D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione./Art. 6

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D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 564 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.


Testo in vigore dal: 15-11-1996

Art. 6.

Periodi di formazione professionale, studio e ricerca

e di inserimento nel mercato del lavoro


1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1.


          Nota all'art. 6:
           -  Per  il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si
         veda in nota all'art. 2.