Dei delitti e delle pene (1821)/XIII

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§ XIII.

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XII XIV
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§ XIII.

Processi e Prescrizioni.

Conosciute le prove, e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e i mezzi opportuni per giustificarsi; ma tempo così breve che non pregiudichi alla prontezza della pena, che abbiamo veduto essere uno de’ principali freni dei delitti. Un mal inteso amore dell’umanità sembra contrario a questa brevità di tempo; ma svanirà ogni dubbio, se si rifletta che i pericoli dell’innocenza crescono coi difetti della legislazione.

Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo sì alla difesa del reo, che alle prove dei delitti; e il giudice diverrebbe legislatore, [p. 45 modifica] s’egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga; ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l’incertezza della sorte di un cittadino, perchè l’oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l’esempio dell’impunità, e rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennare questi principii, perchè non può fissarsi un limite preciso che per una data legislazione, e nelle date circostanze di una società: aggiungerò solamente, che provata l’utilità delle pene moderate in una nazione, le leggi, che in proporzione dei delitti scemano o accrescono il tempo della prescrizione, o il tempo delle prove, formando così della carcere medesima o del volontario esilio una parte di pena, somministreranno una facile divisione di poche pene dolci per un gran numero di delitti.

Ma questi tempi non cresceranno nella esatta proporzione dell’atrocità de’ delitti, poichè la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità. Dovrà dunque scemarsi il tempo dell’esame, e crescere quello della prescrizione; il che parrebbe una contraddizione di quanto dissi, cioè, che possono darsi pene uguali a delitti disuguali, valutando il tempo della carcere, o della prescrizione, precedenti la sentenza, come una pena. Per ispiegare al lettore la mia idea; distinguo due classi di delitti: la [p. 46 modifica]prima è quella dei delitti atroci, e questa comincia dall’omicidio, e comprende tutte le ulteriori scelleraggini: la seconda è quella dei delitti minori. Questa distinzione ha il suo fondamento nella natura umana. La sicurezza della propria vita è un diritto di natura; la sicurezza dei beni è un diritto di società, il numero de’ motivi che spingon gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà, è di gran lunga minore al numero de’ motivi che per la naturale avidità di essere felici gli spingono a violare un diritto che non trovano ne’ loro cuori, ma nelle convenzioni della società. Le massima differenza di probabilità di queste due classi esige che si regolino con diversi principii. Nei delitti più atroci, perchè più rari, deve sminuirsi il tempo dell’esame per l’accrescimento della probabilità dell’innocenza del reo; e deve crescere il tempo della prescrizione, perchè dalla definitiva sentenza dell’innocenza o reità di un uomo dipende il togliere la lusinga della impunità, di cui il danno cresce coll’atrocità del delitto. Ma nei delitti minori, scemandosi la probabilità dell’innocenza del reo, deve crescere il tempo dell’esame, e scemandosi il danno dell’impunità, deve diminuirsi il tempo della prescrizione. Una tale distinzione di delitti in due classi non dovrebbe ammettersi, se altrettanto scemasse il danno dell’impunità, quanto cresce la probabilità del delitto. Riflettasi che un accusato di cui non consti nè l’innocenza, nè la reità, benchè liberato per mancanza di prove, può soggiacere per il medesimo delitto a nuova cattura e a nuovi esami, se emanano nuovi indizi [p. 47 modifica]indicati dalla legge, finchè non passi il tempo della prescrizione fissata al suo delitto. Tale è almeno il temperamento che sembrami opportuno per difendere e la sicurezza e la libertà de’ sudditi, essendo troppo facile che l’una non sia favorita a spese dell’altra, cosicchè questi due beni, che formano l’inalienabile ed ugual patrimonio di ogni cittadino, non sieno protetti e custoditi, l’uno dall’aperto o mascherato dispotismo, l’altro dalla turbolenta popolare anarchia.

Vi sono alcuni delitti che sono nel medesimo tempo frequenti nella società, e difficili a provarsi; e in questi la difficoltà della prova tien luogo della probabilità della innocenza, ed il danno della impunità essendo tanto meno valutabile, quanto la frequenza di questi delitti dipende da principii diversi dal pericolo dell’impunità, il tempo dell’esame e il tempo della prescrizione devono diminuirsi egualmente. Eppure gli adulterii, la greca libidine, che sono delitti di difficile prova, sono quelli che, secondo i principii ricevuti, ammettono le tiranniche presunzioni, le quasi prove, le semiprove, quasi che un uomo potesse essere seminnocente, o semireo, cioè semipunibile, e semiassolvibile, dove la tortura esercita il crudele suo impero nella persona dell’accusato, nei testimoni, e per fino in tutta la famiglia di un infelice, come con iniqua freddezza insegnano alcuni dottori che si danno ai giudici per norma e per legge.

In vista di questi principii strano parrà a chi non riflette che la ragione non è quasi mai [p. 48 modifica]stata la legislatrice delle nazioni, che i delitti o più atroci, o più oscuri e chimerici, cioè quelli de’ quali l’improbabilità è maggiore, sieno provati dalle congetture, e dalle prove più deboli ed equivoche; quasi che le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di trovare il delitto; quasi che di condannare un innocente non vi sia tanto maggior pericolo, quanto la probabilità dell’innocenza supera quella del reato.

Manca nella maggior parte degli uomini quel vigore, necessario egualmente per i grandi delitti che per le grandi virtù; per cui pare che gli uni vadano sempre contemporanei colle altre in quelle nazioni che più si sostengono per l’attività del governo e delle passioni cospiranti al pubblico bene, che per la massa loro, o la costante bontà delle leggi. In queste le passioni indebolite sembrano più atte a mantenere che a migliorare la forma di governo. Da ciò si cava una conseguenza importante, che non sempre in una nazione i grandi delitti provano il suo deperimento.