D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali

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2003 diritto diritto D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali Intestazione 21 settembre 2018 25% Da definire

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)).

 Vigente al: 21-9-2018   

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I (( PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I (OGGETTO, FINALITA' E AUTORITA' DI CONTROLLO) ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2002);

((Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare, l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o piu' decreti legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);))

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione dei dati;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della sita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;


EMANA il seguente decreto legislativo:


Art. 1

(( (Oggetto). ))


((Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona.))

Art. 2

(( (Finalita'). ))


((1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.))

Art. 2-bis

(( (Autorita' di controllo). ))


((1. L'Autorita' di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.))

(( CAPO II (PRINCIPI) ))

Art. 2-ter

(( (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). ))


((1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

4. Si intende per:

a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.))

Art. 2-quater

(( (Regole deontologiche). ))


((1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformita' alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche e' sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.

4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali.))

Art. 2-quinquies

(( (Consenso del minore in relazione ai servizi della societa' dell'informazione). ))


((1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di eta' inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e' lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilita' genitoriale.

2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.))

Art. 2-sexies

(( (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). ))


((1. I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:

a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalita';

c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;

d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;

e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;

f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;

h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;

i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;

l) attivita' di controllo e ispettive;

m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;

n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

p) obiezione di coscienza;

q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunita' religiose;

s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

t) attivita' amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di sangue umano;

u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica;

v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilita' civile, disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.

3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.))

Art. 2-septies

(( (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). ))


((1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformita' alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 e' adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento e' sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;

b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;

c) modalita' per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalita' del trattamento e possono individuare, in conformita' a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati e' consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalita' per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonche' le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalita' di prevenzione, diagnosi e cura nonche' quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanita'. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.))

Art. 2-octies

(( (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati). ))


((1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati.

2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:

a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;

b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;

d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;

l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.

4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto di cui al comma 2.

5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2-sexies.

6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell'interno.))

Art. 2-novies

(( (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale). ))


((1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.))

Art. 2-decies

(( (Inutilizzabilita' dei dati). ))


((1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis.))

(( CAPO III (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI DELL'INTERESSATO) ))

Art. 2-undecies

(( (Limitazioni ai diritti dell'interessato). ))


((1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.))

Art. 2-duodecies

(( (Limitazioni per ragioni di giustizia). ))


((1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche' dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita' previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.

3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonche' i trattamenti svolti nell'ambito delle attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.))

Art. 2-terdecies

(( (Diritti riguardanti le persone decedute). ))


((1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.))

(( CAPO IV (DISPOSIZIONI RELATIVE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO) ))

Art. 2-quaterdecies

(( (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). ))


((1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorita'.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.))

Art. 2-quinquiesdecies

(( (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico). ))


((1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante puo', sulla base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.))

((39))



AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, gia' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato".

Art. 2-sexiesdecies

(( (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni). ))


((1. Il responsabile della protezione dati e' designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.))

Art. 2-septiesdecies

(( (Organismo nazionale di accreditamento). ))


((1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o piu' categorie di trattamenti.))

Art. 3


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 4


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 5


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 6


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO II DIRITTI DELL'INTERESSATO ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 7


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 8


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 9


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 10


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 11


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 12


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 13


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 14


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 15


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 16


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 17


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 18


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 19


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 20


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 21


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 22


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 23


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 24


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 25


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 26


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 27


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 28


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 29


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 30


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 31


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 32


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 32-bis


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 33


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 34


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 35


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 36


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO VI ADEMPIMENTI ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 37


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

((39))


AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22, comma 8) che "Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalita' stabilite nel suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003".

Art. 38


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 39


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 40


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 41


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 42


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 43


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 44


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 45


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

PARTE II (( DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI PER ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NONCHE' DISPOSIZIONI PER I TRATTAMENTI DI CUI AL CAPO IX DEL REGOLAMENTO TITOLO 0.I (DISPOSIZIONI SULLA BASE GIURIDICA) ))

Art. 45-bis

(( (Base giuridica). ))


((1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione dell'articolo 6, paragrafo 2, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento.))

TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO CAPO I PROFILI GENERALI ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 46


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 47


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 48


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 49


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO II MINORI

Art. 50

(Notizie o immagini relative a minori)


1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. (((La violazione del divieto di cui al presente articolo e' punita ai sensi dell'articolo 684 del codice penale)).

CAPO III INFORMATICA GIURIDICA

Art. 51

(Principi generali)


1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali

concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria di

ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52

(Dati identificativi degli interessati)


1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, ((...)) l'indicazione delle generalita' e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita' degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri dati identificativi di....".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi ((dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,)) provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

TITOLO II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 53


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2018, N. 51))

((34))



AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 ha disposto (con l'art. 49, comma 3) che "I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5".

Art. 54


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2018, N. 51))

Art. 55


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2018, N. 51))

Art. 56


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2018, N. 51))

Art. 57

(Disposizioni di attuazione)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalita' di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalita' sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata alla specifica finalita' perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalita' di analisi;

b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonche' alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita' alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 58

(( (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa). ))


((1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

3. Con uno o piu' regolamenti sono individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.

4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.))

TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 59

( Accesso a documenti amministrativi ((e accesso civico)) )


1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati ((di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento)) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)).

((1-bis. I presupposti, le modalita' e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.))

Art. 60

(( Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale). ))


((1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale.))

CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

Art. 61

( Utilizzazione di dati pubblici ((e regole deontologiche)) )


((1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da piu' archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio d'Europa.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.))

3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminart.

CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 62


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 63


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO IV FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 64


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 65


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 66


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 67


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 68


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 69


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 70


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 71


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 72


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 73


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 74


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO V TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 75

(( (Specifiche condizioni in ambito sanitario). ))


((1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalita' di tutela della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della collettivita' deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.))

Art. 76


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO II ((MODALITA' PARTICOLARI PER INFORMARE L'INTERESSATO E PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI))

Art. 77

(( (Modalita' particolari). ))


((1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

b) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.))

Art. 78

( ((Informazioni)) del medico di medicina generale o del pediatra )


1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati ((negli articoli 13 e 14 del Regolamento)).

2. ((Le informazioni possono essere fornite)) per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di ((diagnosi, assistenza e terapia sanitaria)), svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.

((3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.))

4. ((Le informazioni)), se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, ((riguardano)) anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile.


5. ((Le informazioni rese)) ai sensi del presente articolo ((evidenziano)) analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

((a) per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;))

b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

((c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))

Art. 79

(( (Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie) ))


((1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.))

2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta ((informazione)) con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. ((39))

3. Le modalita' ((particolari di cui all'articolo 78)) possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita' ((particolari)) possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.



AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che "al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni»".

Art. 80

(( (Informativa da parte di altri soggetti) ))


((1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.))

Art. 81


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 82

(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica)


1. ((Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. ((Tali informazioni possono altresi' essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

((a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;))

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.

3. ((Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese)) senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che puo' essere pregiudicata ((dal loro preventivo rilascio)), in termini di tempestivita' o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' ((le informazioni sono fornite)) all'interessato ((nel caso in cui non siano state fornite in precedenza)).

Art. 83


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 84


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO III FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 85


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 86


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE

Art. 87


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 88


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 89


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 89-bis

(( (Prescrizioni di medicinali) )).


((1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non e' necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalita' amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanita' pubblica.))

CAPO V DATI GENETICI ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 90


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 92

(Cartelle cliniche)


1. Nei casi in cui ((strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)) redigono e conservano una cartella clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':

a) ((di esercitare)) o difendere un diritto in sede giudiziaria ((, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,)) di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale ((...));

b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale ((...)).

Art. 93

(Certificato di assistenza al parto)


1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di

assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,

ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al

certificato o alla cartella puo' essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 94


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO VI ISTRUZIONE CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 95


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 96

(( (Trattamento di dati relativi a studenti). ))


((1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonche' le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le universita' statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalita'.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.))

TITOLO VII (( (TRATTAMENTI A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI) )) CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 97

(( (Ambito applicativo). ))


((1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento.))

Art. 98


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 99

(( (Durata del trattamento). ))


((1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.))

Art. 100

(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)


1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli ((di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento)).

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di ((rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento)).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

((4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalita' previste dalle regole deontologiche.))

CAPO II ((TRATTAMENTO A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE O DI RICERCA STORICA))

Art. 101

(Modalita' di trattamento)


1. I dati personali raccolti ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)) non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto ((dell'articolo 5 del regolamento)).

2. I documenti contenenti dati personali, trattati ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)), possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Art. 102

(( (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica) ))


((1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.))

((2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:))

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice ((e del Regolamento)) applicabili ai trattamenti di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)), anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 103

(( (Consultazione di documenti conservati in archivi). ))


((1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante e' disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.))

CAPO III ((TRATTAMENTO A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA))

Art. 104

(Ambito applicativo e dati identificativi (( a fini statistici o di ricerca scientifica)) )


1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per ((fini statistici)) o, in quanto compatibili, per ((per fini di ricerca scientifica)).

2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105

(Modalita' di trattamento)


1. I dati personali trattati ((a fini statistici o di ricerca scientifica)) non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

2. ((I fini statistici e di ricerca scientifica)) devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui ((agli articoli 13 e 14 del regolamento)) anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ((...)).

3. Quando specifiche circostanze individuate ((dalle regole deontologiche)) di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, ((le informazioni all'interessato possono essere date)) anche per il tramite del soggetto rispondente.

4. Per il trattamento effettuato ((a fini statistici o di ricerca scientifica)) rispetto a dati raccolti per altri scopi, ((le informazioni all'interessato non sono dovute)) quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicita' individuate ((dalle regole deontologiche)) di cui all'articolo 106.

Art. 106

(( (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica). ))


((1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in conformita' all'articolo 89 del Regolamento.

2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);

e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;

f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del medesimo Regolamento;

g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;

h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;

i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.))

Art. 107

(( (Trattamento di categorie particolari di dati personali). ))


((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e' richiesto, puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies.))

Art. 108

(( (Sistema statistico nazionale). ))


((1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.))

Art. 109

(Dati statistici relativi all'evento della nascita)


1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonche' per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche determinate dall'istituto nazionale ((di statistica, sentiti i Ministri)) della salute, dell'interno e il Garante.

Art. 110

(( (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). ))


((1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca e' effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed e' condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non e' inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca e' oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.))

Art. 110-bis

(( (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici). ))


((1. Il Garante puo' autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attivita' quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, in conformita' all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalita' di cui al presente articolo puo' essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l'attivita' clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, in ragione del carattere strumentale dell'attivita' di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 89 del Regolamento.))

TITOLO VIII ((TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO)) CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 111

(( (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). ))


((1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalita' per le informazioni da rendere all'interessato.))

Art. 111-bis

(( (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). ))


((1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.))

Art. 112


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO II ((TRATTAMENTO DI DATI RIGUARDANTI I PRESTATORI DI LAVORO))

Art. 113

(Raccolta di dati e pertinenza)


1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ((, nonche' dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)).

CAPO III ((CONTROLLO A DISTANZA, LAVORO AGILE E TELELAVORO))

Art. 114

(( (Garanzie in materia di controllo a distanza) ))


1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 115

(( (Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico) ))


1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico ((del telelavoro e del lavoro agile)) il datore di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale.

2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 116

(Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato)


1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ((dall'interessato medesimo)).

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

TITOLO IX ((ALTRI TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO)) CAPO I ((ASSICURAZIONI))

Art. 117


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 118


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 119


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 120

Sinistri


1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ((...)) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalita' di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalita' di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonche' le modalita' e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private ((di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)).

TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 121

(( (Servizi interessati e definizioni) ))


1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione.

((1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.))

Art. 122

(Informazioni raccolte nei riguardi dell'contraente o dell'utente)


1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con ((...)) modalita' semplificate ((...)). Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della societa' dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalita' semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilita' per il contraente o l'utente.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.

Art. 123

(Dati relativi al traffico)


1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono piu' necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che e' revocabile in ogni momento.

4. Nel fornire ((le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento)) il fornitore del servizio informa l'contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico e' consentito unicamente ((a persone che, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che operano)) sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve assicurare l'identificazione ((della persona autorizzata)) che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

Art. 124

(Fatturazione dettagliata)


1. L'((contraente)) ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalita' alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata all'((contraente)) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione all'((contraente)) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'((contraente)) puo' richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilita' delle modalita' di cui al comma 2, puo' autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Art. 125

(Identificazione della linea)


1. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'contraente chiamante deve avere tale possibilita' linea per linea. ((Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.))

2. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'contraente chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'contraente chiamato la possibilita', mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.

4. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'contraente chiamato la possibilita' di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se e' disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilita' previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 126

(Dati relativi all'ubicazione)


1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonche' sull'eventualita' che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L'utente e l'contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, e' consentito unicamente ((a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano)) sono la diretta autorita' del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento e' limitato a quanto e' strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione ((della persona autorizzata)) che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

Art. 127

(Chiamate di disturbo e di emergenza)


1. L'((contraente)) che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dall'((contraente)) specifica le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica e' inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'((contraente)) che dichiari di utilizzarli per esclusive finalita' di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e puo' richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonche', ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'((contraente)) o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 128

(Trasferimento automatico della chiamata)


1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun ((contraente)), gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Art. 129

(( (Elenchi dei contraenti) ))


((1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.))

Art. 130

(Comunicazioni indesiderate)


1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito con il consenso del contraente o utente. ((Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.))

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalita' ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalita' di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli ((6 e 7 del Regolamento)) nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis ((...)).

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui ((al comma 1 del predetto articolo,)) mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalita' ((di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale)), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario e degli altri dati personali di cui ((al comma 1 del predetto articolo,)) in un registro pubblico delle opposizioni. (20)

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del ((codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)). I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento del dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' ((di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale)), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli ((6 e 7 del Regolamento)).

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalita' di cui al presente comma, e' informato della possibilita' di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalita' di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identita' del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui ((agli articoli da 15 a 22 del Regolamento)), oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante puo', provvedendo ai sensi ((dell'articolo 58 del Regolamento)), altresi' prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.



AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 20-bis comma 2) che il registro previsto dal comma 3-bis del presente articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del D.Lgs 196/2003.

Art. 131

(( (Informazioni a contraenti e utenti) ))


1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. L'contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'contraente medesimo.

3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art. 132

(Conservazione di dati di traffico per altre finalita').


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (31) (32) (33)

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (15) (17) (33)

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale ((...)). ((La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata puo' essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.))

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.

4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2008, N. 109.

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita' indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalita' di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita' conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ((dal Garante secondo le modalita' di cui all'articolo 2-quinquiesdecies)), volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei dati in rete, ((nonche' ad)) indicare le modalita' tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 .

((5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.))



AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la disposizione del comma 1-bis del presente articolo, ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. 109/08.


AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, come modificato dal D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che la disposizione del comma 1-bis del presente articolo ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.


AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalita' i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4-bis, comma 3) che la presente modifica cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017.


AGGIORNAMENTO (32)

Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita' di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4-bis, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017".


AGGIORNAMENTO (33)

La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalita' dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

Art. 132-bis

(( (Procedure istituite dai fornitori) ))


((1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformita' alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.))

Art. 132-ter

(( (Sicurezza del trattamento) ))


((1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente articolo.

2.Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' garantiscono l'attuazione di una politica di sicurezza.

5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.))

Art. 132-quater

(( (Informazioni sui rischi) ))


((1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.))

CAPO II INTERNET E RETI TELEMATICHE ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 133


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 134


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 135


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

TITOLO XII ((GIORNALISMO, LIBERTA' DI INFORMAZIONE E DI ESPRESSIONE)) CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 136

(Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)


1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ((, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento,)) al trattamento:

a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita';

b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) (( ... )) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione ((anche)) occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche ((nell'espressione accademica, artistica e letteraria.)).

Art. 137

(( (Disposizioni applicabili)


1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purche' nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.

2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. ))

Art. 138

(Segreto professionale)


1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi ((dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento)) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II ((REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AD ATTIVITA' GIORNALISTICHE E AD ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO))

Art. 139

(( (Regole deontologiche relative ad attivita' giornalistiche)


1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.

4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento.

5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire. ))

TITOLO XIII MARKETING DIRETTO ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 140


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE (( CAPO 0.I (ALTERNATIVITA' DELLE FORME DI TUTELA) ))

Art. 140-bis

(( (Forme alternative di tutela)


1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato puo' proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.

2. Il reclamo al Garante non puo' essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.

3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ))

CAPO I TUTELA DINANZI AL GARANTE ((...))

Art. 141

(( (Reclamo al Garante)


1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. ))

((...))

Art. 142

(( (Proposizione del reclamo)


1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove conosciuto.

2. Il reclamo e' sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.

3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici.

5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo all'esame dei reclami, nonche' modalita' semplificate e termini abbreviati per la trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15 a 22 del Regolamento. ))

Art. 143

(( (Decisione del reclamo)


1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento puo' adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.

3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo e' deciso entro dodici mesi. In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.

4. Avverso la decisione e' ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 152. ))

Art. 144

(( (Segnalazioni)


1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono essere adottati anche d'ufficio. ))

SEZIONE III TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE ((SEZIONE ABROGATA DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 145


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 146


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 147


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 148


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 149


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 150


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 151


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO II TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 152

(Autorita' giudiziaria ordinaria)


1. ((Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonche' il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) (26)

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(26)

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)


AGGIORNAMENTO (26)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

TITOLO II ((AUTORITA' DI CONTROLLO INDIPENDENTE)) CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 153

(( (Garante per la protezione dei dati personali)


1. Il Garante e' composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio e' costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o dell'informatica.

2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, anche non remunerata, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.

4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o nell'esercizio dei propri poteri.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennita' di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. Ai componenti compete una indennita' pari ai due terzi di quella spettante al Presidente.

7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.

8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o interpelli. ))


AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 47-quater, comma 1) che nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorita' indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri del Garante per la protezione dei dati personali di cui al presente articolo, comma 4, e' equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorita' istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina.

Inoltre ha stabilito che tali incarichi non sono rinnovabili.

Art. 154

(( Compiti


1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformita' alla disciplina vigente e nei confronti di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalita' specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente le priorita' delle questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno di riferimento;

c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo 2-quater;

d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

f) assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali degli individui dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;

g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento.

2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:

a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia;

e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorita' designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;

f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo rilevante ai fini del SEE;

g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le modalita' specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.

4. Il Garante collabora con altre autorita' amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

7. Il Garante non e' competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni. ))

Art. 154-bis

(( (Poteri


1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:

a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;

b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.

2. Il Garante puo' invitare rappresentanti di un'altra autorita' amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorita' amministrativa indipendente nazionale, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorita' amministrativa indipendente nazionale.

3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche' i casi di oscuramento.

4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento. ))

Art. 154-ter

(( (Potere di agire e rappresentanza in giudizio)


1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Garante e' rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale dello Stato, puo' stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati del libero foro. ))

CAPO II L'UFFICIO DEL GARANTE

Art. 155

(( (Ufficio del Garante) ))


1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

Art. 156

(( (Ruolo organico e personale


1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, nonche' i dirigenti di prima fascia dello Stato.

2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di centosessantadue unita'. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' di favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante puo' riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della piu' generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale e' attribuito l'80 per cento del trattamento economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo' assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unita' complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonche' quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti. ))



AGGIORNAMENTO (29)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 268) che "Al fine di non disperdere la professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonche' per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di dodici unita', previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003".


AGGIORNAMENTO (33)

La L. 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea, e' attribuito, a decorrere dall'anno 2018, un contributo aggiuntivo pari a 1.400.000 euro. Per le finalita' di cui al primo periodo, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 25 unita'; e' autorizzata a questo fine la spesa di euro 887.250 per l'anno 2017 e di euro 2.661.750 annui a decorrere dall'anno 2018".

CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 157

(( (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti). ))


((1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante puo' richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.))

Art. 158

(( (Accertamenti). ))


((1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1, nonche' quelli effettuati ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorita' di controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita' dell'accertamento.

5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresi' riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.))

Art. 159

(Modalita)


1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ((su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete)). Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e' consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile ((o il rappresentante del titolare o del responsabile)), sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo e' assente o non e' designato, ((alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies)). Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica ((...)).

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 160

(( (Particolari accertamenti). ))


((1. Per i trattamenti di dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.)) ((39))



AGGIORNAMENTO (39)

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 22, comma 10) che "La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di entrata in vigore della disciplina relativa alle modalita' di opposizione al Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato".

Art. 160-bis

(( (Validita', efficacia e utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). ))


((1. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali.))

TITOLO III SANZIONI CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 161


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 162


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 162-bis


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 162-ter


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 163


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 164


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 164-bis


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 165


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 166

(( (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori). ))


((1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.

2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.

3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.

4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorita' pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attivita' istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.

5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attivita' di cui al comma 4 configurino una o piu' violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da adottare.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il contravventore puo' inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'.

7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere destinati alle specifiche attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.

8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione irrogata.

9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce le modalita' del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformita' ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.))

CAPO II ILLECITI PENALI

Art. 167

(( (Trattamento illecito di dati). ))


((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.

4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.

5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa e' stata riscossa, la pena e' diminuita.))

Art. 167-bis

(( (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). ))


((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato e' richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.))

Art. 167-ter

(( (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). ))


((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.))

Art. 168

(( (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e

interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). ))


((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.))

Art. 169


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 170

(( (Inosservanza di provvedimenti del Garante). ))


((1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonche' i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.))

Art. 171

(( (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). ))


((1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.))

Art. 172

(Pene accessorie)


1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza ((, ai sensi dell'articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale)).

TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA

Art. 173


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 174


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 175

(Forze di polizia)


1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)).

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)).

3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:


"Art. 10 (Controlli)


1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da' notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".

Art. 176


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 177


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 178


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 179


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 180


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 181


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 182


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

CAPO III ABROGAZIONI

Art. 183

(Norme abrogate)


1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono

abrogati:

a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;

c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;

e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;

f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;

g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;

i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione

degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;

m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.

318.


2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono

abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o

restano, altresi', abrogati:

a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18

maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;

b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in

materia di donatori midollo osseo;

d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;

e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27

ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del

decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,

n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della

legge 1 aprile 1981, n. 121.


4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice

di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 184


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 185


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

Art. 186

(Entrata in vigore)


1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il

1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003


CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica

BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

CASTELLI, Ministro della giustizia

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

FRATFINI, Ministro degli affari esteri

GASPARRI, Ministro delle comunicazioni


Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA ATTIVITA' GIORNALISTICA

((Regole deontologiche)) (ALLEGATO A)


A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA.


(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice e' applicabile anche all'attivita' dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonche' a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia e' adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle liberta' e dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di una revisione dell'art. 25 della legge, che e' stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneita' delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;


Dispone


La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 29 luglio 1998


IL PRESIDENTE


ORDINE DEI GIORNALISTI


CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*.


Art. 1

(Principi generali)


1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la liberta' di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attivita' giornalistica e per gli scopi propri di tale attivita', si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Art. 2

(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)


1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identita', la propria professione e le finalita' della raccolta salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita' o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove e' possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua professione.

Art. 3

(Tutela del domicilio)


1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4

(Rettifica)


1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5

(Diritto all'informazione e dati personali)


1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialita' dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6

(Essenzialita' dell'informazione)


1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7

(Tutela del minore)


1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne' fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto conto della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Art. 8

(Tutela della dignita' delle persone)


1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9

(Tutela del diritto alla non discriminazione)


1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista e' tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10

(Tutela della dignita' delle persone malate)


1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11

(Tutela della sfera sessuale della persona)


1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialita' dell'informazione e nel rispetto della dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12

(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)


1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale e' ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13

(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)


1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attivita' pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

ALLEGATO A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA PER SCOPI STORICI CAPO I PRINCIPI GENERALI

A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.


(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n.80)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla redazione del codice e fra i quali e' stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilita' degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Societa' per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea, della Societa' per gli studi di storia delle istituzioni, della Societa' italiana delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;


Dispone:


la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, 14 marzo 2001


IL PRESIDENTE


IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE


CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI*.


preambolo


I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).

2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.

4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135).

5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentativita' dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice e' espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le societa' scientifiche, ed e' volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).

6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).

7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:

a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848

b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.


Art. 1

(Finalita' e ambito di applicazione)


1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche' nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresi', principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.


4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2

(Definizioni)


1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresi':

a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalita' giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

CAPO II REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 3

(Regole generali di condotta)


1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attivita' amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4

(Conservazione e tutela)


1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformita' con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5

(Comunicazione e fruizione)


1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare

il principio della libera fruibilita' delle fonti.

2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e,

attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce

l'attivita' di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti.

3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti

temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.

4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,

per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la

struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per

concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela dei

soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in

particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il

responsabile e gli incaricati del trattamento, nonche' i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6

(Impegno di riservatezza)


1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli

utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria

attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per

realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui

l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei

alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i

dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.


2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la

cessazione dalla propria attivita'.

Art. 7

(Aggiornamento dei dati)


1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli

interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione

dei dati, garantendone la conservazione secondo modalita' che

assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996,

in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad

un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a

disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti

fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13,

comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia

interesse in relazione a dati personali che riguardano persone

decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8

(Fonti orali)


1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli

intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo

esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una

informativa semplificata che renda nota almeno l'identita' e

l'attivita' svolta dall'intervistatore nonche' le finalita' della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore

dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta

comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

CAPO III REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 9

(Regole generali di condotta)


1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita' di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita' di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10

(Accesso agli archivi pubblici)


1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti

hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di

carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello

Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e

quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n.

675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo

la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei

a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al

comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal

Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di

Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la

Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli

atti di archivio riservati istituita presso il Ministero

dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti

di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente

presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in

relazione alle fonti riservate per le quali chiede

l'autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le

modalita' di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e'

rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La

valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele

volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le liberta' e la dignita' delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi

della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non

diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei

nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una

banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai

fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare

attenzione e' prestata al principio della pertinenza e

all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare

dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente

trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere

riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11

(Diffusione)


1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla

riservatezza, del diritto all'identita' personale e della dignita'

degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente

si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente

clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato

funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le

notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del

d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il

principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare

riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti,

anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente puo' diffondere

i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.

5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.

10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale

adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei

documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,

solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12

(Applicazione del codice)


1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa'

scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad

applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme

previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi

privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13

(Violazione delle regole di condotta)


1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni

competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente

codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,

le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte

degli utenti e' comunicata agli organi competenti per il rilascio

delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del

decorso dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del

rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione

competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere

temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della

violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono

essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato

cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1

e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di

condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14

(Entrata in vigore)


1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI

DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA

EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.


(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;


Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e

la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta

destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,

alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,

n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere

nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del

principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di

deontologia e di buona condotta per determinati settori,

verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche

attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di

trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche

e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6,

comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la

sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona

condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le

societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati

al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;

Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.

281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati

dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;

Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6,

del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la

Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba

essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di

deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la

protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la

sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona

condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi

statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti

aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in

base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al

provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti

pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni

professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla

redazione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente

costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri,

da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto

nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi

economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione

professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia

consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo

2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e

delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati

partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9

maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28

maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;

Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT,

su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento

dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di

deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali

per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati

nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;

Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001

sull'esame preliminare del codice;

Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di

deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali

per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche

separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art.

6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve

disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;

Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione

statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice

costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti

in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei

dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h)

della legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto

legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi

dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con

deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;


Dispone:


la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per

i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca

scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico

nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi

e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, 31 luglio 2002


IL PRESIDENTE


IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE


CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*.


Preambolo


Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati

dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte

dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio

della collettivita', si svolga nel rispetto dei diritti, delle

liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate,

in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale.

Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10,

comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si

applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle

finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle pertinenti

fonti e documenti internazionali in materia di attivita' statistica e, in particolare:

a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18

dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;

c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio

1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;

d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;

e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18,

adottata il 30 settembre 1997;

f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio

dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.


Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice

sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita' e di

non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in

particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici

di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.


Art. 1

(Ambito di applicazione)


1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;

b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel presente codice.

Art. 2

(Definizioni)


1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni

elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di

seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento

effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione

statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il

trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di

caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una

rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni

presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;

d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o

riferibili i dati trattati.

Art. 3

(Identificabilita' dell'interessato)


1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, e' possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalita' delle variabili relative ad una unita' statistica e i dati identificativi della medesima;

b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:

risorse economiche;

risorse di tempo;

archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;

archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;

risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilita' di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;

conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;

c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato puo' ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilita' di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, e' tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto altresi' riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.

Art. 4

(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)


1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati

statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle

quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia

prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori

assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;

b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del

livello di riservatezza delle informazioni;

c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non

sono soggetti alla regola della soglia;

d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il

risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione

di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione

possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti

tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel

caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentino la medesima modalita' di una variabile.


2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le

variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove

cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il

rischio di identificazione deve essere per quanto possibile

contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di

identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai

criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le

modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art. 4-bis

((Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito del Programma statistico nazionale))


((Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalita' perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal presente codice deontologico. Il Programma indica altresi' i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalita' di trattamento. Il Programma e' adottato, con riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)).

Art. 5

(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)


1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico

nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o

trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di

regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art.

6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,

come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e

specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere

raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli

interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:

a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso

sulla base degli elementi previsti per l'informativa;

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i

dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio'

risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;

c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,

anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati

o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.


3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali

interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano

particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il

consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto.

In tal caso, la documentazione dell'informativa resa

all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

CAPO II INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 6

(Informativa)


1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico e' rappresentata l'eventualita' che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento e' incluso nel programma statistico nazionale o e' oggetto di pubblicita' con idonee modalita' da comunicare preventivamente al Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti puo' essere differita per la parte riguardante le specifiche finalita', le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati, qualora cio' risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purche' il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che cio' comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento - successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si e' ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonche' le modalita' seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

Art. 7

(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)


1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico

nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni

campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne

permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.

2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita'

o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a

cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i

trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca

scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di

cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e'

consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:

a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi

soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;

b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;

c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei

dati personali, contenute anche nel presente codice, siano

rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;

d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;

e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da

quello oggetto della comunicazione;

f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di

immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;

g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai

ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo

una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).


3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al

perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento

che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico

nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti

per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi

aventi finalita' di ricerca, purche' sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi

soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;

b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;

c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di

ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;

d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come

vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le

norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.


4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati

di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente

previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati

oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

Art. 8

(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)


1. La comunicazione di dati personali, privi di dati

identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'

consentita per i trattamenti statistici, strumentali al

perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto

richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,

fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita'

statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'

consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre

1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per

gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo,

qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire

altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere

trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le

sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca

scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo

medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

(Autorita' di controllo)


1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di

cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del

presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

CAPO III SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art. 10


(Raccolta dei dati)


1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresi' alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalita' di legge.

2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;

b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;

c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;

d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;

e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.

Art. 11

(Conservazione dei dati)


1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il

periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali

sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita'

all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni,

in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

indagini continue e longitudinali;

indagini di controllo, di qualita' e di copertura;

definizione di disegni campionari e selezione di unita' di

rilevazione;

costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi

informativi;

altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente

documentato per le finalita' perseguite.

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono

conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne

differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile

in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Art. 12.

(Misure di sicurezza)


1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma

1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del

medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i

differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento

alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli

articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

Art. 13

(Esercizio dei diritti dell'interessato)


1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della

Legge, l'interessato puo' accedere agli archivi statistici

contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,

la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non

risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo

6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in

appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato,

senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora

tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In

particolare, non si procede alla variazione se le modifiche

richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie

statistiche adottate in conformita' alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Art. 14

(Regole di condotta)


1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:

a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;

b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;

c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;

d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;

e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;

f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.

3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

((ALLEGATO A.4 CODICE DI DEONTOLOGIA PER SCOPI STATISTICI E SCIENTIFICI)) ((CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI))

(Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in S.O. n. 141 relativo alla G.U. 14 agosto 2004, n. 190)


((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 12 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 106, comma 1, del Codice il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici;

Visto l'art. 106, comma 2, del medesimo Codice relativo a taluni profili che, sulla base di alcune garanzie, devono essere individuati dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati per scopi statistici e scientifici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 2000, n. 46, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare all'adozione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, in particolare, da rappresentanti dei seguenti soggetti: Conferenza dei rettori delle universita' italiane; Associazione italiana di epidemiologia; Associazione italiana di sociologia; Consiglio italiano per le scienze sociali; Societa' italiana degli economisti; Societa' italiana di biometria; Societa' italiana di demografia storica; Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica; Societa' italiana di statistica; Societa' italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica; Associazione fra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca sociale;

Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorita', resa nota tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 maggio 2004, n. 117, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;


Viste le osservazioni pervenute secondo quanto disposto dal citato avviso;


Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);

Constatata la conformita' del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati personali, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 12 e 104 e seguenti del Codice;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice;


Vista la documentazione in atti;


Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;


Relatore il prof. Gaetano Rasi;


DISPONE:


la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministro della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.


Roma, 16 giugno 2004


Il presidente: RODOTA'


Il relatore: RASI


Il segretario generale: BUTTARELLI


CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI

PERSONALI PER SCOPI STATISTICI E SCIENTIFICI


sottoscritta da:


- Conferenza dei rettori delle universita' italiane

- Associazione italiana di epidemiologia

- Associazione italiana di sociologia

- Consiglio italiano per le scienze sociali

- Societa' italiana degli economisti

- Societa' italiana di biometria

- Societa' italiana di demografia storica

- Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica

- Societa' italiana di statistica

- Societa' italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica

- Associazione tra istituti di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca sociale


PREAMBOLO


I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice, adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "decreto"), sulla base delle seguenti premesse:

1) Le disposizioni del presente codice di deontologia e di buona condotta sono volte ad assicurare l'equilibrio tra i diritti e le liberta' fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal principio della liberta' di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una societa' democratica;

2) i ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito di universita', enti ed istituti di ricerca e societa' scientifiche, conformano al presente codice ogni fase dei trattamenti di dati personali effettuati a fini statistici o scientifici, indipendentemente dalla sottoscrizione del codice stesso da parte dei rispettivi enti e societa' scientifiche;

3) nell'applicazione del presente codice, i soggetti che ne sono destinatari osservano i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R(83)10 adottata il 23 settembre del 1983 e n. R(97)18 adottata il 30 settembre 1997, nonche' nelle altre disposizioni normative comunitarie e internazionali relative al trattamento dei dati personali a fini statistici e scientifici. Essi operano nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, intesa come non ridondanza del trattamento progettato rispetto agli scopi perseguiti, avuto riguardo ai dati disponibili ed ai trattamenti gia' effettuati dallo stesso titolare;

4) per quanto non disciplinato nel presente codice, si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia di dati personali, anche in relazione alla natura pubblica o privata del soggetto titolare del trattamento (artt. 18 e s. e 23 e s. del decreto). In particolare, i dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti di dati per scopi di altra natura;

5) per trattamento per scopi statistici si intende qualsiasi trattamento effettuato per le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art. 4 del decreto);

6) per trattamento per scopi scientifici si intende qualsiasi trattamento effettuato per le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore (art. 4 del decreto);

7) gli enti e i soggetti che applicano il presente codice osservano il principio di imparzialita' e di non discriminazione nei confronti degli altri soggetti che trattano i dati per scopi statistici o scientifici.

La sottoscrizione del presente codice e' effettuata avendo riguardo, in particolare, alla rilevanza di tale principio in materia di comunicazione per scopi statistici o scientifici di dati depositati in archivi pubblici o che sono stati trattati sulla base di finanziamenti pubblici;

8) il decreto e il presente codice non si applicano ai dati anonimi;

9) ai trattamenti finalizzati alla realizzazione di attivita' di informazione commerciale e di comunicazione commerciale, nonche' alle correlate ricerche di mercato si applicano le disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta previsti dagli articoli 118 e 140 del decreto)).


Art. 1

((Definizioni))


((1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del decreto con le seguenti integrazioni:


a) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;

b) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;

c) "dato identificativo indiretto", un insieme di modalita' di caratteri associati o associabili ad una unita' statistica che ne consente l'identificazione con l'uso di tempi e risorse ragionevoli, secondo i principi di cui all'art. 4;

d) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;

e) "istituto o ente di ricerca", un organismo pubblico o privato per il quale la finalita' di statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi dell'istituzione e la cui attivita' scientifica e' documentabile;

f) "societa' scientifica", un'associazione che raccoglie gli studiosi di un ambito disciplinare, ivi comprese le relative associazioni professionali.


2. Salvo quando diversamente specificato, il riferimento a trattamenti per scopi statistici si intende comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici)).

Art. 2

((Ambito di applicazione))


((1. Il presente codice si applica all'insieme dei trattamenti effettuati per scopi statistici e scientifici - conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare-, di cui sono titolari universita', altri enti o istituti di ricerca e societa' scientifiche, nonche' ricercatori che operano nell'ambito di dette universita', enti, istituti di ricerca e soci di dette societa' scientifiche.

2. Il presente codice non si applica ai trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attivita' di tutela della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attivita' comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, che restano regolati dalle pertinenti disposizioni)).

Art. 3

((Presupposti dei trattamenti))


((1. La ricerca e' effettuata sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare, anche al fine di documentare che il trattamento sia effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici.

2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1, inoltre:


a) specifica le misure da adottare nel trattamento di dati personali, al fine di garantire il rispetto del presente codice, nonche' della normativa in materia di protezione dei dati personali;

b) individua gli eventuali responsabili del trattamento;

c) contiene una dichiarazione di impegno a conformarsi alle disposizioni del presente codice sottoscritta dai soggetti coinvolti. Un'analoga dichiarazione e' sottoscritta anche dai soggetti - ricercatori, responsabili e incaricati del trattamento- che fossero coinvolti nel prosieguo della ricerca, e conservata conformemente a quanto previsto al comma 3.


3. Il titolare deposita il progetto presso l'universita' o ente di ricerca o societa' scientifica cui afferisce, la quale ne cura la conservazione, in forma riservata (essendo la consultazione del progetto possibile ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di dati personali), per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca.

4. Nel trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, i soggetti coinvolti osservano le regole di riservatezza e di sicurezza cui sono tenuti gli esercenti le professioni sanitarie o regole di riservatezza e sicurezza comparabili)).

Art. 4

((Identificabilita' dell'interessato))


((1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:


a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, e' possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalita' delle variabili relative ad una unita' statistica e i dati identificativi della medesima;

b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:

- risorse economiche;

- risorse di tempo;

- archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;

- archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre quelle oggetto di comunicazione o diffusione;

- risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilita' di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;

- conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;

c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato puo' ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilita' di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, e' tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto altresi' riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre)).

Art. 5

((Criteri per la valutazione del rischio di identificazione))


((1. Ai fini della comunicazione e diffusione di dati, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:


a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;

b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;

c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggette alla regola della soglia;

d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

f) si presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione presentano la medesima modalita' di una variabile)).

((CAPO II INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE))

Art. 6

((Informativa))


((1. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 13 del decreto e' rappresentata all'interessato l'eventualita' che i dati personali possono essere conservati e trattati per altri scopi statistici o scientifici, per quanto noto adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.

2. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti puo' essere differita per la parte riguardante le specifiche finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati, qualora cio' risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e il trattamento non riguardi dati sensibili o giudiziari. In tali casi, l'informativa all'interessato e' completata non appena cessano i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che cio' risulti irragionevole o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca redige un documento - successivamente conservato per tre anni dalla conclusione della raccolta e reso disponibile agli interessati che esercitano i diritti di cui all'art. 7 del decreto-, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per le quali si e' ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonche' le modalita' seguite per informare gli interessati quando sono venuti meno i motivi che avevano giustificato il differimento, ovvero le ragioni portate per il mancato completamento dell' informativa.

3. Quando, con riferimento a parametri scientificamente attendibili, gli obiettivi dell'indagine, la natura dei dati e le circostanze della raccolta sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato puo' essere data per il tramite del soggetto rispondente, purche' il trattamento non riguardi dati sensibili o giudiziari.

4. Quando i dati sono raccolti presso terzi, ovvero il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici riguarda dati raccolti per altri scopi, e l'informativa comporta uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il titolare adotta forme di pubblicita' con le seguenti modalita':


- per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti sull'intero territorio nazionale, inserzione su almeno un quotidiano di larga diffusione nazionale o annuncio presso un' emittente radiotelevisiva a diffusione nazionale;

- per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti su un'area regionale (o provinciale), inserzione su un quotidiano di larga diffusione regionale (o provinciale) o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione regionale (o provinciale);

- per trattamenti riguardanti insiemi di specifiche categorie di soggetti, identificate da particolari caratteristiche demografiche e/o da particolari condizioni formative o occupazionali o analoghe, inserzione in strumenti informativi di cui gli interessati sono normalmente destinatari.


Della modalita' di pubblicita' adottata, il titolare da' preventiva informazione al Garante.

5. Qualora il titolare ritenga di non utilizzare le forme di pubblicita' di cui al comma 4, anche in considerazione della natura dei dati raccolti o delle modalita' del trattamento, ovvero degli oneri che comportano rispetto al tipo di ricerca svolta, il titolare medesimo puo' individuare idonee forme di pubblicita' da comunicare preventivamente al Garante, il quale puo', in ogni caso, prescrivere eventuali misure ed accorgimenti)).

Art. 7

((Consenso))


((1. Il trattamento per scopi statistici o scientifici puo' essere effettuato da un soggetto privato senza il consenso dell'interessato qualora non riguardi dati sensibili o giudiziari e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto, nella parte riguardante la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati, evidenzi in dettaglio e specificamente le ragioni per le quali il conferimento e' facoltativo)).

Art. 8

((Comunicazione e diffusione dei dati))


((1. E' consentito diffondere anche mediante pubblicazione risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalita' che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, salvo che la diffusione riguardi variabili pubbliche.

2. I dati personali trattati per un determinato scopo statistico possono essere comunicati, privi di dati identificativi, a un'universita' o istituto o ente di ricerca o a un ricercatore per altri scopi statistici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. Il soggetto richiedente, nel predisporre il pertinente progetto di ricerca ai sensi dell'art. 3, si impegna a non effettuare trattamenti per fini diversi da quelli indicati nella richiesta e a non comunicare ulteriormente i dati a terzi; allega inoltre al progetto copia della richiesta di comunicazione. Il soggetto richiesto, titolare del trattamento originario, deposita la richiesta di comunicazione e il connesso progetto presso l'universita' o ente di ricerca o societa' scientifica cui afferisce, la quale ne cura la conservazione, in forma riservata, per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca.

3. Nel caso in cui il richiedente dichiari che non e' possibile conseguire altrimenti il risultato statistico di interesse, dandone espressa motivazione nella richiesta di cui al procedente comma 2, e' consentita anche la comunicazione dei dati identificativi. Il soggetto richiesto, valutata la motivazione, fornisce i dati nel rispetto del principio di pertinenza e di stretta necessita'. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alla comunicazione, e al conseguente trasferimento anche temporaneo, di dati personali a universita' o istituti o enti di ricerca o ricercatori residenti in un Paese appartenente all'Unione europea o il cui ordinamento assicuri comunque un livello di tutela delle persone adeguato.

5. Quando il trattamento per un determinato scopo statistico comporta il trasferimento anche temporaneo dei dati personali in un Paese, non appartenente all'Unione europea, il cui ordinamento non assicura un livello di tutela delle persone adeguato, il trasferimento e' consentito sulla base di garanzie per i diritti dell'interessato comparabili a quelle del presente codice, prestate dall'ente o dal ricercatore destinatario del trasferimento medesimo tramite un contratto redatto secondo una tipologia autorizzata dal Garante ai sensi dell'art. 40 del decreto, anche su proposta di enti e societa' scientifiche)).

Art. 9

((Trattamento dei dati sensibili o giudiziari))


((1. I dati sensibili o giudiziari trattati per scopi statistici e scientifici devono essere di regola in forma anonima.

2. Quando gli scopi statistici e scientifici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili o giudiziari non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, il titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.

3. Quando i dati di cui al comma 1 sono contenuti in elenchi, registri o banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente non intelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.

4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi natura privata possono trattare dati sensibili per scopi statistici e scientifici quando:


a) l'interessato ha espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;

b) il consenso e' manifestato per iscritto. Quando la raccolta dei dati sensibili e' effettuata con modalita' - quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore o simili - che rendono particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purche' esplicito, puo' essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni;

c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, a seguito di specifica richiesta ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto ovvero sulla base di un'autorizzazione generale relativa a determinate categorie di titolari o di trattamenti, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del decreto, anche su proposta di enti e societa' scientifiche.


5. Il trattamento di dati giudiziari da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aventi natura privata e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante emanato ai sensi dell'art. 27 del decreto.

6. I soggetti cui all'art. 2, comma 1, aventi natura pubblica possono trattare dati sensibili o giudiziari:


a) per scopi scientifici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto, qualora provvedano con atto di natura regolamentare ad individuare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale individuazione periodicamente, secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 4, del decreto;

b) per scopi statistici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto medesimo)).

Art. 10

((Dati genetici))


((1. Il trattamento di dati genetici e' consentito nei soli casi e modi previsti da apposita autorizzazione del Garante ai sensi dell'art. 90 del decreto)).

Art. 11

((Disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica))


((1. La ricerca medica, biomedica ed epidemiologica e' sottoposta all'applicazione del presente codice nei limiti di cui all'art. 2, comma 2.

2. La ricerca di cui al comma 1 si svolge nel rispetto degli orientamenti e delle disposizioni internazionali e comunitarie in materia, quali la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)5 adottata il 13 febbraio 1997 relativa alla protezione dei dati sanitari e la dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale sui principi per la ricerca che coinvolge soggetti umani.

3. Nella ricerca di cui al comma 1, l'informativa mette in grado gli interessati di distinguere le attivita' di ricerca da quelle di tutela della salute.

4. Nel manifestare il proprio consenso ad un'indagine medica o epidemiologica, all'interessato e' richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno eventuali scoperte inattese che emergano a suo carico durante la ricerca. In caso positivo, l'interessato e' informato secondo quanto previsto dall'art. 84 del decreto. Quando, per i motivi di cui al successivo comma 5, il consenso non puo' essere richiesto, tali eventi sono comunque comunicati all'interessato nel rispetto dell'art. 84 del decreto qualora rivestano un'importanza rilevante per la tutela della salute dello stesso.

5. Nella ricerca di cui al comma 1, il consenso dell'interessato non e' necessario quando, ai sensi dell'art. 110 del decreto, sono soddisfatti i seguenti requisiti:


a) non e' possibile informare l'interessato per motivi etici (ignoranza dell'interessato sulla propria condizione), ovvero per motivi metodologici (necessita' di non comunicare al soggetto le ipotesi dello studio o la sua posizione di elezione), ovvero per motivi di impossibilita' organizzativa;

b) il programma di ricerca e' stato oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico;

c) il trattamento e' autorizzato dal Garante, anche ai sensi dell'art. 40 del decreto anche su proposta di enti e societa' scientifiche pertinenti)).

Art. 12

((Attivita' di controllo))


((1. Le universita', gli altri istituti o enti di ricerca e le societa' scientifiche conservano la documentazione relativa ai progetti di ricerca presentati e agli impegni sottoscritti dai ricercatori ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 8, comma 2 del presente codice.

2. Gli enti di cui al comma 1:


a) assicurano la diffusione e il rispetto del presente codice fra tutti coloro che, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, sono in qualunque forma coinvolti nel trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito delle ricerche, anche adottando opportune misure sulla base dei propri statuti e regolamenti;

b) segnalano al Garante le violazioni del codice di cui vengono a conoscenza)).

((CAPO III SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA))

Art. 13

((Raccolta dei dati))


((1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati.

2. Il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:


a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;

b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del decreto ed all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici ed indebite pressioni;

c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita' di rilevazione di dati personali per conto di piu' titolari, salvo espressa autorizzazione;

d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta; e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati sensibili o giudiziari)).

Art. 14

((Conservazione dei dati))


((1. I dati personali possono essere conservati per scopi statistici o scientifici anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita' all'art. 99 del decreto. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:


a) indagini continue e longitudinali;

b) indagini di controllo, di qualita' e di copertura;

c) definizione di disegni campionari e selezione di unita' di rilevazione;

d) costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi informativi;

e) altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalita' perseguite.


2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato)).

Art. 15

((Misure di sicurezza))


((1. Nell'adottare le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi di cui agli artt. 31 e seguenti del decreto e al disciplinare tecnico contenuto nel relativo Allegato B), i titolari dei trattamenti di dati per scopi statistici curano anche i livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi ed alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti)).

Art. 16

((Esercizio dei diritti dell'interessato))


((1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto in riferimento a dati trattati per scopi statistici e scientifici, l'interessato puo' accedere agli archivi che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.

2. Qualora tali modifiche non producano effetti significativi sui risultati statistici connessi al trattamento, il responsabile del trattamento provvede ad annotare, in appositi spazi o registri, le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio)).

Art. 17

((Regole di condotta))


((1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, per motivi di lavoro e ricerca, abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici e scientifici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:


a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti nel progetto di ricerca di cui all'art. 3;

b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;

c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;

d) il lavoro svolto e' oggetto di adeguata documentazione;

e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali sono adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;

f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici sono favorite, in relazione alle esigenze conoscitive della comunita' scientifica e dell'opinione pubblica, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali;

g) i comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice sono immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento)).

Art. 18

((Adeguamento))


((1. La corrispondenza delle disposizioni del codice alla normativa, anche di carattere internazionale, introdotta in materia di protezione dei dati personali trattati a fini di statistica e di ricerca scientifica e' verificata nel tempo anche su segnalazione dei soggetti che lo hanno sottoscritto. Cio' ai fini dell'introduzione nel codice medesimo delle modifiche necessarie al fine del coordinamento con dette fonti, ovvero, qualora tali modifiche incidano in maniera apprezzabile sulla disciplina del presente codice, del pronunciamento di un nuovo codice ai sensi dell'art. 12 del decreto)).

Art. 19

((Entrata in vigore))


((1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1 ottobre 2004)).

((ALLEGATO A.5 CODICE DI DEONTOLOGIA PER I SISTEMI INFORMATIVI))

(Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300)


((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 117 del codice con il quale e' stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo, nonche' riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati;

Visto il provvedimento generale del Garante adottato il 31 luglio 2002 (in Bollettino del Garante n. 30/2002, p. 47) con il quale, nelle more dell'adozione del predetto codice di deontologia e di buona condotta, sono state nel frattempo prescritte, ai soggetti privati che gestiscono sistemi informativi di rilevazione di rischi creditizi, nonche' alle banche e societa' finanziarie che vi accedono, alcune prime misure da adottare al fine di conformare il relativo trattamento ai principi in materia di protezione dei dati personali;

Visto il provvedimento del 10 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 2002, n. 106, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento del 10 aprile 2002, con le quali diversi soggetti privati, associazioni di categoria ed associazioni di consumatori hanno manifestato la volonta' di partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si e' anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti;

Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta e' stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorita', resa nota tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2004, n. 193, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 12 novembre 2004;

Constatata la conformita' del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice;

Visto l'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta;

Considerato che dalle predette consultazioni sono emersi anche alcuni dettagli operativi che rendono necessario indicare modalita' di attuazione idonee ed efficaci delle disposizioni in materia di informativa da rendere agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice;

Ritenuto pertanto indispensabile prescrivere, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice, un modello unico per l'informativa, basato su espressioni chiare, semplici e di agevole comprensione, e da adottare da tutti i soggetti privati titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, in modo effettivo ed uniforme;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);

Rilevato altresi' che i titolari del trattamento sono tenuti a fare uso del modello unico di informativa che il presente provvedimento prescrive, al quale potranno apportarvi eventuali modifiche sostanziali o integrazioni con esso compatibili, unicamente previo assenso di questa Autorita', salvi eventuali adattamenti meramente formali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del codice, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'allegato a) al medesimo Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;


Tutto cio' premesso il Garante:


a) dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministro della giustizia per essere riportato nell'allegato a) al Codice;

b) individua, in allegato alla presente deliberazione, il modello di informativa contenente i requisiti minimi che, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento interessati di utilizzare nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 novembre 2004

Il presidente: Rodota'


CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI


Preambolo


I sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1) il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e la puntualita' dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale;

2) con il presente codice sono individuate adeguate garanzie e modalita' di trattamento a tutela dei diritti degli interessati da osservare nel perseguire finalita' di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l'accesso al credito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli interessati;

3) la sottoscrizione del presente codice e' promossa dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle associazioni rappresentative degli operatori del settore, ai sensi degli articoli 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003);

4) tutti coloro che utilizzano dati personali per le finalita' sopra indicate devono osservare le regole di comportamento stabilite dal presente codice come condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento;

5) gli stessi operatori del settore devono rispettare, altresi', le garanzie previste dal predetto Codice, in particolare in tema di manifestazione del consenso e di altri presupposti di liceita';

6) il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia (articoli 13, 53, comma 1, lettera b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lettera b), 106, 107, 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; delibera Cicr del 29 marzo 1994; provvedimento Banca d'Italia 10 agosto 1995 - circolare Banca d'Italia 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti). Al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 (in Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1999, n. 158) si applicano alcuni principi stabiliti dal presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, in quanto compatibili con la specifica disciplina di riferimento (v., in particolare, le istruzioni della Banca d'Italia nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).))


Art. 1.


((Definizioni))


((1. Ai fini del presente codice di deontologia e di buona condotta, si applicano le definizioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 4 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), di seguito denominato «Codice». Ai medesimi fini, si intende inoltre per:

a) «richiesta/rapporto di credito»: qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);

b) «regolarizzazione degli inadempimenti»: l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute (derivanti sia da un mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di transazioni o concordati;

c) «sistema di informazioni creditizie»: ogni banca di dati concernenti richieste/rapporti di credito, gestita in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato e consultabile solo dai soggetti che comunicano le informazioni in essa registrate e che partecipano al relativo sistema informativo. Il sistema puo' contenere, in particolare:

1) informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;

2) informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi;

d) «gestore»: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie e che gestisce tale sistema stabilendone le modalita' di funzionamento e di utilizzazione;

e) «partecipante»: il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito, che in virtu' di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni creditizie e puo' utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo sistematico, in un quadro di reciprocita' nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Fatta eccezione di soggetti che esercitano attivita' di recupero crediti, il partecipante puo' essere:

1) una banca;

2) un intermediario finanziario;

3) un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attivita' commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;

f) «consumatore»: la persona fisica che, in relazione ad una richiesta/rapporto di credito, agisce per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

g) «tempo di conservazione dei dati»: il periodo nel quale i dati personali relativi a richieste/rapporti di credito rimangono registrati in un sistema di informazioni creditizie ed utilizzabili dai partecipanti per le finalita' di cui al presente codice;

h) «tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring»: le modalita' di organizzazione, aggregazione, raffronto od elaborazione di dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, consistenti nell'impiego di sistemi automatizzati basati sull'applicazione di metodi o modelli statistici per valutare il rischio creditizio, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio, affidabilita' o puntualita' nei pagamenti)).

Art. 2.


((Finalita' del trattamento))


((1. Il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie e' effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per finalita' correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro affidabilita' e puntualita' nei pagamenti.

2. Non puo' essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche di mercato e promozione, pubblicita' o vendita diretta di prodotti o servizi)).

Art. 3.


((Requisiti e categorie dei dati))


((1. Il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o e' parte di un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido, la cui posizione e' chiaramente distinta da quella del debitore principale.

2. Il trattamento non puo' riguardare i dati sensibili e quelli giudiziari, e concerne dati personali di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' perseguite, relativi ad una richiesta/rapporto di credito, e concernenti anche ogni vicenda intervenuta a qualsiasi titolo o causa fino alla regolarizzazione degli inadempimenti, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dall'art. 6.

3. Per ogni richiesta/rapporto di credito segnalato ad un sistema di informazioni creditizie possono essere trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore indica in un elenco reso agevolmente disponibile su un proprio sito della rete di comunicazione, nonche' comunica analiticamente agli interessati su loro richiesta:

a) dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA;

b) dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo del credito, delle modalita' di rimborso e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;

c) dati di tipo contabile relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;

d) dati relativi ad attivita' di recupero del credito o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.

4. Le codifiche ed i criteri eventualmente utilizzati per registrare dati in un sistema di informazioni creditizie e per facilitarne il trattamento sono diretti esclusivamente a fornire una rappresentazione oggettiva e corretta degli stessi dati, nonche' delle vicende del rapporto di credito segnalato. L'utilizzo di tali codifiche e criteri e' accompagnato da precise indicazioni circa il loro significato, fornite dal gestore, osservate dai partecipanti e rese agevolmente disponibili da entrambi, anche a richiesta degli interessati.

5. Nel sistema di informazioni creditizie sono registrati gli estremi identificativi del partecipante che ha comunicato i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito. Tali estremi sono accessibili al gestore o agli interessati e non anche intermediari partecipanti)).

Art. 4.


((Modalita' di raccolta e registrazione dei dati))


((1. Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie.

2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilita' nel sistema, la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore.

3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruita' attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti.

4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato.

5. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria o del Garante.

6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini:

a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate;

b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo:

1) qualora l'interessato sia un consumatore, decorsi sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata;

2) negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata.

7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o piu' sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati)).

Art. 5.


((Informativa))


((1. Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, il partecipante informa l'interessato ai sensi dell'art. 13 del Codice anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie.

2. L'informativa di cui al comma 1 reca in modo chiaro e preciso, nell'ambito della descrizione delle finalita' e delle modalita' del trattamento, nonche' degli altri elementi di cui all'art. 13 del Codice, le seguenti indicazioni:

a) estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori;

b) categorie di partecipanti che vi accedono;

c) tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati;

d) modalita' di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonche' eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring;

e) modalita' per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

3. L'informativa di cui al comma 2 e' fornita agli interessati per iscritto secondo il modello allegato alla deliberazione che verifica la conformita' del presente codice e, se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante, e' adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalita' del trattamento effettuato dal medesimo partecipante.

4. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 2, anche in caso di cambiamento della denominazione e della sede del gestore, e' fornita attraverso comunicazioni periodiche, nonche' su uno o piu' siti Internet e a richiesta degli interessati.

5. Ad integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa piu' dettagliata attraverso modalita' ulteriori di diffusione delle informazioni al pubblico, anche mediante strumenti telematici.

6. Quando la richiesta di credito non e' accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo in uno o piu' sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore.

7. Il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie di cui agli articoli 9, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c) )).

Art. 6.


((Conservazione e aggiornamento dei dati))


((1. I dati personali riferiti a richieste di credito, comunicati dai partecipanti, possono essere conservati in un sistema di informazioni creditizie per il tempo necessario alla relativa istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione delle richieste medesime. Se la richiesta di credito non e' accolta o e' oggetto di rinuncia il partecipante ne da' notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di cui all'art. 4, comma 8. In tal caso, i dati personali relativi alla richiesta cui l'interessato ha rinunciato o che non e' stata accolta possono essere conservati nel sistema non oltre trenta giorni dalla data del loro aggiornamento.

2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a:

a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi;

b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi.

3. Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal sistema di informazioni creditizie se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

4. Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti di cui abbiano conoscenza, avvenuta dopo la cessione del credito da parte del partecipante ad un soggetto che non partecipa al sistema, anche a seguito di richiesta dell'interessato munita di dichiarazione del soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione.

5. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui e' risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto.

6. Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si e' esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre ventiquattro mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Tenendo conto del requisito della completezza dei dati in rapporto alle finalita' perseguite (art. 11, comma 1, lettera d) del Codice), le predette informazioni di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema qualora in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati.

In tal caso, le informazioni creditizie di tipo positivo sono eliminate dal sistema allo scadere del termine previsto dal comma 5 per la conservazione delle informazioni di tipo negativo registrate nel sistema in riferimento agli altri rapporti di credito con l'interessato.

7. Qualora il consumatore interessato comunichi al partecipante la revoca del consenso al trattamento delle informazioni di tipo positivo, nell'ambito del sistema di informazioni creditizie, il partecipante ne da' notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di cui all'art. 4, comma 8. In tal caso, e in quello in cui la revoca gli sia stata comunicata direttamente dall'interessato, il gestore registra la notizia nel sistema ed elimina le informazioni non oltre novanta giorni dall'aggiornamento o dalla comunicazione.

8. Prima dell'eliminazione dei dati dal sistema di informazioni creditizie nei termini indicati ai precedenti commi, il gestore puo' trasporre i dati su altro supporto, ai fini della limitata conservazione per il tempo necessario, esclusivamente in relazione ad esigenze di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, nonche' della loro eventuale elaborazione statistica in forma anonima.

9. Le disposizioni del presente art. non riguardano la conservazione ad uso interno, da parte del partecipante, della documentazione contrattuale o contabile contenente i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito)).

Art. 7.


((Utilizzazione dei dati))


((1. Il partecipante puo' accedere al sistema di informazioni creditizie anche mediante consultazione di copia della relativa banca dati, rispetto a dati per i quali sussiste un suo giustificato interesse, riguardanti esclusivamente:

a) consumatori che chiedono di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati, anche in solido;

b) soggetti che agiscono nell'ambito della loro attivita' imprenditoriale o professionale per i quali sia stata avviata un'istruttoria per l'instaurazione di un rapporto di credito o comunque per l'assunzione di un rischio di credito, oppure che siano gia' parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante;

c) soggetti aventi un collegamento di tipo giuridico con quelli di cui alla lettera b), in particolare in quanto obbligati in solido o appartenenti a gruppi di imprese, sempre che i dati personali cui il partecipante intende accedere risultino oggettivamente necessari per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio dei soggetti di cui alla stessa lettera b).

2. Il sistema di informazioni creditizie e' accessibile dal partecipante e dal gestore solo da un numero limitato, rispetto all'intera organizzazione del titolare, di responsabili ed incaricati del trattamento designati per iscritto, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti in rapporto alle finalita' indicate nell'art. 2, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dall'istruttoria di una richiesta di credito o dalla gestione di un rapporto, concretamente verificabili sulla base degli elementi in possesso dei partecipanti medesimi. Nei soli limiti e con le medesime modalita' appena indicate, il sistema e' accessibile anche da banche ed intermediari finanziari appartenenti al gruppo bancario del partecipante all'esclusivo fine di curare l'istruttoria per l'instaurazione del rapporto di credito con l'interessato o comunque per l'assunzione del relativo rischio.

3. I partecipanti accedono al sistema di informazioni creditizie attraverso le modalita' e gli strumenti anche telematici individuati per iscritto con il gestore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I dati personali relativi a richieste/rapporti di credito registrati in un sistema di informazioni creditizie sono consultabili con modalita' di accesso graduale e selettivo, attraverso uno o piu' livelli di consultazione di informazioni sintetiche o riepilogative dei dati riferiti all'interessato, prima della loro visione in dettaglio e con riferimento anche ad eventuali dati riferiti a soggetti coobbligati o collegati ai sensi del comma 1. Sono, in ogni caso, precluse, anche tecnicamente, modalita' di accesso che permettano interrogazioni di massa o acquisizioni di elenchi di dati concernenti richieste/rapporti di credito relativi a soggetti diversi da quelli che hanno chiesto di instaurare o sono parte di un rapporto di credito con il partecipante.

4. Non e' inoltre consentito l'accesso ad un sistema di informazioni creditizie da parte di terzi, fatte salve le richieste da parte di organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, oppure da parte di altre istituzioni, autorita', amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia)).

Art. 8.


((Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati))


((1. In relazione ai dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie, gli interessati possono esercitare i propri diritti secondo le modalita' stabilite dal Codice, sia presso il gestore, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati. Tali soggetti garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate.

2. Nella richiesta con la quale esercita i propri diritti, l'interessato indica anche, ove possibile, il codice fiscale e/o la partita IVA, al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano nel sistema di informazioni creditizie.

3. Il terzo al quale l'interessato conferisce, per iscritto, delega o procura per l'esercizio dei propri diritti, puo' trattare i dati personali acquisiti presso un sistema di informazioni creditizie esclusivamente per finalita' di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altro scopo perseguito dal terzo medesimo o da soggetti ad esso collegati.

4. Il partecipante, al quale e' rivolta una richiesta con cui e' esercitato taluno dei diritti di cui all'art. 7 del Codice relativamente alle informazioni creditizie registrate in un sistema, fornisce direttamente riscontro nei termini previsti dall'art. 146, commi 2 e 3 del Codice e dispone le eventuali modifiche ai dati ai sensi dell'art. 4, comma 5. Se la richiesta e' rivolta al gestore, quest'ultimo provvede anch'esso direttamente nei medesimi termini, consultando ove necessario il partecipante.

5. Qualora sia necessario svolgere ulteriori o particolari verifiche con il partecipante, il gestore informa l'interessato di tale circostanza entro il termine di quindici giorni previsto dal codice ed indica un altro termine per la risposta, che non puo' essere superiore ad ulteriori quindici giorni. Durante il periodo necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il partecipante, il gestore:

a) nell'arco dei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di informazioni creditizie l'indicazione relativa allo svolgimento delle verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato;

b) negli ulteriori quindici giorni, sospende la visualizzazione nel sistema di informazioni creditizie dei dati oggetto delle verifiche.

6. In caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema di informazioni creditizie, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito)).

Art. 9.


((Uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring))


((1. Nei casi in cui i dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie siano trattati anche mediante l'impiego di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:

a) le tecniche o i sistemi, messi a disposizione dal gestore o impiegati per conto dei partecipanti, possono essere utilizzati solo per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la gestione dei rapporti di credito instaurati;

b) i dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi associati ad un interessato sono elaborati e comunicati dal gestore al solo partecipante che ha ricevuto la richiesta di credito dall'interessato o che ha precedentemente comunicato dati riguardanti il relativo rapporto di credito e, comunque, non sono conservati nel sistema di informazioni creditizie ai sensi dell'art. 6 del presente codice, ne' resi accessibili agli altri partecipanti;

c) i modelli o i fattori di analisi statistica, nonche' gli algoritmi di calcolo dei giudizi, indicatori o punteggi sono verificati periodicamente con cadenza almeno annuale ed aggiornati in funzione delle risultanze di tali verifiche;

d) quando la richiesta di credito non e' accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante l'uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring e, su sua richiesta, gli fornisce tali dati, nonche' una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione)).

Art. 10.


((Trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche))


((1. Nei casi in cui il gestore di un sistema di informazioni creditizie, direttamente o per il tramite di societa' collegate o controllate, effettua in ogni forma di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o comunque fornisce ai partecipanti servizi per accedere ai dati provenienti da tali fonti, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita', nonche' le disposizioni di cui all'art. 61, comma 1, del Codice, il gestore e i partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi:

a) i dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, se registrati, devono figurare in banche di dati personali separate dal sistema di informazioni creditizie e non interconnesse a tale sistema;

b) nel caso di accesso del partecipante a dati personali contenuti sia in un sistema di informazioni creditizie, sia in una delle banche di dati di cui alla lettera a), il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare la separazione e la distinguibilita' dei dati provenienti dal sistema di informazioni creditizie rispetto a quelli provenienti da altre banche dati, anche attraverso l'inserimento di idonee indicazioni, eliminando ogni possibilita' di equivoco circa la diversa natura ed origine dei dati oggetto dell'accesso;

c) quando la richiesta di credito non e' accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle banche di dati di cui alla lettera a) e, su sua richiesta, specifica la fonte pubblica da cui provengono i dati medesimi)).

Art. 11.


((Misure di sicurezza dei dati))


((1. I dati personali oggetto di trattamento nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie hanno carattere riservato e non possono essere divulgati a terzi, al di fuori dei casi previsti dal Codice e nei precedenti articoli.

2. Le persone fisiche che, in qualita' di responsabili o di incaricati del trattamento designati dal gestore o dai partecipanti, hanno accesso al sistema di informazioni creditizie, mantengono il segreto sui dati personali acquisiti e rispondono della violazione degli obblighi di riservatezza derivanti da un'utilizzazione dei dati o una divulgazione a terzi per finalita' diverse o incompatibili con le finalita' di cui all'art. 2 del presente codice o comunque non consentite.

3. Il gestore e i partecipanti adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza dei dati personali e delle comunicazioni elettroniche in conformita' alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

4. Il gestore adotta adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema di informazioni creditizie, nonche' il controllo degli accessi. Questi ultimi sono registrati e memorizzati nel sistema informativo del gestore medesimo o di ogni partecipante presso cui risieda copia della stessa banca dati.

5. In relazione al rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e segretezza di cui al presente articolo, il gestore e i partecipanti impartiscono specifiche istruzioni per iscritto ai rispettivi responsabili ed incaricati del trattamento e vigilano sulla loro puntuale osservanza, anche attraverso verifiche da parte di idonei organismi di controllo)).

Art. 12.


((Misure sanzionatorie))


((1. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, i gestori e i partecipanti prevedono d'intesa tra di loro, anche per il tramite delle associazioni che sottoscrivono il presente codice, idonei meccanismi per l'applicazione, in particolare da parte delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice o dell'organismo di cui all'art. 13, comma 7, previa informativa al Garante, di misure sanzionatorie graduate a seconda della gravita' della violazione. Le misure comprendono il richiamo formale, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema di informazioni creditizie e, nei casi piu' gravi, anche la pubblicazione della notizia della violazione su uno o piu' quotidiani o periodici nazionali, a spese del contravventore)).

Art. 13.


((Disposizioni transitorie e finali))


((1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente codice di deontologia e di buona condotta sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al piu' tardi entro il 30 aprile 2005.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il gestore del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto, istituito con deliberazione Cicr del 3 maggio 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1999, n. 158), nonche' i relativi partecipanti, adottano le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 5 e 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, ad integrazione di quanto previsto nel punto 3 delle istruzioni della Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).

3. I partecipanti forniscono entro i tre mesi successivi al termine di cui al comma 1, nell'ambito delle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, le informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del presente codice eventualmente non comprese nelle informative precedentemente rese agli interessati i cui dati personali risultino gia' registrati in un sistema di informazioni creditizie.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, i gestori riducono entro il 30 giugno 2005, ad un termine non superiore a trentasei mesi, i tempi di conservazione dei dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo. Entro il 31 dicembre 2005 l'organismo di cui al comma 7 valuta, con atto motivato, se l'esperienza maturata e l'incidenza delle misure previste dal presente codice sui diritti degli interessati, tenuto anche conto dell'efficienza dei sistemi di informazioni creditizie, giustifichino il mantenimento del predetto termine di trentasei mesi. Il medesimo termine si intende mantenuto qualora il Garante, su richiesta del predetto organismo o di propria iniziativa, non disponga diversamente. Entro il 31 gennaio 2006 il Garante dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del proprio provvedimento o di un avviso indicante il termine da osservare.

5. Al fine di consentire il controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni del presente codice, ogni gestore comunica al Garante, non oltre due mesi dal termine di cui al comma 1 e secondo le modalita' indicate da quest'ultimo:

a) oltre ai propri estremi identificativi e recapiti, una descrizione generale delle modalita' di funzionamento del sistema di informazioni creditizie e di accesso da parte dei partecipanti, che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure, anche tecniche ed organizzative, adottate per l'applicazione del presente codice;

b) in relazione alle parti aventi riflessi in materia di protezione dei dati personali e di applicazione del presente codice, i modelli di contratti, accordi, convenzioni, regolamenti o istruzioni che disciplinano le modalita' di partecipazione ed accesso dei partecipanti al sistema di informazioni creditizie, nonche' la documentazione circa le misure adottate in tema di sicurezza, riservatezza e segretezza dei dati;

c) i documenti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, 5, commi 4 e 5, e di cui al successivo comma 7.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono inviate al Garante, anche successivamente al predetto termine, da qualsiasi titolare che, in qualita' di gestore di un sistema di informazioni creditizie, intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto all'ambito di applicazione del presente codice. I gestori trasmettono al Garante eventuali variazioni delle comunicazioni e dei documenti precedentemente inviati, non oltre la fine dell'anno in cui sono avvenute le variazioni.

7. Il gestore effettua verifiche periodiche, con cadenza almeno annuale, sulla liceita' e correttezza del trattamento, controllando l'esattezza e completezza dei dati riferiti ad un congruo numero di richieste/rapporti di credito, estratti a campione. Il controllo e' eseguito da un organismo composto da almeno un rappresentante del gestore, un rappresentante dei partecipanti designato a rotazione e un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti. Il verbale dei controlli e' trasmesso al Garante.

8. Allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente codice e fermi restando i poteri previsti dal Codice in materia di accertamenti e controlli, il Garante puo' concordare con il gestore l'esecuzione di altre verifiche periodiche presso i luoghi ove si svolge il trattamento dei dati personali, con eventuali accessi, anche a campione, al sistema di informazioni creditizie. Il Garante puo' eseguire analoghi controlli concordati sugli accessi effettuati da parte dei partecipanti.

9. Le associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice e i gestori avviano forme di collaborazione con le associazioni dei consumatori e con il Garante, al fine di individuare sia soluzioni operative per il rispetto del presente codice, sia sistemi alternativi di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente codice.

10. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente codice, promuove il periodico riesame e l'eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione o di novita' normative)).

Art. 14.


((Entrata in vigore))


((1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005)).


((CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO, AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI (ART. 117 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)


Sottoscritto da:

AISReC - Associazione italiana delle societa' di referenza creditizia;

ABI - Associazione bancaria italiana;

FEDERCASSE - Federazione italiana delle banche di credito cooperativo;

ASSOFIN - Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare;

ASSILEA - Associazione italiana leasing;

CTC - Consorzio per la tutela del credito;

ADICONSUM - Associazione difesa consumatori e ambiente;

ADOC - Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori;

ADUSBEF - Associazione difesa utenti servizi bancari finanziari assicurativi e postali;

CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e di consumatori;

FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale consumatori e utenti.



Parte di provvedimento in formato grafico)) ((ALLEGATO A.6 CODICE DI DEONTOLOGIA PER LE INVESTIGAZIONI O LA TUTELA IN SEDE GIUDIZIARIA)) ((CAPO I PRINCIPI GENERALI))

(Provvedimento del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275)


((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 135 del Codice con il quale e' stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita' alla legge;

Vista la deliberazione n. 31-bis del 20 luglio 2006 con la quale il Garante ha adottato in base all'art. 156, comma 3, lettera a) del Codice il regolamento n. 2/2006 concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;

Vista la deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 marzo 2006, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento con le quali soggetti pubblici e privati hanno manifestato la volonta' di partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si e' anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti, ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento n. 2/2006;

Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta e' stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorita', resa nota tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 aprile 2008, n. 83, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 27 ottobre 2008;

Constatata la conformita' del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi e ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice;

Visto il verbale della riunione collegiale del 2 ottobre 2008 e il successivo verbale di sottoscrizione del predetto codice del 27 ottobre 2008;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice e dell'art. 9 del menzionato regolamento n. 2/2006, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato a cura del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto cio' premesso il Garante;

Dispone

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita' alla legge, sottoscritto il 27 ottobre 2008 e che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministro della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

Roma, 6 novembre 2008

Il Presidente: Pizzetti

Il relatore: Chiaravalloti

Il segretario generale: Buttarelli


Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.


Preambolo

I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attivita' di investigazione privata autorizzata in conformita' alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati e' imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non e' pregiudicata, ed e' anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le liberta' fondamentali e la dignita' delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali (articoli 1 e 2 del Codice);

2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalita' diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice;

3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attivita' professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Cio', al fine di valorizzare le peculiarita' delle attivita' di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalita'. Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresi' conto dei limiti normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (articoli 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalita' di tutela del diritto di difesa;

4. il trattamento dei dati per l'attivita' di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessita' di difesa, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attivita' professionale;

5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono gia' garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno gia' permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica informativa, e che e' legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilita' dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice).

Essi riguardano, in particolare:

a) l'informativa agli interessati, che puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati e puo' essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa puo' essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Cio', con possibilita' di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lettera b) del Codice);

b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresi', per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalita' di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Cio', sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del «pari rango», il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, e' «di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile» (articoli 24, comma 1, lettera f) e 26, comma 4, lettera c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Provv. del Garante del 9 luglio 2003);

c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali e' previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, puo' derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lettera e) del Codice);

d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalita' di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a cio' strettamente necessario, trasferimento che non e' pregiudicato ne' verso Paesi dell'Unione europea, ne' verso Paesi terzi (articoli 42 e 43, comma 1, lettera e) del Codice);

e) la notificazione dei trattamenti, che non e' richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004);

f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facolta' di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualita' di autonomi titolari del trattamento: articoli 29 e 30 del Codice);

g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste gia' alcune cautele in particolare per cio' che riguarda il principio di proporzionalita', le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007);

h) l'informatica giuridica ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica;

i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo puo' assumere rilievo ai fini della valutazione della liceita' e correttezza del trattamento dei dati personali;

7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori principi gia' riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi), nonche' da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico)).

Art. 1.

((Ambito di applicazione))

((1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attivita' in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attivita' in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonche' da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformita' alla legge attivita' di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi', a chiunque tratti dati personali per le finalita' di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformita' alla legge prestino, su mandato, attivita' di assistenza o consulenza per le medesime finalita')).

((CAPO II TRATTAMENTI DA PARTE DI AVVOCATI))

Art. 2.

((Modalita' di trattamento))

((1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalita' che risultino piu' adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle liberta' e della dignita' degli interessati, applicando i principi di finalita', necessita', proporzionalita' e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonche' di un'analisi della quantita' e qualita' delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

a) un singolo professionista;

b) una pluralita' di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

c) un'associazione tra professionisti o una societa' di professionisti.

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (articoli 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalita' che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualita' di autonomo titolare del trattamento, nonche' di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

4. Specifica attenzione e' prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialita' o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;

b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;

c) esercizio contiguo di attivita' autonome all'interno di uno studio;

d) utilizzo di dati di cui e' dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;

e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);

f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;

g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, cio' puo' avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreche' i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformita' ai principi di proporzionalita', di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalita' difensive (art. 11 del Codice).

6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:

a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalita' difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti)).

Art. 3.

((Informativa unica))

((1. L'avvocato puo' fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive)).

Art. 4.

((Conservazione e cancellazione dei dati))

((1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalita' scientifiche. La valutazione e' effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se e' prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalita', sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, e' consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.

3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita e' rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

4. La titolarita' del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacita' e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, e' consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalita' difensive)).

Art. 5.

((Comunicazione e diffusione di dati))

((1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalita' di tutela dell'assistito, ancorche' non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di finalita', liceita', correttezza, indispensabilita', pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonche' dei diritti e della dignita' dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense)).

Art. 6.

((Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore))

((1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.

2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera f) e 24, comma 1, lettera f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilita' dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale)).

((CAPO III TRATTAMENTI DA PARTE DI ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI E ULTERIORI SOGGETTI))

Art. 7.

((Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati))

((1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:

a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attivita' di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;

b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta)).

((CAPO IV TRATTAMENTI DA PARTE DI INVESTIGATORI PRIVATI))

Art. 8.

((Modalita' di trattamento))

((1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 1.

2. L'investigatore privato non puo' intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attivita' possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalita' di cui al presente codice.

3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e puo' avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilita' sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.

5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformita' a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalita' da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.

6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova)).

Art. 9.

((Altre regole di comportamento))

((1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceita' e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:

a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

b) il ricorso ad attivita' lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;

c) la raccolta di dati biometrici.

2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice)).

Art. 10.

((Conservazione e cancellazione dei dati))

((1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lettera e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito.

2. Una volta conclusa la specifica attivita' investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceita' e correttezza del proprio operato. Se e' stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceita' e correttezza del proprio operato, per il tempo a cio' strettamente necessario.

3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione e' collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato)).

Art. 11.

((Informativa))

((1. L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l`identita' e la qualita' professionale dell'investigatore, nonche' la natura facoltativa del conferimento dei dati)).

((CAPO V DISPOSIZIONI FINALI))

Art. 12.

((Monitoraggio dell'attuazione del codice))

((1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novita' normative)).

Art. 13.

((Entrata in vigore))

((1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

((Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Art. 135 del d.lg. n. 196/2003).

Sottoscritto da:

AIGA - Associazione italiana giovani avvocati

CNF - Consiglio nazionale forense

OUA - Organismo unitario dell'avvocatura italiana

UAE - Unione avvocati europei

UCPI - Unione camere penali italiane

UNCC - Unione nazionale camere civili

A.I.PRO.S. - Associazione italiana professionisti della sicurezza FEDERPOL - Federazione italiana istituti

investigazioni-informazioni-sicurezza))

((ALLEGATO A.7 CODICE DI DEONTOLOGIA A FINI DI INFORMAZIONE COMMERCIALE))

(Provvedimento del Garante n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015, n. 238)


((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visti gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e), del Codice, i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 118 del Codice con il quale e' stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'art. 13, comma 5, modalita' semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualita' e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati;

Visto il regolamento n. 2/2006 recante le procedure per la sottoscrizione dei codici deontologici e di buona condotta, adottato dal Garante il 20 luglio 2006 (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2006);

Considerato che il Collegio del Garante in data 19 febbraio 2015, all'esito della complessa attivita' di stesura dell'articolato, ha analizzato lo schema preliminare del codice di deontologia e di buona condotta predisposto dai partecipanti al tavolo di lavoro, ritenendolo conforme alle leggi ed ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice e ha disposto l'avvio della consultazione pubblica su tale testo, pubblicato sul sito internet del Garante;

Rilevato che la consultazione pubblica si e' svolta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 27 aprile u.s.;

Visto il verbale dell'incontro tenutosi il 9 giugno 2015 presso gli uffici del Garante nel corso del quale i soggetti rappresentativi, esaminate le osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica, hanno definito lo schema finale del codice di deontologia e di buona condotta rimettendolo al Garante per il prosieguo dell'iter di adozione;

Visto il provvedimento n. 434 del 23 luglio 2015 con il quale il Garante, nell'esaminare lo schema finale del Codice, lo ha ritenuto conforme alle norme di legge e di regolamento, invitando i soggetti rappresentativi e quelli interessati a sottoscriverlo;

Visto il verbale redatto il 3 settembre 2015 dal quale risulta che in tale data il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (riportato in allegato alla presente deliberazione) e' stato sottoscritto, in qualita' di soggetti rappresentativi, da ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazione commerciale e di gestione del Credito), FEDERPOL (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza) ed ABI (Associazione bancaria italiana), nonche', in qualita' di soggetti interessati che hanno manifestato la loro adesione ai principi del Codice, da CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attivita' Professionali e del Lavoro Autonomo) CONFESERCENTI (Confederazione degli Esercenti attivita' Commerciali e Turistiche), CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), ASSOUTENTI (Associazione nazionale a difesa dei consumatori nei confronti di burocrazia, commercio, assicurazioni, banche e telecomunicazioni), ADICONSUM (Associazione italiana difesa consumatori e ambiente);

Rilevato che le sottoscrizioni e le adesioni fino ad oggi manifestate rappresentano un adeguato spettro delle realta' che trattano professionalmente informazioni commerciali, che le utilizzano nello svolgimento della propria attivita' economica e professionale nonche' della platea degli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento da parte dei c.d. "informatori commerciali";

Considerato che, in conformita' all'art. 8, comma 3, del citato reg. 2/2006, il Garante esaminera' le eventuali richieste di altri soggetti rappresentativi o interessati volte ad apporre le sottoscrizioni o le adesioni in epoca successiva all'adozione del codice di deontologia e buona condotta;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceita' e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice e dell'art. 9 del menzionato regolamento n. 2/2006, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato a cura del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;


Tutto cio' premesso il Garante:


preso atto della conclusione dell'iter procedurale di redazione e sottoscrizione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 2/2006, ne dispone la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

Roma, 17 settembre 2015


Il presidente: Soro


Il relatore: Iannini


Il segretario generale: Busia


Allegato


Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale


PREAMBOLO


I sotto indicati soggetti privati sottoscrivono il presente Codice deontologico, adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 118 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"), sulla base delle seguenti premesse:

1) i soggetti operanti nel settore relativo alle attivita' di informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale;

2) nel presente Codice deontologico sono individuate le adeguate garanzie e modalita' di trattamento dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati da porre in essere nel perseguire le finalita' di informazione commerciale per garantire, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali nonche' l'adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche e, dall'altro lato, la qualita', la pertinenza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali trattati;

3) le disposizioni del presente Codice deontologico si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche (rientranti nel concetto di interessato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), del Codice) ed, in particolare, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche), nonche' al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato dai soggetti che prestano a terzi servizi, per finalita' di informazione commerciale, nel rispetto dei limiti e delle modalita' che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' di tali dati; e' escluso dall'ambito di applicazione del presente Codice deontologico il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall'interessato, che rimane disciplinato dalle disposizioni del Codice oltre che da eventuali provvedimenti specifici adottati dal Garante, al fine di disciplinare compiutamente questo particolare tipo di trattamento;

4) non rientra nell'ambito di applicazione del presente Codice deontologico il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi creditizi (c.d. SIC). Per il trattamento di tali dati, resta fermo, pertanto, quanto previsto dal relativo Codice deontologico (v. Allegato 5 al Codice);

5) sono destinatari del presente Codice deontologico tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito indicato come "T.U.L.P.S.") e relativi Regolamenti di attuazione)).


Art. 1.


((Definizioni))


((1. Ai fini del presente Codice deontologico, si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Ai medesimi fini, si intende per:

a) "informazione commerciale": il dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto;

b) "attivita' di informazione commerciale": l'attivita' consistente nella fornitura di servizi informativi e/o valutativi che comportano la ricerca, la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, anche mediante stime e giudizi, e la comunicazione di informazioni commerciali;

c) "finalita' di informazione commerciale": la finalita' di fornire informazioni ai committenti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle persone fisiche, nonche' sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' delle predette, in relazione ad esigenze connesse all'instaurazione e gestione di rapporti commerciali, anche precontrattuali, di natura economica e finanziaria e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti;

d) "servizio di informazione commerciale": il servizio concernente l'esecuzione, per conto dei committenti, di operazioni di raccolta, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione delle informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o acquisite direttamente dall'interessato, tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva ai terzi;

e) "committente": il soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore il servizio di informazione commerciale;

f) "fornitore": il soggetto privato che fornisce al committente il servizio di informazione commerciale;

g) "soggetto censito": il soggetto cui si riferiscono il servizio di informazione commerciale o il rapporto informativo richiesti dal committente;

h) "rapporto informativo": il documento cartaceo od elettronico (dossier o report) che, ove richiesto, puo' essere elaborato dal fornitore per il committente e che contiene la rappresentazione complessiva, anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito;

i) "elaborazione di informazioni valutative": attivita' volta alla formulazione di un giudizio, espresso anche in termini predittivi o probabilistici ed in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli, sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' del soggetto censito, risultante da un processo statistico o, comunque, da un modello prestabilito, automatizzato e impersonale di elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di analisi e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite)).

Art. 2.


((Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale))


((1. Il trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento dell'attivita' di informazione commerciale si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del Codice.

2. Il trattamento non puo' riguardare i dati sensibili ed i dati giudiziari, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3, comma 5, per il trattamento dei soli dati giudiziari provenienti da fonti pubbliche o da quelle pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque ivi indicate, nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabiliti dalla legge in ordine alla loro conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita'.

3. I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale possono riguardare sia l'interessato quale soggetto censito, sia le persone fisiche od altri interessati legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche se diverso dalla persona fisica (come, ad es., nel caso di una societa').

4. Ai fini del presente Codice deontologico, deve ritenersi che sussista un legame sul piano giuridico e/o economico tra due o piu' persone fisiche e tra un interessato ed un soggetto (es: societa') diverso dalla persona fisica, quando ricorra una o piu' delle seguenti situazioni:

a) partecipazione dell'interessato ad un'impresa o ad una societa' attraverso il possesso o controllo diretto od indiretto di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore alle soglie individuate al successivo art. 7;

b) esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall'interessato, di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una impresa o societa'.

5. Al successivo art. 7 del presente Codice deontologico sono individuati i limiti, anche temporali, per associare i dati personali relativi al soggetto censito ed a quelli ad esso legati sul piano giuridico e/o economico, nei casi in cui tali dati riguardino eventi negativi quali, ad esempio, fallimenti o procedure concorsuali, ipoteche o pignoramenti, protesti)).

Art. 3.


((Fonti di provenienza e modalita' di trattamento delle informazioni commerciali))


((1. Il fornitore raccoglie le informazioni commerciali presso il soggetto censito, presso fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni.

2. Sono fonti utilizzabili dal fornitore:

a) Le fonti pubbliche ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa di riferimento, nei limiti e con le modalita' che in essa sono stabiliti per la conoscibilita', l'utilizzabilita' e la pubblicita' dei dati ivi contenuti, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva:

1) registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali nonche' il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa societa' consortile InfoCamere;

2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali (come, ad es., iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti giudiziari, e relativi annotamenti) conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle Entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l'Ufficio del Catasto), nel Pubblico Registro Automobilistico e presso l'Anagrafe della popolazione residente.

b) Le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, sono costituite da:

1) quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate;

2) elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici;

3) siti Internet appartenenti a:

3.1. soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi ai sensi del successivo art. 7;

3.2. enti pubblici, governativi, territoriali e locali, agenzie pubbliche, nonche' autorita' di vigilanza e controllo, relativamente ad elenchi, registri, atti e documenti ivi diffusi e contenenti informazioni relative allo svolgimento di attivita' economiche;

3.3. associazioni di categoria ed ordini professionali, relativamente ad elenchi od albi di operatori economici e imprenditoriali, diffusi sui propri siti;

3.4. quotidiani e testate giornalistiche on-line nel numero minimo di tre, che confermino le informazioni oggetto di comunicazione e che risultino regolarmente registrati. Sono escluse dal conteggio le testate giornalistiche on-line, per le quali sia gia' stata computata la corrispondente testata cartacea, nonche' gli articoli che rappresentino una mera ripubblicazione dello stesso testo sotto diverse testate;

3.5. servizi on-line di elenchi telefonici e categorici.

3. Il fornitore raccoglie i dati personali provenienti dalle suddette fonti pubbliche o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' degli atti e dei dati in essi contenuti.

4. Nell'acquisire e registrare i dati personali provenienti da fonti pubbliche o da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, il fornitore adotta idonee e preventive misure per assicurare che:

a) l'informazione estratta sia esatta e pertinente rispetto al fine perseguito e i relativi dati personali vengano trattati in conformita' al principio di proporzionalita';

b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati;

c) sia effettuato l'aggiornamento dei medesimi dati nei propri rapporti informativi.

5. Ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale e' ammesso il trattamento anche di dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, e' consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilita' per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni - salvo l'eventuale loro aggiornamento - e di utilizzarle a fini dell'elaborazione di informazioni valutative)).

Art. 4.


((Informativa agli interessati))


((1. Per il trattamento delle informazioni provenienti dalle fonti di cui al precedente art. 3, considerato il rilevante numero di interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il fornitore rende l'informativa all'interessato, in forma non individuale, attraverso modalita' semplificate rispetto a quelle ordinarie previste dall'art. 13, comma 5), lett. c), del Codice e, in particolare, attraverso un'informativa predisposta in apposite comunicazioni sul portale Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di informazioni commerciali.

2. L'informativa di cui al precedente comma contiene gli elementi previsti dall'art. 13, comma 1, del Codice, indicati mediante una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del trattamento effettuato dai fornitori, autonomi titolari, e deve recare obbligatoriamente:

a) l'indicazione dei responsabili del trattamento, qualora designati, e/o l'elenco degli stessi, anche al fine di ottenere il riscontro in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice (art. 13, comma 1, lett. f), del Codice);

b) l'indicazione dei siti Internet o altre sedi dove sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa di ciascun fornitore;

c) l'indicazione delle modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

3. I fornitori aventi un fatturato annuale per servizi di informazione commerciale non superiore a € 300.000,00 (trecentomila), possono rendere l'informativa solo attraverso la relativa comunicazione sul proprio sito Internet)).

Art. 5.


((Presupposti di liceita' del trattamento))


((1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) e d), del Codice, il trattamento per finalita' di informazione commerciale di dati personali provenienti dalle fonti di cui al precedente art. 3 non richiede il consenso dell'interessato medesimo)).

Art. 6.


((Comunicazione delle informazioni))


((1. Le informazioni provenienti da fonti pubbliche, di cui al precedente art. 3, e trattate ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, sono comunicate dal fornitore, anche per via telematica, ai committenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) )).

Art. 7.


((Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali))


((1. Ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, qualora le informazioni provenienti da fonti pubbliche siano riferite ad eventi negativi (quali, ad es., fallimenti o procedure concorsuali, pregiudizievoli, ipoteche o pignoramenti, protesti), il fornitore:

a) utilizza le informazioni di cui sopra che riguardino direttamente l'interessato, quale soggetto censito;

b) utilizza - qualora il soggetto censito sia una persona fisica che non svolga o abbia svolto alcuna attivita' d'impresa, non ricopra od abbia ricoperto cariche sociali, o non detenga o abbia detenuto partecipazioni rilevanti in un'impresa o societa' nei termini indicati ai successivi commi - soltanto le informazioni relative a protesti ed atti pregiudizievoli che lo riguardino direttamente, nonche' le informazioni giudiziarie cosi' come indicate e disciplinate dall'art. 3, comma 5;

c) indica, nel contesto del rapporto informativo, la sola circostanza dell'esistenza di altre informazioni e/o rapporti informativi relativi ad ulteriori interessati legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, senza che tali informazioni provenienti da fonti pubbliche e riguardanti eventi negativi, possano essere, in alcun modo, direttamente associate all'interessato quale soggetto censito, ne' tanto meno utilizzate per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), viene fatta salva la facolta' per il fornitore qualora il soggetto censito sia una persona fisica, ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale di associare direttamente all'interessato quale soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi relativi ad imprese o societa' nelle quali lo stesso interessato (soggetto censito) rivesta o abbia rivestito, fino ad un anno prima, le cariche o qualifiche qui sotto indicate:

a) titolare di ditta individuale;

b) socio di societa' semplice e di societa' in nome collettivo;

c) socio accomandatario di societa' in accomandita semplice e socio accomandante con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di societa' in accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;

d) nelle societa' di capitali:

1) socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o in possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci;

2) presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione, consigliere od amministratore delegato, consigliere, amministratore, consigliere od amministratore con deleghe, amministratore unico o socio unico di societa' a responsabilita' limitata e socio unico di societa' per azioni;

3) sindaco, revisore, institore, presidente del patto di sindacato, organi delle procedure concorsuali e soggetti con qualifica di procuratori e direttori, soltanto se il soggetto censito che ricopra tali ultime cariche o qualifiche abbia:

3.1. amministrato l'impresa o la societa':

3.2. avuto fino ad un anno prima partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o la quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le quote di controllo e le partecipazioni con quote paritarie, per le quali i soci rilevano tutti, anche al di sotto della soglia predetta, con il limite della soglia minima del 10%.

3. Sempre con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lett. c), viene inoltre fatta salva la facolta' per il fornitore, qualora il soggetto censito sia un soggetto diverso dalla persona fisica (come nel caso, ad es., di una societa'), ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, di associare direttamente al soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi riguardanti:

a) le persone fisiche che, nell'ambito del soggetto censito, ricoprono le cariche o qualifiche di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle relative ad imprese o societa' connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma 2;

b) le persone fisiche, che detengano partecipazioni al capitale del soggetto censito nella misura di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle su dati negativi relative ad imprese o societa' connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma 2.

4. Fatti salvi i termini piu' restrittivi previsti da specifiche norme di legge, le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi oggetto di trattamento nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono conservate dal fornitore, ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

a) le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento puo' protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture;

b) le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verra' conservata per un periodo di 2 anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione)).

Art. 8.


((Conservazione delle informazioni))


((1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 7, comma 4, lett. a) e b), i dati personali provenienti dalle fonti di cui all'art. 3 possono essere conservati dal fornitore ai fini dell'erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformita' a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

2. Resta fermo l'obbligo del fornitore di adottare idonee misure per garantire l'aggiornamento delle informazioni commerciali erogate rispetto ai dati personali riportati nelle fonti pubbliche da cui sono state raccolte, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalle predette normative di riferimento per la conoscibilita', l'utilizzabilita' e la pubblicita' dei dati ivi contenuti e dei relativi aggiornamenti)).

Art. 9.


((Esercizio dei diritti da parte degli interessati))


((1. I fornitori adottano idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo alle richieste avanzate dagli interessati di esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

2. Gli interessati possono esercitare i predetti diritti anche tramite il portale telematico costituito per tali finalita', le cui regole di gestione ed accesso sono rimesse ad un distinto documento tecnico da adottarsi successivamente alla sottoscrizione del presente Codice.

3. Nella presentazione della richiesta di esercizio dei propri diritti l'interessato indica anche il codice fiscale e/o la partita Iva al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano da parte del fornitore.

4. Il terzo, al quale l'interessato conferisce per iscritto delega o procura, puo' trattare i dati personali acquisiti presso un fornitore esclusivamente per finalita' di tutela dei diritti dell'interessato, con esclusione di ogni altra finalita' perseguite dal terzo medesimo.

5. Restano fermi i limiti previsti dal Codice per l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di rettificazione od integrazione nei confronti di dati personali di tipo valutativo, elaborati dal fornitore)).

Art. 10.


((Sicurezza delle informazioni))


((1. I fornitori adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee ad assicurare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza delle informazioni commerciali oggetto di trattamento conformemente agli obblighi previsti dagli artt. 31 e ss. del Codice e dell'Allegato "B" al Codice.

2. Ogni fornitore individua gli eventuali responsabili, anche esterni, e gli incaricati autorizzati a trattare le informazioni commerciali, conformemente agli artt. 29 e ss. del Codice)).

Art. 11.


((Verifiche sul rispetto del Codice deontologico))


((1. Le associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente Codice deontologico, anche attraverso organi a cio' legittimati in base ai rispettivi ordinamenti statutari o comitati appositamente costituiti, promuovono il rispetto da parte dei rispettivi associati delle regole di condotta previste dal presente Codice. A tal fine, esse adottano apposite procedure per:

a) la soluzione di eventuali problemi relativi all'applicazione delle predette regole;

b) la verifica dell'osservanza delle predette regole da parte dei rispettivi associati nei casi di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati.

2. Le stesse associazioni si impegnano inoltre a valutare, anche con le associazioni di categoria ed organismi rappresentativi degli altri soggetti firmatari del presente Codice, forme o sistemi alternativi di risoluzione di eventuali controversie insorte tra fornitori, committenti e/o interessati, nonche' specifiche misure sanzionatorie, secondo i rispettivi ordinamenti statutari, delle eventuali violazioni delle suddette regole da parte degli aderenti alle associazioni di categoria dei fornitori che sottoscrivono il presente Codice deontologico.

3. Ove siano adottate misure sanzionatorie per le violazioni delle regole del presente Codice deontologico, l'associazione od organismo che le applica deve darne tempestiva informativa anche al Garante)).

Art. 12.


((Disposizioni transitorie e finali))


((1. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice deontologico sono adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo entro il termine di cui al successivo articolo 13.

2. Il Garante, anche su richiesta delle associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Codice, promuove il riesame e l'eventuale adeguamento del suddetto Codice alla luce di novita' normative, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione)).

Art. 13.


((Entrata in vigore))


((Il presente Codice si applica a decorrere dal 1 ottobre 2016)).

Allegato


((Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale

(art. 118 del d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)


Elenco sottoscrittori:

- ANCIC (Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito) -

- Federpol (Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza)

- Abi (Associazione bancaria italiana)

- Confcommercio

- Confesercenti

- Codacons (Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori)

- Assoutenti (Associazione degli utenti dei servizi pubblici)

- Adiconsum (Associazione difesa consumatori e ambiente) )).

ALLEGATO B DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

ALLEGATO B


((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))

ALLEGATO C TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA

ALLEGATO C)


((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101))