D.M. 20 giugno 2011 - Praticantato consulenti del lavoro
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G.U. di pubblicazione: 3 agosto 2011 n.179
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DECRETO 20 giugno 2011
Nuove modalita' sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;
Visto l'art. 3, secondo comma, lettera e), della stessa legge, il
quale dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro, siano fissate le modalità sulla disciplina dei due anni
di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il
conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro;
Visto il proprio decreto ministeriale 2 dicembre 1997 recante:
«Modalita' sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari
per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del
certificato di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro»;
Vista la nota n. 15/V/10816/14.06 del 12 maggio 2011 con la quale
il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha proposto la
modifica del citato decreto ministeriale;
Ritenuta la necessita' di provvedere agli adempimenti di cui al
menzionato art. 3, secondo comma, lettera e), della legge n. 12 del
1979;
Decreta:
Art. 1
Il praticantato
1. L'istituto del praticantato e' il periodo obbligatorio di
pratica professionale necessario per l'accesso all'esame di stato
abilitante all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
2. I consigli provinciali dell'ordine promuovono l'istituto del
praticantato, sia presso gli iscritti che presso gli atenei, quale
strumento essenziale per accedere alla libera professione.
3. Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in
una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei consulenti del lavoro di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca potra' chiedere una
riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purche' durante
il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei
mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi,
esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro. <br/
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
stipulano una convenzione quadro contenente le indicazioni per dare
attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 2
Il periodo di praticantato e le modalita' di svolgimento
1. Il periodo di pratica e' stabilito in 24 mesi e deve essere
svolto con diligenza, assiduita' e con una frequenza dello studio
atta a consentire al praticante l'acquisizione dei fondamenti etici e
deontologici, nonche' della metodologia e delle competenze, necessari
allo svolgimento della libera professione. In particolare, il
praticante e' tenuto a frequentare io studio, per almeno 20 ore
settimanali durante il normale orario di funzionamento dello stesso
studio, sotto la diretta supervisione del professionista,
collaborando cosi allo svolgimento delle attivita' caratterizzanti la
professione.
2. La frequenza dello studio, prevista dal primo comma del presente
articolo, puo' essere sostituita, per un periodo massimo di sei mesi,
con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati
dall'ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione quadro indicata al
successivo com
diritto del praticante a trasferirsi presso un altro studio con le
modalita' previste dall'art. 10 del presente decreto.
Art. 3
Le interruzioni del periodo di praticantato
1. Lo svolgimento della pratica puo' essere sospeso per servizio
civile e volontariato, per gravidanza e puerperio, per i casi di
adozione o affidamento, per motivi di salute dovuti a patologie di
particolare gravita' o altri gravi fatti personali che comportino
impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi.
Il praticantato si prolunghera' di un periodo pari alla sospensione
richiesta.
2. Le cause di sospensione debbono essere comunicate entro trenta
giorni dall'inizio dell'evento al consiglio provinciale cui e'
iscritto il praticante, unitamente a una dichiarazione del
professionista attestante la sussistenza della causa di sospensione.
3. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il
praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a
darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con
lettera raccomandata o mail certificata sottoscritta anche dal
professionista. Il consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo
gia' maturato.
4. In tutti i casi di interruzione del praticantato per eventi
diversi o per periodi superiori a quelli previsti al precedente comma
1, il periodo di pratica gia' compiuto, anche se certificato, sara'
considerato nullo ad ogni effetto.
5. In caso di sanzioni disciplinari inflitte al professionista che
comportino la sospensione dalla professione, il praticantato rimarra'
sospeso per Io stesso periodo. E' fatto salvo, in tal caso, ildiritto d
diritto del praticante a trasferirsi presso un altro studio con le
modalita' previste dall'art. 10 del presente decreto.
Art. 4
Vigilanza sul praticantato
1. I consigli provinciali vigilano sull'effettivo svolgimento della
pratica, verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da
parte del praticante rese dal professionista. In caso di
dichiarazioni mendaci, finalizzate a convalidare periodi di pratica
non effettivamente svolti, il consiglio provinciale, sentite le
parti, provvede alla cancellazione dell'interessato dal registro dei
praticanti per tutti i periodi in questione e avvia obbligatoriamente
il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'albo.
2. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista, tra
quelli indicati all'art. 1 della legge n. 12/1979, diverso dal
consulente del lavoro il consiglio provinciale provvede alla
segnalazione all'omologo consiglio dell'ordine competente chiedendo
l'apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione
dell'eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto.
3. I consigli provinciali attuano inoltre delle verifiche, anche a
campione, invitando i praticanti a sostenere una prova di valutazione
sulle materie oggetto dell'esame di abilitazione. La prova viene
svolta annualmente con il sistema del questionario a risposta
multipla.
4. Nell'ipotesi di valutazione insufficiente i consigli provinciali
convocheranno in audizione il professionista presso cui e' iscritto
il praticante interessato e, rappresentandogli la valutazione
negativa del periodo di pratica, lo inviteranno a far ripetere al
proprio praticante un semestre. Tale ripetizione non puo' superare il
massimo di due semestri.
5. Qualora il praticante, regolarmente convocato, non si presenti
senza giustificato motivo alla prova di valutazione sara' cancellato
dal registro con conseguente annullamento dell'intero periodo di
praticantato.
Art. 5
Requisiti per l'ammissione al praticantato
1. Sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il
tirocinio professionale, siano in possesso di uno dei titoli di
studio validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati
dall'art. 3, secondo comma lettera d), della legge n. 12/1979.
2. Non possono essere ammessi al praticantato i soggetti che si
trovano in una delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
3. La pratica puo' essere svolta presso lo studio professionale di
un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno due anni, che
operi come libero professionista con attivita' abituale e prevalente
e sia in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento sulla
formazione continua obbligatoria.
4. In caso di ammissione alla pratica presso lo studio di uno degli
altri professionisti, previsti dall'art. 1 della citata legge n. 12,
questi, oltre a quanto previsto per i consulenti del lavoro, devono
aver effettuato la comunicazione di cui al primo comma del medesimo
art. 1, da almeno tre anni.
5. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 4, i praticanti, nel
numero massimo consentito dall'art. 7, potranno essere ammessi
esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la
comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l'attivita' di
cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 12/1979.
6. In considerazione della responsabilita' attribuita al
professionista dante pratica e viste le modalita' di controllo
sull'esito della pratica stessa, questa non puo' essere svolta per
attivita' professionali diverse, presso lo stesso studio
professionale, anche se trattasi di studio associato fra iscritti in
ordini differenti. <br/
7. La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere
presentata, debitamente sottoscritta al consiglio dell'ordine nella
cui provincia e' iscritto il professionista, presso il quale il
richiedente svolge la pratica, e deve essere corredata dai seguenti
documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE o di uno
Stato estero a condizioni di reciprocita';
d) carta di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 in alternativa alla certificazione di cui al
punto che precede, per i cittadini extra UE;
e) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti
procure della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura;
f) certificato del casellario giudiziale;
g) originale, copia autenticata o certificazione del titolo di
studio richiesto;
h) dichiarazione del professionista che attesti l'ammissione alla
pratica nel proprio studio intendendosi per tale il luogo ove con
carattere di abitualita' e prevalenza viene esercitata la libera
professione, sia in forma individuale che associata, e certifichi, se
iscritto a un ordinamento diverso da quello dei consulenti del
lavoro, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al secondo comma
del presente articolo, nonche' il numero di tutti i praticanti
presenti nello studio;
i) dichiarazione del professionista di elezione di domicilio
professionale;
j) dichiarazione del professionista, anche se diverso dal
consulente del lavoro, di essere in regola con gli adempimenti della
foformazione continua obbligatoria;
k) ricevuta del pagamento del contributo una tantum per
l'iscrizione al registro e ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
del contributo annuale nelle misure stabilite dal consiglio
provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 novembre
1944, n. 382;
l) due foto formato tessera firmate dall'interessato;
m) la dichiarazione di non svolgere praticantato per attivita'
professionali diverse, presso lo stesso studio professionale, anche
se trattasi di studio associato fra iscritti in ordini diversi, e di
non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
8. I certificati di cui alle lettere a), b), o), d), e), f) e g) debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono in ogni caso essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
Art. 6
Procedura di iscrizione
1. Il consiglio provinciale dell'ordine delibera in merito alla
domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di
presentazione e l'iscrizione ha effetto dalla data di presentazione
della domanda.
2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della
delibera assunta al praticante ed al professionista presso cui si
svolge la pratica, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento o mail certificata.
Art. 7
Norme per il professionista
1. Il professionista, anche associato, non puo' ammettere
contemporaneamente e complessivamente piu' di due praticanti presso
il proprio studio.
2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalita', e'
consentito in presenza di un rapporto di lavoro, subordinato - anche
a finalita' formativa - o di altre tipologie di lavoro previste
dall'ordinamento, sia con lo stesso professionista che con altri
soggetti.
3. Il professionista e' libero di stabilire misura e modalita' per
la corresponsione di eventuali rimborsi spese o borse di studio da
riconoscere al praticante.
4. E' compito del professionista fornire al praticante la
preparazione idonea per l'esercizio della libera professione, sia
sotto l'aspetto tecnico che sotto il profilo etico e deontologico.
Pertanto i reciproci impegni saranno ulteriormente definiti all'atto
dell'ammissione alla pratica tramite un patto formativo, redatto
secondo le direttive del consiglio nazionale.
5. Sul rispetto delle condizioni indicate nel patto formativo sono
tenuti a vigilare i consigli provinciali dell'ordine per il tramite
dei tutor nominati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
6. Il professionista e' tenuto a consentire al praticante la
partecipazione a corsi di preparazione specifica per la
partecipazione all'esame di Stato, a corsi di studi universitari o
post-universitari e alle attivita' di formazione organizzate, o
comunque approvate, dal consiglio provinciale competente.
7. Qualora il professionista intenda risolvere il rapporto di
praticantato e' tenuto a comunicarlo al tirocinante, in forma scritta, con almeno trenta giorni di anticipo.
Art. 8
Fascicolo formativo
1. Per ciascun praticante il consiglio provinciale predispone un
fascicolo formativo, conforme al modello predisposto dal consiglio
nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, sul quale vanno
indicate, a cura del praticante, le attivita' professionali e
formative alle quali abbia assistito o partecipato. Il professionista
e' tenuto a sottoscrivere, convalidandole, le attivita' dichiarate
dal praticante.
2. Il fascicolo puo' essere sostituito anche da supporti digitali o
informatici, predisposti su iniziativa del consiglio nazionale
dell'ordine dei consulenti del lavoro, purche' ne venga garantita la
funzione e l'inalterabilita'.
3. Il fascicolo sara' presentato al consiglio provinciale
dell'ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiedera' in visione e
comunque in occasione delle verifiche previste dall'art. 4 del
presente decreto.
3. I consigli provinciali dell'ordine promuovono inoltre la
disponibilita' dei propri iscritti ad accogliere e formare negli
studi coloro che intendono svolgere il periodo di praticantato
professionale.
4. Presso ogni consiglio provinciale dell'ordine e' istituito un
registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che,
in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale
per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della
professione di consulente del lavoro.
5. Ciascun consiglio provinciale dell'ordine nomina, tra gli
iscritti all'albo con almeno cinque anni di anzianita', un tutor
dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti.
Art. 9
Compimento della pratica
1. Il consiglio provinciale dell'ordine rilascia, entro sessanta
giorni dal termine del periodo previsto dall'art. 2 del presente
decreto, ovvero di quelli ulteriori di cui all'art. 3 e al comma 4
dell'art. 4 del presente decreto, il certificato di compiuta pratica.
2. Con il rilascio del suddetto certificato il praticante viene
cancellato dal relativo registro
rtificato il praticante viene cancellato dal relativo registro.
3. Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in
una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei consulenti del lavoro di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca potra' chiedere una
riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purche' durante
il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei
mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi,
esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
stipulano una convenzione quadro contenente le indicazioni per dare
attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 10
Trasferimento presso un altro studio
1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da
quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al
consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla data del
trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di
ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento
deve essere annotata nel fascicolo della pratica e il periodo di
pratica svolto deve essere convalidato dal professionista. In caso di
mancata certificazione da parte del professionista, per cause non
imputabili allo stesso, il consiglio provinciale potra' accertare
l'effettivo svolgimento e rilasciare direttamente la relativa
attestazione.
2. Nel caso il trasferimento riguardi uno studio situato in una
provincia diversa da quella ove il praticante era stato iscritto o
ultimamente trasferito, lo stesso deve chiedere, entro trenta giorni,
l'iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine della
provincia nella quale si e' trasferito.
3. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere
corredata dalla certificazione del consiglio provinciale di
Art. 11
Cancellazione
1. La cancellazione dal registro dei praticanti e' deliberata dal
consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero
per una delle seguenti cause:
a) rinuncia dell'iscritto;
/
b) allo scadere del periodo di praticantato ovvero decorsi i
termini di cui all'art. 9 per il rilascio del certificato di compiuta
pratica;
c) perdita dell'esercizio dei diritti civili; 2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della
delibera assunta al praticante ed al professionista presso cui si
svolge la pratica, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento o mail certificata.
d) casi previsti dall'art. 31 della legge n. 12/1979;2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della
delibera assunta al praticante ed al professionista presso cui si
svolge la pratica, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento o mail certificata.
e) mancato versamento della quota annuale d'iscrizione; 2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della
delibera assunta al praticante ed al professionista presso cui si
svolge la pratica, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento o mail certificata.
f) inadempienza agii obblighi di cui al terzo comma dell'art. 3;
g) eventi diversi o di durata superiore a quelli previsti
all'art. 3; <be/
h) irreperibilita' dell'iscritto;
i) rilascio nulla osta per trasferimento presso altro consiglio
provinciale;
j) non veridicita' delle dichiarazioni, sue e del professionista,
sull'effettivo svolgimento del periodo di praticantato.
2. Il consiglio provinciale provvedera' a darne comunicazione agli
interessati con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 6.
Avverso la delibera del consiglio provinciale gli interessati possono
proporre ricorso con le modalita' previste dal terzo comma dell'art.
6.
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Rimane salvo il diritto per coloro che siano iscritti nel registro
dei praticantati precedentemente a tale data di portare a termine il
periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente decreto
ministeriale 2 dicembre 1997.
Roma, 20 giugno 2011
Il Ministro: Sacconi