Disegno di legge di stabilità 2016

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2015 diritto diritto Disegno di legge di stabilità 2016 Intestazione 13 novembre 2015 25% Da definire

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DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2016

Titolo I

Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell’allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Gestioni previdenziali)

1. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale

assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;
c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già

iscritti al soppresso ENPALS.

Titolo II

Misure per la crescita

Capo I Riduzione della pressione fiscale

Art. 3

(Eliminazione aumenti accise e IVA)

1. Il comma 430 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

2. Nel comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole “di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore

punto percentuale dal 1 gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti “di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017”;

b) alla lettera b) le parole “di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore

punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti “di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018”;

c) nella lettera c) le parole “700 milioni per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti “350 milioni

per l’anno 2018”.

3. Nel comma 632 dell’articolo 1 delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da “con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” fino alla fine sono soppresse.

Art. 4

(Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli)

1. All’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) al comma 5 il secondo periodo è abrogato;
b) il comma 8-bis è abrogato;
c) al comma 13-bis le parole: “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio

del 14 ottobre”;

2. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 l’ultimo periodo è abrogato.

3. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre

2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile.

A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile”

sono sostituite dalle seguenti: “a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. Il presupposto impositivo della TASI è il

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

c) al comma 677 al terzo periodo le parole: “e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “, 2015 e

2016” e le parole da “a condizione che” fino alla fine del periodo sono soppresse;

d) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.”;

e) al comma 681, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel caso in cui l'unità immobiliare

è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”;

f) al comma 688 le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del

14 ottobre”.

5. Il comma 15-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 è sostituito dal seguente: “L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.”.

6. Al fine di tenere conto dell’esenzione di cui al presente articolo prevista per l’IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli, all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “A decorrere

dall’anno 2016 la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.668,09 milioni di euro.”. Il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall’anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui”;

b) al comma 380-ter, lettera b), le parole: “per gli anni 2015 e successivi”, sono sostituite dalle

parole: “per l’anno 2015, entro il 30 aprile per l’anno 2016 ed entro 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi”;

c) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) con il decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”;

d) al comma 380-quater:
1) dopo le parole “20 per cento” sono aggiunte le seguenti: “, per l’anno 2015, il 30 per

cento per l’anno 2016, il 40 per cento per l’anno 2017 e il 55 per cento per l’anno 2018”;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per l’anno 2016, sono assunti a riferimento

i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.”;

3) le parole “per l’anno 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite da “per gli anni 2015 e

2016”;

e) dopo il comma 380-quinquies sono aggiunti i seguenti: “380-sexies. Con il medesimo

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l’incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015. 380- septies. A decorrere dall’anno 2016 l’ammontare del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:

a) delle Regioni Siciliana e Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima

dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015;

b) delle Regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è

determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2015. 380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune.”.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, per i comuni delle regioni a statuto speciale FriuliVenezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 79,525 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.

8. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 50. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

9. A far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 9 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 9.

11. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 10 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

12. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 11, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorrere dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 10 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

13. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è abrogato.

14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 è sospeso il potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 e alla maggiorazione TASI di cui all’articolo 1, comma 677, ultimo periodo, della legge n. 147 del 2013, come introdotto dal comma 4, lettera c), nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 5 (Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca) 1. All’articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “27,5 per cento” sono sostituite dalle parole: a) "24,5 per cento" a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) "24 per cento" a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

2. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, le parole: “dell’1,375 per cento” sono sostituite dalle parole:

a) “dell’1,225 per cento” a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2015 b) "dell’1,20 per cento” a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.


3. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all’emergenza immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato fino al 2,4 % e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

4. Qualora non si verificassero le condizioni di cui al comma 3, per l’anno 2017 l’incremento dell’aliquota IVA di cui all’articolo 1, comma 718, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 3 della presente legge, è ulteriormente ridotto di 0,375 punti percentuali e, per l’anno 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 171,7 milioni di euro per l'anno 2018; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all’articolo 58, comma 2 e 68, comma 3 del citato testo unico non si applica ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3:

1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
2) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) i soggetti che

esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

b) all’articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole «e le imprese agricole» e le parole “e

all’estensione dei terreni” sono soppresse;

c) all’articolo 9:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente “Determinazione del valore della produzione

netta per alcuni soggetti del settore agricolo”.

2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), e per»

sono soppresse.

d) all’articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole «, ovvero derivante da imprese agricole

esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;

e) all’articolo 45, il comma 1 è abrogato.

7. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.

8. Le disposizioni del comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Art. 6 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili) 1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 14, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

b) nell’articolo 15, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre

2016”;

c) nell’articolo 16, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

“31 dicembre 2016”.

2. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro.

3. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sono usufruibili, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Art. 7

(Ammortamenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato 3 della presente legge.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 1 e 2.

5. Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: “non superiore ad un decimo” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore ad un quinto”.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Art. 8

(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;
b) al comma 57, dopo la lettera d), è inserita le seguente lettera: “d-bis) i soggetti che nell’anno

precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”;

c) al comma 65 le parole “e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è

ridotto di un terzo” sono sostituite dalle seguenti “e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento”;

d) il comma 77 è sostituito dal seguente: “77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei

precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”.

2. L’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche operate dalla lettera c) del comma 1.

Art. 9

(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni dei commi da 1 a 6, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del quarto comma dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del primo periodo , è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 4 soggette all’imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole “di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625” sono sostituite dalle seguenti “di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250”

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

9. L’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del

decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L’obbligo di cui al periodo precedente non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’articolo 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all’articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74 ovvero dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

(a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto

dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

(b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto

dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

(c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per le vendita del bene pignorato sia andata

deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.”.

10.Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Le altre modifiche apportate dal presente articolo al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l’applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.

11. All’articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”. Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Art. 10

(Riduzione canone RAI)

Per l’anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100.

2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La detenzione o l'utilizzo di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto.”

b) all’articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”;

c) all’articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

“Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene previo distinto addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica.”.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini, criteri e modalità per il pagamento e il riversamento all’erario dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per la rateizzazione del canone, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 4, nonché le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo e la disciplina transitoria. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al precedente periodo, si applicano, rispettivamente, gli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 è autorizzato lo scambio e l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

5. Le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale rilasciate dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica si intendono estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo, salvo contraria manifestazione di volontà dell’utente.

6. In caso di morosità e inadempimento del pagamento del canone, il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica non è tenuto all’anticipazione del pagamento.

7. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare.

8. In relazione a quanto previsto dal comma 292 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’eventuale maggior importo, derivante dalle disposizioni del presente articolo – rispetto alla valutazione di euro 87.050.000 a decorrere dall’anno 2017 – di cui devono essere ridotte le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, affluisce al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Capo II

Lavoro, merito e Italia nel mondo

Art. 11

(Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,8

milioni di euro per l’anno 2018, 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017, 7,2

milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milione di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

3. L’esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Art. 12

(Regime fiscale dei premi di produttività)

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

2. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dal presente articolo, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.

3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui al comma 7. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5.

7. Il limite di cui al comma 1 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 6.

8. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19861986, n. 917 sono apportate le seguenti mo difiche:

a) al comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) l'utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari indicati nell’articolo 12 delle opere e

dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

3) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 2 e del comma 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere

e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Art. 13

(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le

aziende sequestrate e confiscate) 1. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull’utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2015, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l’efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 le risorse previste nell’ambito dei Programmi UE 2014/2020 “Governance e capacità istituzionale” e “Legalità”, nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.

3. Nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace valorizzazione dei predetti beni.

4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario e l’accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 4 sono utilizzate per alimentare: a) nella misura di 3 milioni di euro annui un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 4, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 4;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l’erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

6. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 5, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l’avente diritto, quale condizione per la restituzione dell’azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 5, lettera a), a seguito dell’eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Art. 14

(Misure per lavoratori autonomi)

1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016.

2. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

Art. 15

(Merito)

1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro nell’anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l’eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica

secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientificodisciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individualenei cinque anni precedenti alla procedura;

b) le procedure per l’individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle

università ;

c) l’individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di

studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;

e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la

seconda fascia, e i criteri per l’individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;

f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta

dei professori universitari , all’esito delle procedure di cui al comma 2, e l’eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio dei medesimi professori;

g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all’esito delle

procedure di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo cambino sede universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.

5. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

Art. 16

(Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione)

1. Nell’ottica di favorire il ricambio generazionale e l’immissione nella Pubblica Amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori universitari previsto agli articoli 15 e 17 della presente legge, le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle pubbliche amministrazioni interessate sono prioritariamente finalizzate all’assunzione annua di 60 dirigenti mediante apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell’amministrazione nonché di venti avvocati dello Stato e venti procuratori dello Stato.

2. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, vacanti alla data del 15 ottobre 2015 e non coperti alla data del 31 dicembre 2015, tenendo, comunque, conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio, del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco o aspettativa per altro incarico presso una diversa amministrazione.

3. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

4. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 2 il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, del Servizio sanitario nazionale. E’ escluso altresì il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

5. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Le predette facoltà sono fissate, per il personale di qualifiche dirigenziali, al 50 per cento per il 2016, all’80 per cento per il 2017 ed al 100 per cento per il 2018. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Il comma 5- quater dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

7.

8. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

9. All’art.4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono soppresse le parole: “e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”.

10. Nelle more dei processi di riordino previsti dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124, a decorrere dal 1 gennaio 2016 lo stanziamento per il personale, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono ridotte in misura pari al 10 % rispetto allo stanziamento dell’anno 2015.

11. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le indennità stanziate per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 sono ridotte del 10 % rispetto alle indennità stanziate nel 2015.

12. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quelle prescritte dai commi 10 e 11, queste si intendono già adempiute.

13. All’articolo 4 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “nei cinque anni 2010-2014” sono aggiunte le seguenti “e nel triennio 2016-2018” e le parole da “, comma 102” alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”; b) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: “E’ altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l’anno 2016, di euro 4.638.414 per l’anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall’anno 2018”. 14. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell’anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l’anno 2016, di euro 25.043.700 per l’anno 2017, di euro 27.387.210 per l’anno 2018, di euro 27.926.016 per l’anno 2019, di euro 35.423.877 per l’anno 2020, di euro 35.632.851 per l’anno 2021 di euro 36.273.804 per l’anno 2022, di euro 37.021.584 per l’anno 2023, di euro 37.662.540 per l’anno 2024 e di euro 38.410.320 a decorrere dall’anno 2025.

Art. 17

(Università)

1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l’anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 20 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

2. L’assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.

4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole da “A decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2015” e dopo il terzo periodo è inserito il seguente “ A decorrere dall’anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, di 70 milioni per l’anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall’anno 2020.

Art. 18

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al

sistema pensionistico) 1. A seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell’alinea del comma 2 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l’anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l’anno 2018, 583,3 milioni di euro per l’anno 2019, 294,1 milioni di euro per l’anno 2020, 138,0 milioni di euro per l’anno 2021, 73,0 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l’anno 2020, 89,0 milioni di euro per l’anno 2021, 69,0 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede quanto a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 69 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 235 della legge n. 228 del 2012 l’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l’anno 2016, 369,9 milioni di euro per l’anno 2017, 79,7 milioni di euro per l’anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l’anno 2019.

2. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai

sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai ventiquattro mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di 10.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di

stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

3. Per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 2.

4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 2, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 2 e 7, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dai commi da 2 a 4.

6. I dati rilevati nell’ambito del monitoraggio svolto dall’INPS ai sensi del comma 5 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147. All’articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, dopo le parole “Ministro del lavoro e delle politiche sociali,” di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,” e le parole “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”.

7. I benefìci di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.593 milioni di euro per l’anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l’anno 2018, 841,3 milioni di euro per l’anno 2019, 465,1 milioni di euro per l’anno 2020, 245 milioni di euro per l’anno 2021, 114 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 1 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotto per 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.

9. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 del presente articolo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 1 e 8 del presente articolo è ridotta di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 215,7 milioni di euro per l’anno 2019, 100 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro nell’anno 2023.

Art. 19

(Opzione donna, invecchiamento attivo e no tax area pensionati)

1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l’anno 2016 e di 49 milioni di euro per l’anno 2017.

2. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall’INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all’accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma pari a 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e a 60 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e a 60 milioni di euro per l’anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all’INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

3. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea le parole “Per il triennio 2014-2016” sono sostituite dalle seguenti:

“Per il periodo 2014-2018”;

b) alla lettera e) le parole “per ciascuno degli anni 2015 e 2016” sono sostituite

dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.

4. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo:

a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24

dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni di euro per l’anno 2018;

b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è

ridotto di 140 milioni di euro per l’anno 2017, 110 milioni di euro per l’anno 2018, 76 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per l’anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni.

5. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3:
1) nella lettera a), le parole “1.725 euro” e “7.500 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle

seguenti: “1.783 euro” e “7.750euro”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e

l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;”;

b) nel comma 4:
1) nella lettera a), le parole “1.783 euro” e “7.750 euro” sono sostituite, rispettivamente, dalle

seguenti: “1.880 euro” e “8.000 euro”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e

l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;”.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 20

(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)

1. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni.

Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

2. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, commi 315-316, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.

Art. 21 (Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore strategico della cultura) 1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: “tre” è eliminata;
b) le parole: “nella misura del:” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 65 per cento delle

erogazioni effettuate.” e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono eliminati.

2. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2017, 3,9 milioni di euro per l’anno 2018, 11,7 milioni di euro per l’anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

3. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

4. E’ autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell’arte.

5. Il personale di cui al precedente comma è assunto, in deroga all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell’ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al precedente comma in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell’Area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.

6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi ed i relativi oneri.

7. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 327, lettera b), al numero 1, dopo la parola: “nazionale” sono aggiunte le parole: “e

internazionale” e il numero 2 è soppresso; alla lettera c), al numero 1, le parole: “l’introduzione e acquisizione” sono sostituite dalle seguenti: “l’acquisizione e la sostituzione”;

b) il comma 328 è soppresso;
c) al comma 335, la parola: “girati” è sostituita dalla parola: “realizzati”.

8. All’articolo 8, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: “e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015” sono sostituite

dalle seguenti: “, 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”;

b) al comma 4, le parole comprese tra: “rispettivamente” e: “comma 2” sono sostituite dalle

seguenti: “a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2”.

9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

10. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui dall’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

Art. 22

(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)

1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata “Capitale europea della cultura” per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, 6 milioni di euro per l’anno 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 9 milioni di euro per l’anno 2019. L’individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

2. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere dall’anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 28 4. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all’elenco n. XX allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.340.000 annui a decorrere dall’anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata.

5. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, così come modificato dall'articolo 1, comma 282, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite da: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

6. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 23

(Italia nel mondo)

1. Per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziatiulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2016.

2. Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120.000.000 per l’anno 2016, di euro 240.000.000 per l’anno 2017 e di euro 360.000.000 a decorrere dall’anno 2018.

Titolo III

Misure per il disagio

Art. 24

(Lotta alla povertà)

1.Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, i quali costituiscono i limiti di spesa ai fini dell’attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

2.Per l’anno 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma: a. avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell’adozione del Piano di cui al comma 1, all’avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l’anno 2016;

b. fermo restando quanto stabilito dall’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148, all’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 relativa all’assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate, a decorrere dall’anno 2016, le risorse stanziate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l’anno 2016 tali risorse sono destinate all’intervento di cui al comma 2, lettera a). Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro per l’anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.

5. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

6. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato “Fondo per il contrasto della povertà educativa”, alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell’ambito della propria attività istituzionale.

7. Con Protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi. Con il Protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 6.

8. Agli enti di cui al comma 6, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 6, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa di cui al comma 7. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 8 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

10. All’articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».

Art. 25

(Dopo di noi, non autosufficienze e adozioni internazionali)

1. È istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure, anche fiscali, per l’utilizzazione del Fondo.

2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio.

4. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. 5. All’articolo 1, comma 1250, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali” sono soppresse. All’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, le parole: “-Dipartimento per le politiche della famiglia” sono soppresse.

Titolo IV

Misure per l’emergenza

Art. 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza)

1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entratenel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

4. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

5. l finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1. l contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile.

6. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l’andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l’importo dei finanziamenti di cui al presente articolo che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 2.

7. Le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 2, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo V

(Esigenze indifferibili)

Art. 27

(Esigenze indifferibili)

1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. I predetti oneri non possono eccedere, a decorrere dal 2016, il 65 per cento della spesa sostenuta al 31 dicembre 2014 per la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 5 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

5. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all’individuazione del numero e della composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, le risorse di cui ai commi 1 e 3, possono essere corrisposte ai sensi dell’articolo 2, comma 35, primo e secondo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali.

6. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dal 1° gennaio 2016 è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l’impiego di un contingente pari a 3.000 unità. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

7.Al fine di assicurare gli interventi connessi allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e quelli conseguenti ad esigenze di sicurezza di specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui al comma 6 è incrementato di 1000 unità dal 1° gennaio 2016 fino al 30 novembre 2016, e di ulteriori 500 unità dal 1° gennaio 2016 fino al 30 giugno 2016. 8.L’impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dei successivi commi 9 e 10.

9.Ai fini dell’attuazione del comma 6, è autorizzata, per gli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la spesa di euro 57.900.000 per l’anno 2016, con specifica destinazione di euro 56.400.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 1.500.000 per il personale di cui al comma 75 e, per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro 10.000.000 per l’anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della Regione Campania per l’anno 2016.

10.Ai fini dell’attuazione del comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 22.100.000 per l’anno 2016, con specifica destinazione di euro 21.800.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell’articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 11. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

13. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall’Unione europea, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato “Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali”. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016.

14. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Titolo VI

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

Capo I

Efficientamento della spesa per acquisti

Art. 28

(Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

1. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: “E’ fatta salva la possibilità di” a: “che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” sono sostituite dalle seguenti: “E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma”.

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 449, dopo le parole: “le istituzioni universitarie,” sono aggiunte le

seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;

b) al comma 450 dopo le parole “delle istituzioni universitarie,” sono aggiunte le

seguenti: “nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

3. All’articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: “, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25,” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33”.

4. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 225, le parole: “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25” sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33” e le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “medesime stazioni appaltanti”;

b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “ e comunque quanto

previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip”.

5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. All’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola “Conferenza”, le parole “permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalla parola “unificata”;

b) le parole: “l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture” sono sostituite dalle parole: “l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”;

c) dopo le parole: “gli enti regionali,” sono aggiunte le seguenti: “gli enti locali di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”;

d) le parole: “di cui al periodo precedente, l’Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle parole: “di cui al periodo precedente, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”.

7. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3 della legge

23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,”;

b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.

8. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Dal 1° luglio 2007,” sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi”, sono aggiunte le

seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro e”;

c) al secondo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi di importo”,

sono aggiunte le seguenti: “pari o superiore a 1.000 euro e”.

9. All’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “per l’acquisto di beni e servizi”, sono aggiunte le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro”.

10. All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “ Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione”.

11. Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1.000.000,00 euro.

Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L’aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo Tecnico dei Soggetti di cui all’articolo 9, comma2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

E’ abrogato l’articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

12. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle Società è da intendersi come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell’esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell’utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell’azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l’utile distribuibile non risulti capiente.

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all’attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

14. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l’elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi forniti dall’Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorità medesima.

15. All’articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014 2014, n. 66 le parole da: “nelle more del perfezionamento” fino a “la predetta Autorità,“ sono sostituite dalle seguenti: ”l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ”.

16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Art. 29 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi relativi all’information e communication technology delle pubbliche amministrazioni) istruttoria in corso

Capo II Efficientamento della spesa sanitaria Art. 30

(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche)

1. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano le procedure per conseguire miglioramentinella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Livelli essenziali di assistenza.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2014, n. 265, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente sul proprio sito internet il bilancio d’esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui dall’articolo 4, comma 4, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 38 189 e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

4. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta nominato, ai sensi dell’articolo 2, commi 79 e 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, le Aziende ospedaliere (AO), le Aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 16, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE)

consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 6;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la

metodologia prevista dal decreto di cui al comma 6.

5. In sede di prima applicazione, per l’anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell’articolo2, commi 79 e 83 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazione, della legge 29 novembre 2007, n.222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4 lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al IV trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 6; per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all’anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 6.

6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 9 e 10.

7. Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

8. Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 presentano alla Regione, entro i novanta giorni successivi all’emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell’equilibrio economicofinanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all’adeguamento dell’offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.

9. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato.

10. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l’attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento di Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni e ai sensi dell’articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l’eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico finanziario e di miglioramento dell’erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei Tavoli tecnicidi cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) e dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze nell’ambito dell’attività di monitoraggio ed affiancamentonell’attuazione del piano di rientro regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto all’articolo 2, commi 77 e 86, della legge 191/2009, al fine di garantire l’equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 4 e 5, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), punto i) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271) verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l’avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di approvazione e l’importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.

12. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 9 e 10 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

13. La regione, ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, verifica trimestralmente l’adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 9 e 10 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 11, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa la regione ovvero il Commissario ad acta, ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell’ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica sul proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.

14. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in caso di mancata approvazione del piano di rientro da parte dell’ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.

15. A decorrere dal 2017, le disposizioni del presente articolo, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 16 primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presidi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

16. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l’individuazione da parte delle Regioni delle aziende, dei presidi e degli enti di cui al comma 15, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016, vengono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l’equilibrio della gestione dei presidi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, commi 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

17. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che nel biennio antecedente all’entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 31

(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario

nazionale)

1. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

2. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale. 3. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

4. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale. 5. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell’articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base

dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Age.Na.S. e

dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di

valutazione tecnica multidimensionale nel Programma Nazionale di HTA

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti

delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l’utilizzo da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all’adozione e all’introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

Art. 32

(Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno

sanitario nazionale standard per l’anno 2016) 1. In attuazione dell’articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l’Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 556 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e dall’articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

2. La definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al comma 7. L’articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.

3. Per l’attuazione del comma 1, per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di 800 milioni, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L’erogazione della quota è condizionata all’approvazione del provvedimento di cui al comma 1.

4. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l’efficacia e l’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Ssn nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), anche in relazione all’evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn”, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da quindiciesperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’ISS, uno dall’Agenas, uno da AIFA, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del Presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio Superiore di Sanità, delle Società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

5. La Commissione di cui al comma 4, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività:

- procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di

assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;

- acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;

- per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e l’individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (HealthTecnologyAssessment) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;

- valuta l’impatto economico delle modifiche ai livelli essenziali di assistenza;
- valuta le richieste provenienti da strutture del Ssn, di autorizzazione all’esecuzione di

prestazioni innovative nell’ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Sulla base dell’attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

7. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l’appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da pubblicare in Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei Conti.

8. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 4è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.

9. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell’ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.

10. Per le attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.

11. Gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo ammontano ad euro 1 milione. 12. Al comma 3 dell’articolo 54, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dopo le parole “Consiglio dei Ministri,” sono aggiunte le seguenti “su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,”

13. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 4, è abrogato il comma 10 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, è soppressa la lettera a);
b) all’articolo 3, comma 1,
i. alla lettera a), la parola “sessantadue” è sostituita dalla seguente: “cinquantanove”;
ii. alla lettera b), la parola “quattro” è sostituita dalla seguente: “due”;
iii. alla lettera n), la parola “trentanove” è sostituita dalla seguente: “trentaquattro”;
c) all’allegato 1, il punto 22 è soppresso.

14. Il livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’articolo 9- septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

Capo III

Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche

Art. 33

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)

1. A decorrere dall’anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell’elenco n. … , allegato alla presente legge.

2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l’importo di euro 23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nella allegata tabella n. 1.

3. Nell’ambito del programma “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni a decorrere dall’anno 2016.

5. L’articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

6. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 666.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l’anno 2017, di 410.985.329 euro per l’anno 2018 e di 387.985.329 a decorrere dall'anno 2019.

8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sostituire le parole “27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro, con le seguenti: “17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro”.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull’autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo “Convergenza”.

10. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall’articolo 23, comma 45, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.

11. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 48 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 60 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,183 per cento.

12. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso l’attuazione delle misure previste dall’articolo 28 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata), da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.

13. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.

14. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4 milioni di euro per l’anno 2016.

15. All’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

“I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso

ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differente dall’edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia, istanza di autorizzazione all’impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento”.

16. All’articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al primo periodo le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre

2016»;

d) al secondo periodo le parole «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28

febbraio 2016»;

17. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 2016”;

b) al comma 3 dopo le parole “15 per cento” sono aggiunte le seguenti “per l’anno 2015 e del 20 percento per l’anno 2016”.

18. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per l'anno 2016 e a 2.700.528 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. Alla tariffa dei diritti consolari di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni I, IV e VII, eccetti quello previsto dall’articolo 7-bis,

sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all’importo intero superiore;

b) gli importi dei diritti fissi di cui alle Sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con

arrotondamento all’importo intero superiore;

c) all’articolo 29 è aggiunta in fine la seguente voce: “visto nazionale (tipo D) per motivi di studio:

euro 50”; d) gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati.

20. Le maggiori entrate rispetto all’esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 19 pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 rimangono acquisite all’entrata e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

21. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-18 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell’articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l’anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all’entrata e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

22. La spesa relativa al trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, di cui alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, è ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

23. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

24. Le risorse finanziarie degli ex IRRE confluite nel bilancio dell’INDIRE, relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l’anno 2016, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.

25. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

26. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l’esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul “Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari” per l'esercizio finanziario 2016.

27. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.

29. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

30. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 296, del 2006, sono ridotte di 3.765.800 di euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.

31. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

32. All’articolo1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo le parole “a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017” sono sostituite

dalle seguenti: “a 300 milioni di euro nell’anno 2016 e a 100 milioni nell’anno 2017”;

- il secondo periodo è così sostituito “A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati

all'entrata del bilancio dello Stato e non si da luogo a riassegnazione”;

- al terzo periodo le parole “e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017”

sono sostituite dalle seguenti ”e di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e 100 milioni per l’anno 2017”.

33. All’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) la parola “libri” è sostituita dalle seguenti: ”giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle

agenzie di stampa, libri e periodici”;

b) dopo le parole “codice ISBN” sono aggiunte le seguenti “o ISSN”.

34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

35. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016, 13 milioni di euro per l’anno 2017 e 15 milioni di euro per l’anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

36. All’onere derivante dal comma precedente si provvede: a) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2016 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 , n. 98;

b) quanto a 10,4 milioni di euro per l’anno 2017 e quanto a 10,4 milioni di euro per l’anno 2018

mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all’erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133, della legge 13 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 2,6 milioni di euro per l’anno 2017 e quanto a 4,6 milioni di euro per l’anno 2018,

mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

37. Nelle more del completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e dell’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell’amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazionee al Ministro dell’economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l’approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, e rimane efficace fino all’adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 e l’adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Al fine di razionalizzare e aumentare l’efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l’accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e la Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare s.r.l. (SGFA) sono incorporate, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l’Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

39. L’Istituto subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 38, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015, è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al CCNL applicato dallo stesso. L’inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 40, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l’allineamento ai livelli retributivi del CCNL applicato dall’ISMEA. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale viene corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società di cui al comma 38 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi della società di cui al comma 38 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Agli stessi non sono dovuti ulteriori compensi quali indennità di fine mandato o di anticipata cessazione della carica, anche se contrattualmente previsti. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

40. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 41. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all’accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l’internazionalizzazione, la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari e delle start-up e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell’andamento congiunturale dell’economia agricola e agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell’Istituto e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 39, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all’adozione del bilancio di chiusura della società di cui al comma 38 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell’Istituto, e adotta lo statuto dell’Istituto.

41. Il commissario di cui al comma 40 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e subcommissari non può comunque eccedere il 50 per cento della a spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 45 a 50. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell’Istituto.

42. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 43, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l’Istituto versa annualmente all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.

43. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera

a), l’Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per

l’anno 2016, obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui all’articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al venti per cento di quelle sostenute nell’esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l’applicazione dei limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello Statuto della suddetta Associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.

45. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’Osservatorio per i servizi pubblici locali opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno definite le modalità organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio.

46. Al fine di migliorare i saldi della finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell’energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, è trasformata in ente pubblico economico, denominato “Cassa per i servizi energetici e ambientali” (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell’ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e riversata all’entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell’ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell’ente in misura non superiore a 60 unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni dell’ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all’interno dell’ente e non agevolmente acquisibili all’esterno, viene considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

47. All’articolo 23-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, sono individuati indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare tre fasce di classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, codice civile, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.”;

48. Il decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all’adozione del decreto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge.

49. I commi 4 e 5-bis dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, son abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente legge.

50. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione

dell’incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché

agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. 51. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 50, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Titolo VII

Enti territoriali e locali

Art. 34

(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome)

1. Le Regioni e le Province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica della presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni e Province autonome medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli Regioni e Province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa Intesa con ciascuna delle stesse. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo e dell’articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019» .

3. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 2 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l’anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata Intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 1.

4.Ai fini della riduzione del debito, nell’anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nella tabella 2 allegata alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui all’articolo 35.

5.Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 4. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

Art. 35

(Declinazione del Pareggio di bilancio degli enti territoriali)

1. A decorrere dall’anno 2016 cessano di avere applicazione l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 483 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi16,17 e 18.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.

5. A decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 3 come declinato al comma 4. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

6. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito

dell’articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite

mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n.104;

c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L’esclusione di cui al presente comma non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 3, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Statocittà ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascuno ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 7. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 11, lettera e).

9. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 11, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 11, lettere e) e f), decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

10. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 2 sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 3 del presente articolo.

11. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di

solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime Regioni o Province autonome in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine

stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura

superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;

d) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari

posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del

sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

12. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 11 si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 11, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

13. Gli enti di cui al comma 12 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

14. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo sono nulli.

15. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui al presente articolo è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

16. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 3 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

17. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 16, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome , entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 18. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 3.

18. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 3, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

19. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

20. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e alle province autonome di Trento e Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 11 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n.228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

Art. 36

(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)

1. L’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettate alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e inserite nella tabella A allegata alla stessa legge.

2. Alla data del 1° marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 1 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall’applicazione della presente disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

3. I cassieri delle Autorità di cui al comma 1 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.

4. Le Autorità di cui al comma 1 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.

5. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all’articolo 2, comma 4 della legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.

Art. 37

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca)

1. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, e 642 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In considerazione dell’adozione del bilancio unico d’ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l’anno 2016 del sistema universitario, di cui all’articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l’anno 2015.

3. Il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: “Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale:

a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli

enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi;

b) i pagamenti dell’ASI relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale

europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”, ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

c) i pagamenti del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi

alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell’utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca, indicati al comma 638, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui al presente comma, lettera a).

Art. 38

(Norme finanziarie per province e città metropolitane)

1. Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito, per l’anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il Fondo è costituito mediante l’utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del relativo decreto attuativo del 14 settembre 2015.

3. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell’articolo 1, comma 149, della legge 7 aprile 2014, n 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un Commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all’Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l’11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al Commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il Commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministre e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario, sentite le Regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 4, come quantificate ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il Commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015.

6. Per le regioni di cui al comma 4, che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell’Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l’11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il Commissario opera d’intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

7. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016 nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell’ente di provenienza.

8. L’acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell’articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è effettuata prescindendo dall’assenso dell’ente di provenienza.

9. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria. L’acquisizione del personale di cui al periodo precedente è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall’assenso dell’amministrazione di appartenenza.

10. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 7, 8 e 9 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.

Titolo VIII

Norme in materia di controversie contro lo Stato

Art. 39

(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

1. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, come successivamente modificata, sono apportate le seguenti modifiche:

Lettera a): dopo l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.89, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 1-bis.(Rimedi all’irragionevole durata del processo) 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

Articolo 1-ter.(Rimedi preventivi)

1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

2. L’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. 4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei Conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di Cassazione la parte ha diritto a depositare un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.” Lettera b): il comma 1 dell’articolo 2 è così sostituito: “1. E’ inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter.”

Lettera c): Il comma 2-quinquies dell’articolo 2 è così sostituito:

“2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria

o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010,

n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata

dilazione dei tempi del procedimento.”. Lettera d): Dopo il comma 2-quinquies dell’articolo 2, sono aggiunti i commi: “2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del

codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo di cui

al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in

pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur

ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, e successive modifiche, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni

personali della parte.

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto.”.

Lettera e): il comma 1, dell’articolo 2-bis, è così sostituito: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 euro e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al venti per cento per gli anni successivi al terzo e fino al quaranta per cento per gli anni successivi al settimo.”.

Lettera f): dopo il comma 1, dell’articolo 2-bis, sono inseriti i commi: “1-bis. La somma può essere diminuita fino al venti per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al quaranta per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta. 1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. 1-quater. L’indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al venti per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.”.

Lettera g): il comma 1, dell’articolo 3, è così sostituito: “La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.”. Lettera h): al comma 4, dell’articolo 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Non può essere designato il giudice del processo presupposto.”. Lettera i): al comma 7, dell’articolo 3, dopo le parole “delle risorse disponibili” sono aggiunte le parole: “nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso.”.

Lettera l): dopo l’articolo 5-quinquies, è inserito il seguente articolo:
“Articolo 5-sexies (Modalità di pagamento)

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e va rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma. Le Amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6.L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I, del libro IV, del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1000 euro. 10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all’incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente sui siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

Lettera m): all’articolo 6, dopo il comma 2, sono aggiunti i commi: 3. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1, dell’articolo 2.

4. Il comma 2, dell’articolo 54, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi pendenti al 1° gennaio 2016, la cui durata ecceda i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche: lettera a): all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.”.

Lettera b): dopo l’articolo 71 è aggiunto il seguente: “71-bis (Effetti dell’istanza di prelievo) A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.”.

3. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: lettera a): all’articolo 62, comma 2, dopo le parole “in unico grado” sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89”; lettera b): all’articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il decreto di cui all’articolo 3, comma 5 della legge 24 marzo 2001 n.89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo che precede.”; lettera c): all’articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all’articolo all’ articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001 n. 89, l’indennità è dovuta nella misura di euro venticinque per ciascun decreto.”.

Titolo IX

Misure per gli investimenti

Art. 40

(Accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee)

1. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato “Organismo strumentale per gli interventi europei”, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

2. Le legge regionale e provinciale che provvede all’istituzione dell’organismo strumentale per gli interventi comunitari, disciplina i rapporti tra la Regione e le Province Autonome di Trento e Bolzano e l’organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all’organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L’eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell’organismo regionale.

3. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 1 è costituito solo dall’eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio Organismo strumentale per gli interventi europei.

4. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorieri delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

5. Il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 versa le risorse comunitarie e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni o alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 4. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall’articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e prorogata dall’articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.

6. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all’articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. I tesorieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

7. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 2, la Regione e la Provincia Autonoma registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all’organismo strumentale per gli interventi comunitari. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016 - 2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all’esercizio 2016, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l’organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L’eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell’organismo strumentale esigibile nell’esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell’esercizio 2016 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l’impegno per trasferimenti all’organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell’esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall’organismo strumentale per gli interventi europei. L’organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia Autonoma a seguito dei correlati impegni della Regione e della Provincia Autonoma.

8. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle Regioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

9. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 4 del presente articolo, nonché delle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell’economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di Azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all’articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali come individuati dal comma 4, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

10. L’articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così modificato: “Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione UE, a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi.”

11. All’articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole “a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato” sono aggiunte le seguenti “nonché delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano”. Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall’Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 è abrogato.

12. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.

13. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 per l’attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L’assegnazione disposta in favore di Amministrazioni che non dispongono di risorse per l’attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.

14. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 41-bis, comma 1, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

15. L’articolo 43, comma 9-bis, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è sostituito come segue: “9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.”

16. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa 17. All’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all’adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l’adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2-ter. Al commissario, nominato ai sensi del comma 2-bis, è attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.”.

Art. 41

(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)

1. Al fine di contribuire alla costituzione delle Piattaforme di investimento previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall’istituto nazionale di promozione di cui al comma 5, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

2. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al presente articolo.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del presente articolo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016. È autorizzata allo scopo l’istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, ovvero attraverso la procedura prevista dall’art. 44, comma 1, della presente legge.

5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall’articolo 2, n. 3, del Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), secondo quanto previsto nella Comunicazione COM (2015) 361 del 22 luglio 2015 della Commissione Europea.

6. In ragione della qualifica di cui al comma 5, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.

7. Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l’altro, mediante il finanziamento di piattaforme d’investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

8. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

Art. 42

(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)

1.L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all’art. 3 del decreto–legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all’art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell’economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

2. All’art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente : “2-bis. Per le imprese di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma che precede può essere autorizzata dal Ministro dello Sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni.”.

Art. 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature

agricole, nonché rinnovo parco autobus) 1. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL, è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni per l’anno 2016 e di 35 milioni a decorrere dall’anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzate da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del Regolamento (UE) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

2. Nel primo semestre di ciascun anno l’INAIL pubblica sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico con l’indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all’oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell’impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede: 68

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste

dall’articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

b) quanto a 25 milioni per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante

quota parte delle risorse programmate dall’INAIL per il triennio 2015-2017 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente.

4. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.

5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo X

Disposizioni ulteriori

Art. 44

(Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia)

1. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante girofondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

2. L’articolo 11- bis del decreto- legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è abrogato.

3. Il fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è rifinanziato per l’importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro nel 2018 e 2 miliardi per l’anno 2019.

Art. 45

(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché

rivalutazione dei beni di impresa) 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio

2016”;

b) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30

giugno 2016”;

c) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno

2016”.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.

3. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 3, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 8.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

7. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

8. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10.Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.

Art. 46

(Circolazione del contante)

1. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “euro mille” sono sostituite dalle seguenti: “euro tremila”.

2. All’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “ è di 2500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è di euro tremila”.

3. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.

4. All’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. All’articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole “12 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento.

4. All’articolo 1, comma 512, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “7 per cento” sono sostituite dalle seguenti “30 per cento”.

5. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente: “423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.”. 6.Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

7. All’articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è soppresso.

8. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ISMEA versa all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l’anno 2016. 71

9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l’anno 2016, di 7,9 milioni per l’anno 2017 e 8 milioni per l’anno 2018.

10. A quota parte degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 della presente legge si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l’anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017e a 22,5 milioni di euro nel 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

11. A quota parte degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 della presente legge, si provvede quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole “, esclusi i pellet”.

Art. 48

(Disposizioni in materia di giochi)

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

3. Ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sono

sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”;

b) nella lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “29

febbraio 2016”;

c) nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: “2015”, dovunque compaia, è sostituita dalla

seguente: “2016” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;

d) nella lettera g) del comma 644, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1°

gennaio 2016”.

4. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Laddove, all’esito del predetto procedimento in contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

6. A seguito di segnalazione dell’ Agenzia delle Entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

7. Il contribuente può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

8. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete

fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale

la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della

concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno

degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

9. All’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

10. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 636:
1) nella alinea, le parole: “anni 2013 e 2014” e “2014” sono sostituite rispettivamente dalle

seguenti: “anni dal 2013 al 2016” e “2016, a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco”; inoltre, le parole “alla riattribuzione delle medesime concessioni” sono soppresse;

2) nella lettera a) le parole euro 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 350.000”;
3) nella lettera b) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni, non rinnovabile”;
4) nella lettera c), le parole: “euro 2.800” e “euro 1.400” sono sostituite, rispettivamente, dalle

seguenti: “euro 5.000” e “euro 2.500”; inoltre, dopo le parole: “concessione riattribuita” sono aggiunte le seguenti: “, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga”;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma

offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione”;

6) dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già

esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato”;

b) al comma 637 le parole “, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,” sono soppresse.

11. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000.

12. Il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 è soppresso.

Art. 49

(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)

1. Nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 3, le parole “prestazioni erogate nel 2015” sono sostituite dalle seguenti

“prestazioni erogate dal 2015” e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.”;

b) nell’articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis: “3-bis. Tutti i cittadini,

indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria”;

c) all’articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso di omessa,

tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista nell’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 19991, n. 413.”;

d) all’articolo 3, comma 5, le parole “commi 2 e 3” sono sostituite dalle parole “commi 2, 3 e 3-

bis”;

e) all’articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il comma 3-bis: “3-bis. Nel caso di presentazione della

dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”;

f) all’articolo 1, comma 4, le parole: “5, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “5, commi 3 e 3-

bis”;

g) l’articolo 5, comma 1, lettera b), è abrogato con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate

a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015;

h) all’articolo 35, comma 3, le parole: “è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari

all’uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato” sono sostituite dalle seguenti: “la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all’uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento.”.

2. All’articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente: “25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione

dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi sanitari di cui all’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) e dell’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico.”;

b) il comma 25-ter è abrogato;
c) al comma 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo è soppresso;
2) le parole “al comma 25” ovunque si trovino, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 25 e 25-

bis”.

3. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) comunicare

all’Agenzia delle entrate in via telematica entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4- bis.”;

b) all’articolo 7, comma 2-ter, le parole: “che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse

da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la” sono sostituite dalle seguenti: “annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all’uno per cento della”.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: “3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i

sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-tere 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonchédell’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.”;

b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Le certificazioni di cui al

comma 6-ter, sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai solo fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. ”.

5. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 21 dopo il comma 1-ter è aggiunto il comma 1-quater: “1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le modalità e i termini di acquisizione dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”.

6. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) l’articolo 15, comma 1, lettera d), è sostituito dal seguente: “le spese funebri sostenute in

dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;”;

b) l’articolo 15, comma 1, lettera e), è sostituito dal seguente: “le spese per frequenza di corsi di

istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;”.

7. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015, l’articolo 1, commi 586 e 587, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

Art. 50

(Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)

1. Le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell’importo di 2.000 milioni di euro.

2. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell’importo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.

Titolo XI

Norme finali

Art. 51

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Art. 52

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 8, dall’articolo 34, comma 5 e dall’articolo 42, comma 1, entra in vigore il 1° gennaio 2016.