Vai al contenuto

Del riordinamento amministrativo del Regno (Carpi)/IX

Da Wikisource.
../VIII

IncludiIntestazione 12 luglio 2011 100% Storia

VIII
[p. 42 modifica]
IX.

Che le provincie, quali emersero in generale nel correre dei secoli per omogeneità di rapporti, di costumi, di tradizione, di clima e di struttura geodetica, di dati perimetri territoriali, siano il complemento della vita morale dei Comuni, ed anche di quelle esigenze sociali alle quali non potessero provvedere i singoli Comuni, e siano l’unico anello di congiunzione fra questi ultimi e lo Stato. Circostanze eccezionali possono consigliare qualche modificazione in più od in meno nella circoscrizione territoriale delle provincie, ma è sempre arduo il toccarvi senza il voto degli interessati. Tuttavolta può avvenire che il legislatore sia costretto per stringenti ragioni economico-amministrative di allargare qualche provincia a spese di altre vicine che non avessero peculiari ragioni di speciale esistenza, o [p. 43 modifica] di restringerne altre di smisurata estensione. Il primo caso si è verificato in Piemonte, ma non fu risolto definitivamente; il secondo può verificarsi nella bassa Italia ove vi sono provincie popolate da sette ad ottocento mila abitanti.

Tutti gli interessi morali e materiali che hanno tratto a molti Comuni, legati come dissi da antichi rapporti di sociabilità, debbono trovare nella rispettiva provincia largo sviluppo ed intelligente protezione. Si concedano pure larghe libertà amministrative alle provincie, e si lascino governare a loro talento tutte quelle bisogne alle quali debbono provvedere coi loro bilanci. La legge poi stabilisca delle norme generali per quei rami di amministrazione, altra volta governate dallo Stato, e che ora si potessero deferire alle provincie senza ledere gli interessi generali della nazione.

La legge Rattazzi, per ciò che concerne le provincie, abbastanza larga essa pure alla base, avrebbe bisogno, a mio subordinato avviso, consultate le istituzioni provinciali degli Stati annessi, di essenziali modificazioni nel senso di maggiore estensione e di minore tutela nelle attribuzioni amministrative. Sarebbe poi da ponderare se non vi si potesse introdurre una categoria di spese obbligatorie, a benefizio delle classi più umili della società, come fu imposto ai Comuni.

Pongasi mente peraltro che la predetta legge se contemplava l’istituzione dei Circondari in seno delle provincie, sacrifizio che si faceva, per quanto sembra, alle esigenze delle antiche provincie che si volevano sopprimere, tale misura non era considerata, come io credo, nella mente del legislatore che come espediente di transizione. [p. 44 modifica]

Dirò per ultimo come la soppressione dei Circondari e la reintegrazione delle antiche provincie con qualche rara modificazione territoriale, non può essere di qualche imbarazzo se non che in Piemonte, mentre in nessun altro paese d’Italia vi era traccia dei Circondari, nemmeno sotto l’aspetto di circoscrizioni giudiziarie pei Tribunali collegiali di prima istanza.

Anzi a questo proposito dirò apertamente come da uomini competenti, e distintissimi per ogni rapporto, dei paesi annessi, abbia sentito serie osservazioni critiche contro la creazione di parecchi Tribunali di prima istanza in una stessa provincia (antica denominazione), con grande dispendio delle pubbliche finanze senza vantaggi corrispondenti, ed anche questa profusione d’organi giudiziari, sopra cui non intendo porre giudizio, potrebbe attribuirsi alla necessità morale di propiziare i Circondari dell’antico Regno, i quali non sono altro che tante antiche provincie, che non si è creduto opportuno restringerle in poche senza favorirle di speciali vantaggi quantunque onerosissimi al tesoro. L’antico Regno contava 50 provincie sopra una popolazione di cinque milioni di abitanti! Da ciò la necessità di restringerle in minor numero, per raggiungere il quale scopo si ricorse all’espediente complicato di creare i Circondari. Ripeto che nessuno degli antichi Stati d’Italia, ora facenti parte del nuovo Regno, si trovava in tali condizioni, e sarebbe assurdo che per non semplificare il riordinamento degli antichi paesi della corona, si dovesse complicare con spreco di milioni quello dei paesi annessi. Sarebbe ancora di minor danno pecuniario e di minore imbarazzo amministrativo, il reintegrare le antiche 50 provincie del Piemonte, [p. 45 modifica] piuttosto che creare di getto tre o quattrocento Circondari nel rimanente della Penisola, col corteo di tre a quattromila nuovi impiegati con poco o niun lavoro. Se male mi appongo sono pronto a ricredermi ove altri me ne renda capace.

Tutte le discorse quistioni sono ardue, ma quello che supera infinitamente tutte le altre in importanza, tornerò a ripetere, è quella delle Regioni. Piuttosto che il Parlamento dovesse correre pericolo di prendere qualche funesta determinazione relativamente alle Regioni, sotto l’impero di prepotenti fatti nei solenni momenti che corrono, è da desiderarsi che si soprassieda. Il verbo d’Italia si annuncia dal Roveto ardente: non è forse necessario pronunciarne immediatamente il supremo decalogo, quando nel frastuono degli ancora agitati elementi dovessero riportarne jattura la unità e la forza dello Stato.


Mentre questo scritto era in corso di stampa comparve nella Gazzetta Ufficiale del Regno N. 224 la relazione del Ministro d’Agricoltura e Commercio a S. M., colla quale espone le proprie vedute sui bisogni dell’agricoltura, dell’industria e del commercio, e sui mezzi per farli paghi. Tale relazione è senza dubbio molto importante, ed alcune idee coincidono con singolare precisione a quelle da me espresse, se non che mi permetterei insistere pel Consiglio generale elettivo speciale di agricoltura nel modo da me tracciato, a preferenza di quanto accenna il Ministro, di inviati delle Camere d’industria e di commercio — che di agricoltura non hanno che l’inutile nome — ; insisterei per l’iniziativa e l’aperta cooperazione diretta del governo, per tutto ciò che ha tratto all’agricoltura. Inoltre ai grandi lavori e alle opere d’arte, meritano [p. 46 modifica] grande attenzione, in vantaggio dell’agricoltura, le quistioni economico-fiscali relative al ferro e al sale, e tutti que’ provvedimenti che giovino a far sorgere e sviluppare il credito agrario, da non confondersi col fondiario. Il credito agrario non può ottenersi spontaneo che mediante provvide leggi e la parità di condizione tra il credito civile e il credito commerciale. Intanto potrebbe esservi destinata una sezione della Banca nazionale e delle sue succursali, con larghezza, e mediante cautele speciali.