' da conservazione, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione


e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilita' che siano superate le quantita' stabilite dall'articolo 15, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

Art. 17

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le sementi delle varieta' da conservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi e appositamente sigillati. :
2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio. :
3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 18

Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varieta' da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni: :
a) la dicitura «norme CE»; : </br

b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» cui segue l'indicazione dell'anno

oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilita', nei

seguenti termini: «campione prelevato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;

d) la specie;

e) la denominazione della varieta' da conservazione;

f) l'indicazione «sementi certificate di varieta' da conservazione» o «sementi standard di

varieta' da conservazione»;

g) la zona di origine;

h) se la zona di produzione delle sementi e' diversa dalla zona di origine, l'indicazione della

zona di produzione delle sementi;

i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del

cartellino;

l) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato di semi;

m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze

di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale.

Art. 19

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varieta' da conservazione mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale.


Art. 20

Monitoraggio


1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capo III, con particolare attenzione alla varieta', alle zone di produzione delle sementi e alle quantita'.

Art. 21

Varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. E' ammessa l'iscrizione, delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole come «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 26.

Art. 22

Condizioni essenziali per l'ammissione

1. Per essere ammessa in quanto varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), una varieta' deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Una varieta' e' considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se e' stata costituita per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche. :
2. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano, alle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, almeno i caratteri previsti nei: a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o, b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie. :
3. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.

Art. 23

Norme procedurali

1. L'ammissione delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei registri nazionali delle varieta' non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni: :
a) descrizione della varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e sua

denominazione;

b) risultati di esami non ufficiali;

c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e

l'impiego, cosi' come notificate dal richiedente l'iscrizione;

d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome

o dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

Art. 24

Inammissibilita' di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. Una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se: :
a) figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante orticole, ma non come varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune negli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) e' protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tale senso.

Art. 25

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento. 2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 26

Controllo delle sementi standard

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' stabilito che le sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere controllate come sementi della categoria standard se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3. :
2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima. :
3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 27

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 26, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.


Art. 28

Restrizioni quantitative


1. La commercializzazione delle sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato II per le specie interessate.

Art. 29

Chiusura degli imballaggi

1. Le sementi delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi e sigillati. :
2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio. :
3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 30

Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme CE»;

b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» cui segue l'indicazione dell'anno

oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilita', nei

seguenti termini: «campione prelevato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;

d) la specie;

e) la denominazione della varieta';

f) la dicitura «varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari»;

g) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del

cartellino;

h) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato di semi;

i) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di

rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale.

Art. 31

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale.

Art. 32

Monitoraggio


1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capo IV, con particolare attenzione alla varieta', alle quantita' e ai requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria vigente.

Art. 33

Notifiche

1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varieta' da conservazione e per ciascuna varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. 2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta' da conservazione e di ogni varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Art. 34

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, lettera d).

Art. 35

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite disposizioni applicative per definire le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Art. 36

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 37


Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. :
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. :
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza: :
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art.


10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. -Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse:

-L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

-L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

-Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recitano:

-«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.


3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (3);

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata); 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'.».

-Il testo dell'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971 n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322, cosi' recita:

- «Art. 19-bis. 1.- 5. (omissis). 6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto. :
7. (omissis). :
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. 9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante


corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

-Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, cosi' recita:

-«Art. 2-bis (Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101).». 1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:

-«Art. 19-bis. -1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicita', le "varieta' da conservazione", come definite al comma 2.

2. Si intendono per "varieta' da conservazione" le varieta', le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante: a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purche' integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali; b) non piu' iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica; c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del

germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinche' le comunita' locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversita', ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124. :
4. L'iscrizione delle "varieta' da conservazione" nel registro di cui al comma 1 e' gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione e' altresi' disposta la deroga alle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' previste dall'art. 19. :
5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle "varieta' da conservazione" nel registro di cui al comma 1 e' disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195. :
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le :
province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto. 7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. :
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. :
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». :
-Il decreto legislativo del 29 ottobre 2009 n. 149 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n.

254. -La Direttiva 20 giugno 2008 n. 2008/62/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162. :
-Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O. :
-La Direttiva 28 novembre 2002 n. 2002/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355. -La legge 6 aprile 2004 n. 101 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O. -Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O. -La Direttiva 26 novembre 2009, n. 2009/145/CE (Direttiva della Commissione che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e


minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta' (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella

G.U.U.E. 27 novembre 2009, n. L 312. -Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O.

-La Direttiva 13 giugno 2002, n. 2002/55/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. DECRETO LEGISLATIVO 30!dicembre!2010, n. 267

Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'. (GU n. 34 del 11-2-2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -Legge comunitaria 2009, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19-bis, relativo all'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' da conservazione;

Visto l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali che sostituisce l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971,

n. 1096; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta';

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta';

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, con la quale e' stato soppresso l'Ente nazionale delle sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Vista la direttiva 2002/55/CE, del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla 

commercializzazione delle sementi di ortaggi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;


Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Campo di applicazione


1.Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle specie orticole disciplinate dalla

legge 25 novembre 1971, n. 1096, nonche' dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive

modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzazione sostenibile di risorse

fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione: :
a) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole di ecotipi e varieta' tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, in seguito varieta' da conservazione; :
b) per l'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, in seguito varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari; :
c) per la commercializzazione delle sementi di tali varieta' da conservazione e delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: :
a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente di coltivazione dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversita' genetica tra popolazioni o varieta' della stessa specie e all'interno di esse, o riduzione della base genetica di una specie a causa dell'intervento umano o di un cambiamento climatico;

c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

Art. 3

Varieta' da conservazione

1. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere certificate come «sementi certificate di una varieta' da conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione» degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere certificate conformemente all'articolo 10 del presente decreto ovvero controllate conformemente all'articolo 11. 2. E' ammessa l'iscrizione, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate come «sementi standard di una varieta' da conservazione», degli ecotipi e delle varieta' di cui all'articolo 1, comma, 1, lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole come «varieta' da conservazione» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 11.


Art. 4 Condizioni essenziali per l'ammissione


1. Per essere ammesse in quanto varieta' da conservazione un ecotipo o una varieta' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche. :
2. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano alle varieta' da conservazione almeno i caratteri previsti nei: :
a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio Comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o, :

b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie.

3. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.

Art. 5

Norme procedurali

1. L'ammissione delle varieta' da conservazione nei registri nazionali delle varieta' non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni: a) descrizione della varieta' da conservazione e sua denominazione; b) risultati di esami non ufficiali; c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego, cosi' come notificate dal richiedente l'iscrizione; :
d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome

o dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo.

Art. 6

Inammissibilita' di varieta' da conservazione

1. Una varieta' da conservazione non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se: a) figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante orticole, ma non come varieta' da conservazione, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) e' protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tal senso.

Art. 7

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varieta' da conservazione conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento.


2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 8

Zona di origine

1. Al momento dell'ammissione di una varieta' da conservazione viene determinata la zona (o le zone) di coltivazione tradizionale di tale varieta' alle cui condizioni la varieta' medesima sia naturalmente adattata «zona di origine». Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. 2. Se la zona d'origine e' situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell'Unione europea la determinazione e' stabilita di comune accordo. 3. La zona di origine identificata e' notificata alla Commissione europea.

Art. 9

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varieta' da conservazione ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona di origine.

Art. 10

Certificazione

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere certificate come sementi certificate di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. :
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le modalita' previste per il mantenimento della selezione conservatrice. :
3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150. :
4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 11

Controllo delle sementi standard

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' stabilito che le sementi di varieta' da conservazione possono essere controllate come sementi standard di una varieta' da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3. :
2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima. 3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.


Art. 12

Analisi delle sementi


1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. 2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione devono soddisfare le condizioni previste all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.

Art. 13

Zona di produzione delle sementi :

1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona risulta impossibile procedere alla produzione, per un motivo specifico connesso all'ambiente, si puo' autorizzare la produzione di sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine. Le sementi prodotte in queste altre zone possono essere utilizzate esclusivamente nelle zone di origine. :
2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.

Art. 14

Condizioni di commercializzazione

1. Le sementi di una varieta' da conservazione possono essere commercializzate unicamente alle seguenti condizioni: a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle zone di cui all'articolo 13; b) sono commercializzate nella loro zona di origine; c) soddisfano i requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria vigente. :
2. In deroga al comma 1, lettera b), possono essere approvate ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e semi-naturali della varieta' in questione. In tal caso il quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita' minima, di cui all'articolo 15, e' riservato alla conservazione della varieta' nella sua zona d'origine. L'approvazione delle ulteriori zone di cui al presente comma e' oggetto di notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 13, comma 1, non si puo' fare ricorso all'ulteriore deroga prevista dal comma 2.

Art. 15

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varieta' da conservazione, la quantita' di sementi commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per la coltivazione delle superfici indicate all'allegato I per le specie interessate. Art. 16

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varieta' da conservazione, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione


e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio della stagione di produzione, le superfici e l'ubicazione delle aree di produzione delle sementi.

2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilita' che siano superate le quantita' stabilite dall'articolo 15, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, d'intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo' essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

Art. 17

Chiusura degli imballaggi e dei contenitori

1. Le sementi delle varieta' da conservazione possono essere commercializzate 

esclusivamente in imballaggi chiusi e appositamente sigillati. :
2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio. :
3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 18

Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varieta' da conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni: :
a) la dicitura «norme CE»; : </br

b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» cui segue l'indicazione dell'anno

oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilita', nei

seguenti termini: «campione prelevato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;

d) la specie;

e) la denominazione della varieta' da conservazione;

f) l'indicazione «sementi certificate di varieta' da conservazione» o «sementi standard di

varieta' da conservazione»;

g) la zona di origine;

h) se la zona di produzione delle sementi e' diversa dalla zona di origine, l'indicazione della

zona di produzione delle sementi;

i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del

cartellino;

l) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato di semi;

m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze

di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale.

Art. 19

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varieta' da conservazione mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale.


Art. 20

Monitoraggio


1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capo III, con particolare attenzione alla varieta', alle zone di produzione delle sementi e alle quantita'.

Art. 21

Varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. E' ammessa l'iscrizione, delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, nei registri nazionali delle varieta' delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere unicamente controllate come «sementi standard di una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali varieta' sono ammesse nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante orticole come «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate conformemente all'articolo 26.

Art. 22

Condizioni essenziali per l'ammissione

1. Per essere ammessa in quanto varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), una varieta' deve essere priva di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. Una varieta' e' considerata sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se e' stata costituita per la coltivazione in particolari condizioni agrotecniche, climatiche e pedologiche. :
2. Al fine della distinguibilita' e della stabilita' si applicano, alle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, almeno i caratteri previsti nei: a) questionari tecnici associati ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (UCVV), elencati nell'allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in questione, o, b) questionari tecnici delle linee guida dell'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV), elencate nell'allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie. :
3. Per la valutazione dell'omogeneita' si applica la direttiva 2003/91/CE. Se il livello di omogeneita' e' stabilito sulla base delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard del 10 per cento e una probabilita' di accettazione del 90 per cento.

Art. 23

Norme procedurali

1. L'ammissione delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari nei registri nazionali delle varieta' non e' soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell'adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni: :
a) descrizione della varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari e sua

denominazione;

b) risultati di esami non ufficiali;

c) conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e

l'impiego, cosi' come notificate dal richiedente l'iscrizione;


d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle regioni e dalle province autonome

o dalle autorita' competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a tale scopo. Art. 24

Inammissibilita' di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari

1. Una varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari non e' ammessa al Registro nazionale delle varieta' se: :
a) figura gia' nel catalogo comune delle varieta' di specie di piante orticole, ma non come varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari, o e' stata cancellata dal medesimo catalogo comune negli ultimi due anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo previsto dall'articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) e' protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 94/2010 o da una privativa nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda in tale senso.

Art. 25

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu' dell'articolo 2 di tale regolamento. 2. E' ammesso l'uso di piu' denominazioni per la stessa varieta' nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente conosciute.

Art. 26

Controllo delle sementi standard

1. In deroga all'articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' stabilito che le sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere controllate come sementi della categoria standard se soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3. :
2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima. :
3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale sufficiente.

Art. 27

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 26, sono realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.


Art. 28

Restrizioni quantitative


1. La commercializzazione delle sementi di varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e' consentita se realizzata in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso netto massimo fissato all'allegato II per le specie interessate.

Art. 29

Chiusura degli imballaggi

1. Le sementi delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi e sigillati. :
2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio. :
3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2, il sistema di chiusura prevede l'aggiunta dell'etichetta o l'apposizione di un sigillo come condizione minima.

Art. 30

Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme CE»;

b) il nome e l'indirizzo del responsabile del cartellino o il suo numero di identificazione;

c) l'anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso ...» cui segue l'indicazione dell'anno

oppure l'anno dell'ultimo prelievo di campioni per l'ultima analisi di germinabilita', nei

seguenti termini: «campione prelevato ...» cui segue l'indicazione dell'anno;

d) la specie;

e) la denominazione della varieta';

f) la dicitura «varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari»;

g) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell'apposizione del

cartellino;

h) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato di semi;

i) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di

rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura del trattamento chimico o dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale.

Art. 31

Controlli ufficiali a posteriori

1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte da varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari mediante sondaggi per verificarne l'identita' e la purezza varietale.

Art. 32

Monitoraggio


1. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i requisiti del presente capo IV, con particolare attenzione alla varieta', alle quantita' e ai requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria vigente.

Art. 33

Notifiche

1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi commercializzati per ciascuna varieta' da conservazione e per ciascuna varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari. 2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta' da conservazione e di ogni varieta' sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Art. 34

Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 23, comma 1, lettera d).

Art. 35

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite disposizioni applicative per definire le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

Art. 36

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 37


Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. :
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. :
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Galan, Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle 

finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Avvertenza: :
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art.


10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. -Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE) Note alle premesse:

-L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

-L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

-Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recitano:

-«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.


3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (3);

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata); 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'.».

-Il testo dell'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971 n. 1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322, cosi' recita:

- «Art. 19-bis. 1.- 5. (omissis). 6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto. :
7. (omissis). :
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. 9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante


corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

-Il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, cosi' recita:

-«Art. 2-bis (Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101).». 1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente:

-«Art. 19-bis. -1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicita', le "varieta' da conservazione", come definite al comma 2.

2. Si intendono per "varieta' da conservazione" le varieta', le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante: a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purche' integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali; b) non piu' iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica; c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del

germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinche' le comunita' locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversita', ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124. :
4. L'iscrizione delle "varieta' da conservazione" nel registro di cui al comma 1 e' gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione e' altresi' disposta la deroga alle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' previste dall'art. 19. :
5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle "varieta' da conservazione" nel registro di cui al comma 1 e' disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195. :
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varieta' da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le :
province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto. 7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. :
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212. :
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.». :
-Il decreto legislativo del 29 ottobre 2009 n. 149 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n.

254. -La Direttiva 20 giugno 2008 n. 2008/62/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162. :
-Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O. :
-La Direttiva 28 novembre 2002 n. 2002/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355.
-La legge 6 aprile 2004 n. 101 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O.
-Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O.
-La Direttiva 26 novembre 2009, n. 2009/145/CE (Direttiva della Commissione che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' vegetali tradizionalmente coltivati in particolari localita' e regioni e


minacciati dall'erosione genetica, nonche' di varieta' vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta' (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella

G.U.U.E. 27 novembre 2009, n. L 312. -Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O.

-La Direttiva 13 giugno 2002, n. 2002/55/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193. Note all'art. 1:
-La legge 25 novembre 1971 n. 1096, citata nelle premesse, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322.
-La legge 20 aprile 1976 n. 195 (Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.


ALLEGATO I 

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all.’articolo 15

Nome botanico
Numero massimo di ettari per
la produzione di ortaggi per
varietà da conservazione
Allium cepa L. (varietà Cepa) 40
Brassica oleracea L. 40
Brassica rapa L. 40
Capsicum annuum L. 40
Cichorium intybus L. 40
Cucumis melo L. 40
Cucurbita maxima Duchesne 40
Cynara cardunculus L. 40
Daucus carota L. 40
Lactuca sativa L. 40
Lycopersicon esculentum Mill. 40
Phaseolus vulgaris L. 40
Pisum sativum L. partim 40
Vicia faba L. partim 40
Allium cepa L. (varietà Aggregatum) 20
Allium porrum L. 20
Allium sativum L. 20
Beta vulgaris L. 20
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai 20
Cucumis sativus L. 20
Cucurbita pepo L. 20
Foeniculum vulgare Mill. 20
Solanum melongena L. 20
Spinacia oleracea L. 20
Allium fistulosum L. 10
Allium schoenoprasum L. 10
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm. 10
Apium graveolens L. 10
Asparagus officinalis L. 10
Cichorium endivia L. 10
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill 10
Phaseolus coccineus L. 10
Raphanus sativus L. 10
Rheum rhabarbarum L. 10
Scorzonera hispanica L. 10
Valerianella locusta (L.) Laterr. 10
Zea mays L. (partim) 10



Note all'art. 1: -La legge 25 novembre 1971 n. 1096, citata nelle premesse, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322. -La legge 20 aprile 1976 n. 195 (Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.


ALLEGATO I 

Restrizioni quantitative alla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione di cui all.’articolo 15

Nome botanico
Numero massimo di ettari per
la produzione di ortaggi per
varietà da conservazione
Allium cepa L. (varietà Cepa) 40
Brassica oleracea L. 40
Brassica rapa L. 40
Capsicum annuum L. 40
Cichorium intybus L. 40
Cucumis melo L. 40
Cucurbita maxima Duchesne 40
Cynara cardunculus L. 40
Daucus carota L. 40
Lactuca sativa L. 40
Lycopersicon esculentum Mill. 40
Phaseolus vulgaris L. 40
Pisum sativum L. partim 40
Vicia faba L. partim 40
Allium cepa L. (varietà Aggregatum) 20
Allium porrum L. 20
Allium sativum L. 20
Beta vulgaris L. 20
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai 20
Cucumis sativus L. 20
Cucurbita pepo L. 20
Foeniculum vulgare Mill. 20
Solanum melongena L. 20
Spinacia oleracea L. 20
Allium fistulosum L. 10
Allium schoenoprasum L. 10
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm. 10
Apium graveolens L. 10
Asparagus officinalis L. 10
Cichorium endivia L. 10
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex W. Hill 10
Phaseolus coccineus L. 10
Raphanus sativus L. 10
Rheum rhabarbarum L. 10
Scorzonera hispanica L. 10
Valerianella locusta (L.) Laterr. 10
Zea mays L. (partim) 10