D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
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G.U. di pubblicazione: Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314.
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Decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, in materia di Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto |
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314. Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (1).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 6 dicembre 1978, n. 835, concernente delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma primo, della suddetta legge 6 dicembre 1978, n. 835;
Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 1980;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;
Emana il seguente decreto:
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1
...omissis...
Salvo quanto specificato nei successivi articoli, le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione sono estese a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, sono anche estese a quelli di competenza delle regioni.
Le norme del presente decreto sono anche estese, se ed in quanto applicabili, ai servizi ferroviari esercitati con navi traghetto delle ferrovie dello Stato e gli autoservizi sostitutivi delle ferrovie dello Stato.
Nei successivi articoli del presente decreto, con la sigla «F.S.» è indicata l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e con la sigla «M.C.T.C.» la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Artt. 2-3 ...omissis...
Art. 4
Nessuna ferrovia in concessione può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
È parimenti soggetta all'autorizzazione di cui al primo comma la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio di una ferrovia in concessione dopo l'esecuzione delle varianti di cui al quarto comma del precedente art. 3, nonché dopo l'immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.
Per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C.
Chiunque effettua l'esercizio di una ferrovia in concessione senza l'autorizzazione di cui al primo comma è punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 oppure con l'arresto fino a due mesi.
Chiunque, nell'esercizio di servizi di pubblico trasporto effettuati su strada, mediante autobus, ne vari il percorso senza l'autorizzazione degli organi di cui al primo comma, secondo le rispettive attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000, salvo i casi di forza maggiore (2).
Art. 5
L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.
...omissis...
Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.
Art. 6
Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.
Art. 7
Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.
Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.
Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 10 febbraio 1978, n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio.
Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.
Art. 8
Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri.
Quando tuttavia si verifichi un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i possibili soccorsi e a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.
Art. 9
Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.
Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.
Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni.
Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
Art. 10
Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.
Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.
Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.
Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada.
Art. 11
Il personale delle ferrovie addetto alla custodia e alla sorveglianza, ovvero destinato ad avere relazioni con il pubblico, deve svolgere il servizio vestito in uniforme o portare un segno distintivo.
Le specifiche disposizioni in materia sono emanate, per le ferrovie dello Stato, dal consiglio di amministrazione delle F.S. e, per gli altri servizi di pubblico trasporto, dalle aziende esercenti, previo nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
Art. 12
L'orario e la composizione dei treni nonché l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.
Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.
Art. 13
In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto l'orario di partenza delle corse per il servizio viaggiatori o comunque l'orario di effettuazione del servizio.
Nelle stazioni devono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico le condizioni e le tariffe relative ai servizi cui esse sono abilitate e tenuto in evidenza un registro per i reclami.
Art. 14
La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenza di traffico.
Le merci vanno custodite e manipolate in modo che non riportino avarie, deterioramenti o perdite.
Il carico e lo scarico delle merci e la loro sistemazione nei veicoli devono essere eseguiti in modo da garantire la sicurezza dell'esercizio.
Art. 15
Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, deve essere effettuato con l'osservanza delle particolari disposizioni e cautele per esse previste.
Art. 16
Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, è regolato da apposite disposizioni emanate dall'azienda esercente.
TITOLO II - Comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimità dello stesso
Art. 17
Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le prescrizioni relative all'uso delle medesime ed è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni delle aziende esercenti e del personale per quanto concerne la regolarità amministrativa e funzionale, nonché l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.
Salvo quanto previsto specificatamente nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
Gli utenti delle ferrovie devono inoltre usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la loro custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose.
Le aziende esercenti non rispondono delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di cui al primo e terzo comma.
Art. 18
Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto continuo nei quali, in relazione alle peculiarità del sistema, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva dei viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre persone o danni.
Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle F.S., per i servizi da queste istituiti, e dalle altre aziende esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. o degli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
Art. 19
Alle persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici, della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi (3).
L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente per territorio.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.
Art. 20
Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la sosta delle persone nonché la circolazione e sosta dei veicoli stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle predette aziende.
Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
Art. 21
Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.
Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.
È vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.
È vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.
I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi.
Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tramvie in sede promiscua.
Art. 22
È vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a sedere nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l'occupazione in corso di viaggio.
È altresì vietato, senza averne titolo, occupare i posti prenotati, oppure distaccare o alterare i contrassegni delle prenotazioni e delle riservazioni.
I trasgressori delle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000 da applicarsi per ogni contrassegno e per ogni posto indebitamente occupato.
Art. 23
I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli già muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, salvo che sia diversamente disposto dalle aziende esercenti per determinati casi ed impianti.
Tuttavia può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
I viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, mediante formale invito di pagamento.
Detto invito fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento, termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data dell'invito stesso.
In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione e il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute.
Può essere consentito, con identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio; anche in tal caso deve essere provveduto al versamento delle somme dovute per tasse e sopratasse nel termine di cui al terzo comma e in difetto, diviene altresì applicabile la sanzione amministrativa di cui al comma precedente.
Quando non sia ammessa la regolarizzazione di cui al secondo comma, i viaggiatori trovati durante il viaggio o all'arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, anche per l'eventuale bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a lire 21.000.
In tutti i casi il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al pagamento delle somme dovute per tasse e sopratasse e per il prezzo del biglietto.
Le tasse e sopratasse stabilite dalle tariffe sono sempre dovute nei casi in cui siano commessi reati di alterazione o contraffazioni di biglietti e documenti di viaggio, truffa od altri, puniti dalle leggi penali, nonché nei casi di infrazioni ai regolamenti in vigore.
Art. 24
I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.
È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno.
È vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità.
È altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente.
I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000.
I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concorso di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Art. 25
Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende esercenti. È ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizio provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori.
È fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari.
È inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
È vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati.
Art. 26
Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi (4).
Art. 27
È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Art. 28
È vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonché nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.
È inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona.
Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.
I trasgressori alle disposizioni del primo e secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000.
Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.
Art. 29
L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonché i loro arredi ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000.
La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato.
Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione.
Le aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno.
Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, sempreché le stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio in base agli accordi fra le aziende interessate.
Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.
Art. 30
È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.
È fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.
I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento (4).
Art. 31
Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio.
Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.
Art. 32
Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.
Il trasporto di queste persone potrà avere luogo, occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite.
La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti.
Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse, in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.
Art. 33
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite.
Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 450.000 (5).
Art. 34
La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci.
L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.
Art. 35
Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.
L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più grave.
TITOLO III
Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio
Artt. 36-37 ...omissis...
Art. 38
Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.
Art. 39 ...omissis...
Art. 40
Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 (6).
Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancata osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Artt. 41-46 ...omissis...
Art. 47
I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.
I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.
I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 (7).
Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazione di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.
Art. 48 ...omissis...
Art. 49
Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.
Art. 50
Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.
I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.
Art. 51
Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.
Art. 52
Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.
Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.
Art. 53
Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.
La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.
Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.
Artt. 54-60 ...omissis...
Art. 61
Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.
In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purché si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.
Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.
In tale caso è dovuta una indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.
Art. 62
Le disposizioni di cui agli articoli dal 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio, le opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.
Art. 63
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 a 51 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000 (8).
I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000.
Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.
Artt. 64-70 ...omissis...
TITOLO VII - Attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti. Applicazione delle relative sanzioni e devoluzione dei proventi
Capo I - Generalità
Art. 71
La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale.
In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.
Al suddetto personale delle ferrovie compete pure, in aggiunta al personale di cui all'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, la constatazione e la relativa verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello.
Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge.
Per le ferrovie in concessione l'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria spetta inoltre ai funzionari della M.C.T.C.
addetti alla vigilanza nonché ai funzionari dei competenti organi delle regioni e degli enti locali territoriali secondo le rispettive attribuzioni.
Capo II - Procedura per l'applicazione delle sanzioni penali
Art. 72
Nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena della sanzione amministrativa, il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa (9).
Per le infrazioni alle disposizioni sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui al comma undicesimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, l'importo della oblazione è quello previsto dallo stesso testo unico.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di contravvenzione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Art. 73
La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al trasgressore.
Salvo il caso che questi addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore chiede che vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore stesso.
Art. 74
Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi del relativo verbale, entro novanta giorni dall'accertamento, al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa ad un passaggio a livello da un conducente di veicolo munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.
Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato la contravvenzione.
Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.
Dalla notificazione decorre per il trasgressore il termine previsto dal terzo comma del precedente articolo 72 per effettuare l'eventuale oblazione. Entro lo stesso termine la persona alla quale sono stati notificati gli estremi del verbale può chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
Salvo, comunque, il disposto dell'art. 162 del codice penale, la notificazione non è obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile d'ufficio, ovvero riguardi una persona che non risiede in Italia.
Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del codice penale.
Art. 75
Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo l'oblazione, il verbale viene trasmesso al pretore, ai sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
Art. 76
Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto, il pretore pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo che nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del codice di procedura penale.
Art. 77 ...omissis...
Capo III - Procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 78
Il presente capo contiene le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento di somme, previste per le infrazioni alle presenti norme, escluse quelle sull'attraversamento dei passaggi a livello di cui ai commi nono e decimo dell'art. 15 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le quali sono da osservarsi le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 79
Qualora le infrazioni siano commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere l'infrazione è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Per tutte le infrazioni, l'obbligazione di pagare le somme dovute non si trasmette agli eredi.
Art. 80
È ammesso il pagamento immediato nelle mani di chi constata l'infrazione e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, salvo il disposto degli articoli 23 e 29 delle presenti norme, di una somma in misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione stabilita per l'infrazione commessa.
Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, può provvedersi ad esso anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, con le modalità indicate nel verbale di accertamento dell'infrazione, entro sessanta giorni dalla contestazione.
Art. 81
L'infrazione deve essere, in quanto possibile, contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alle persone che siano obbligate in solido al pagamento della somma dovuta per l'infrazione stessa.
Salvo il caso del pagamento immediato in misura ridotta con effetto liberatorio, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario verbale, contenente anche le dichiarazioni che il trasgressore ed eventualmente le persone obbligate in solido chiedano vi siano inserite. Copia di detto verbale deve essere consegnata al trasgressore e alle persone suddette.
Art. 82
Se non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, gli estremi del relativo verbale devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Alla notificazione si provvede a mezzo posta con le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio dal quale dipende chi ha accertato l'infrazione.
Per le constatazioni e le relative verbalizzazioni effettuate dal personale delle ferrovie in concessione, alla notificazione provvede il direttore o il responsabile dell'esercizio.
Dalla notificazione decorre il termine previsto dal secondo comma del precedente art. 80 per effettuare l'eventuale pagamento in misura ridotta. Entro lo stesso termine le persone alle quali sono stati notificati gli estremi del verbale possono chiedere che siano allegate al verbale stesso le proprie dichiarazioni.
Le spese di notificazione vanno aggiunte alla somma dovuta per sanzione amministrativa.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per le persone nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Art. 83
Qualora non abbia avuto luogo il pagamento con effetto liberatorio, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni viene trasmesso al direttore compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e al direttore del competente ufficio della M.C.T.C. o agli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, per le ferrovie in concessione.
L'organo territorialmente competente è quello del luogo ove è stata constatata l'infrazione.
Se ricorre l'ipotesi contemplata nel successivo art. 86, il rapporto è invece trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato.
Nel caso di cui al comma precedente, come pure ogni qualvolta l'infrazione riguardi persone che non risiedono in Italia, la notificazione non è obbligatoria, salva, comunque, la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna o del provvedimento ingiuntivo, una somma corrispondente al minimo della sanzione prevista.
Art. 84
Il direttore compartimentale delle F.S., il direttore dell'ufficio della M.C.T.C. o l'organo regionale, secondo la rispettiva competenza, se ritiene fondata la contestazione, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro il termine utile per il pagamento con effetto liberatorio, determina, con provvedimento motivato, l'importo della sanzione per l'infrazione commessa, entro i limiti stabiliti, minimo e massimo, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le somme eventualmente dovute per tasse e sopratasse o per il prezzo del biglietto di trasporto o per altro titolo e per le spese di notificazione, all'autore della infrazione e alle persone che siano obbligate in solido.
L'ordinanza-ingiunzione fissa un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento. Di tale pagamento l'interessato deve dare comunicazione, con gli estremi del versamento, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'organo che ha emesso l'ingiunzione.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Art. 85
Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata constatata l'infrazione, entro il termine prescritto per il pagamento.
L'esercizio dell'azione non sospende l'esecuzione forzata sui beni degli obbligati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre la sospensione per gravi motivi.
Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile.
Nei limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni (10), il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.
È inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Art. 86
Qualora l'esistenza di un reato dipenda da una infrazione per la quale sia prevista la sanzione amministrativa e per l'infrazione stessa non sia avvenuto il pagamento a norma degli articoli 80 e 84, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta infrazione e ad applicare con il provvedimento di condanna la sanzione stabilita per l'infrazione stessa.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la persona obbligata in solido con l'autore dell'infrazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalle presenti norme per l'infrazione.
Cessa la competenza del giudice penale in ordine all'infrazione non costituente reato se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
Per l'impugnabilità del provvedimento del giudice penale si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Art. 87
Salvo quanto previsto dal precedente art. 85, secondo comma, decorso inutilmente il termine prescritto per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del cinquanta per cento, effettuano il versamento delle somme riscosse ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi del precedente art. 86, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.
Il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione.
Art. 88
Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale, è devoluto allo Stato.
Il provento dei pagamenti in misura ridotta riscossi dagli altri soggetti di cui al precedente art. 71, nonché delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di cui all'art. 84 è devoluto alle aziende o alle amministrazioni di appartenenza dei soggetti o degli organi stessi.
TITOLO VIII - Obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione
Art. 89
Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio.
Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.
Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse.
Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 330.000 a lire 1.000.000 (11).
Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione.
Art. 90
L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C. per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.
Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.
La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.
Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.
Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della sanzione amministrativa che è fissata da lire 250.000 a lire 750.000 (11).
Art. 91
Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.
Fermo restando quanto disposto dall'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.
Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.
Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Art. 92
Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative (11):
1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da lire 250.000 a lire 750.000;
tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;
2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio da lire 100.000 a lire 300.000;
3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione da lire 100.000 a lire 300.000; b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da lire 330.000 a lire 1.000.000;
4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:
a) per la trasgressione ad una prima intimazione da lire 30.000 a lire 90.000; b) per la trasgressione ad una seconda intimazione da lire 100.000 a lire 300.000; c) per la trasgressione ad una terza intimazione da lire 300.000 a lire 900.000.
Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C.
e di competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.
Art. 93
Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio.
Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.
Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.
In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsabile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura o le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.
Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000 e, in caso di recidiva, da lire 200.000 a lire 600.000 (12).
Art. 94
Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente.
Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.
È ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale (13).
Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le sanzioni amministrative (14) di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale (15).
TITOLO IX - Determinazione degli organi competenti ad emanare norme regolamentari e disposizioni interne
Capo I - Disposizioni comuni
Art. 95
Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:
1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;
2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;
3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;
4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.
Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali (16).
Capo II - Disposizioni riguardanti le ferrovie dello Stato
Art. 96
Il direttore generale delle F.S. emana:
1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari emanate dal Ministro dei trasporti ai sensi del precedente art. 95 e in particolare quelle relative alle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;
2) le disposizioni interne riguardanti:
a) le prove e i collaudi necessari per l'accettazione e l'immissione in servizio delle locomotive e dei rotabili automotori anche se destinati a servizi di manovra o a servizi interni delle officine, nonché dei veicoli di ogni specie; b) le modalità e la frequenza delle visite di controllo agli impianti di sicurezza e segnalamento lungo le linee e nelle stazioni; c) le condizioni da osservare per l'esercizio degli impianti di trazione elettrica; d) l'illuminazione dei treni, delle stazioni e dei loro accessi nonché degli impianti e tratti di linea in relazione alle esigenze dell'esercizio e della sicurezza pubblica; e) l'esecuzione delle prove, delle visite e dei collaudi da effettuare sulle caldaie di qualunque tipo; f) le misure da adottare ai fini della sicurezza dell'esercizio durante lo svolgimento dei lavori lungo le linee e nelle stazioni; g) le condizioni da osservare per la composizione e la frenatura dei treni; h) la determinazione della velocità massima dei treni e delle locomotive isolate in relazione al tracciato delle linee o dei tratti di linea interessati, al materiale rotabile alla composizione dei convogli ed alle condizioni di frenatura; i) la condotta e la scorta dei treni; l) l'accesso sulle locomotive ed al posto di manovra dei rotabili automotori e dei veicoli pilota da parte di persone non addette alla condotta degli stessi; m) le attrezzature e le caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri; n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello e i servizi ai treni; o) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi o sussidiari di quelli ferroviari forzatamente sospesi o ridotti.
Artt. 97-99 ...omissis...
Capo III - Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione
Art. 100
Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:
1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;
2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;
3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;
4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e su sue parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;
5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del precedente art. 71;
7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari forzatamente sospesi;
8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi (17).
Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali.
I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.
In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali.
Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonché quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.
Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.
Art. 101
Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:
1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonché di quelli di cui al precedente art. 100;
2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C.
delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;
3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;
4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma;
5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma.
Art. 102
Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:
1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
2) le disposizioni interne riguardanti:
a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;
b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;
c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;
e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti della linea e delle stazioni;
f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il numero delle fermate;
g) l'ubicazione delle fermate;
h) le velocità ammesse e gli orari;
i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;
l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;
m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché per lo svolgimento delle relative operazioni;
n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.
Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere d) ed e), devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera f).
Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati.
TITOLO X - Disposizioni finali
Art. 103
Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo.
Art. 104 ...omissis...
(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Vedi, anche, il D.M. 5 giugno 1985.
(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) Le violazioni previste dal terzo comma del presente art. 19 sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura da lire cinquecentomila a lire tre milioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.
(4) Le violazioni previste dagli artt. 26 e 30 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura da lire cinquecentomila a lire tre milioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.
(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(6) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(7) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(8) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(9) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(10) La L. 24 dicembre 1975, n. 706, è stata abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(11) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(13) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(14) In origine «ammende».
(15) Vedi, ora, l'art. 6, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(16) Con D.M. 11 gennaio 1988 (Gazz. Uff. 2 marzo 1988, n. 51) sono state emanate le norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane.