Divieto dell'impiego in guerra di gas asfissianti, tossici e similari e di mezzi batteriologici - Protocollo, Ginevra, 17 giugno 1925

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1925 diritto diritto Divieto dell'impiego in guerra di gas asfissianti, tossici e similari e di mezzi batteriologici Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Governo francese.
Entrata in vigore: 9 maggio 1926.
Ratifica italiana: R.D.L. 6 gennaio 1928, n. 194 (G.U. n. 46 del 24 febbraio 1928).


I sottoscritti plenipotenziari, a nome dei rispettivi Governi:

CONSIDERANDO che l'uso in guerra di gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i li-quidi, materiali o procedimenti analoghi, è stato giustamente condannato dall'opinione gene-rale del mondo civile;

CONSIDERANDO che il divieto di tale uso è stato sancito in Trattati di cui sono parti contraenti la maggior parte delle Potenze del mondo;

Al fine di fare in modo che tale divieto sia universalmente riconosciuto come parte del diritto internazionale, e così vincoli egualmente la coscienza e la pratica delle nazioni;

DICHIARANO:

Che le Alte Parti contraenti, in quanto non siano già Parti di trattati vietanti tale uso, accettano il divieto suddetto, di estenderlo all'uso di mezzi della guerra batteriologica, e accettano di essere vincolate nei loro reciproci rapporti a termini della presente dichiarazione.

Le Alte Parti contraenti si adopereranno per indurre altri Stati ad aderire al presente Protocollo. Tale adesione sarà notificata al Governo della Repubblica francese e da questo a tutte le Potenze firmatarie ed aderenti, entrando in vigore alla data della notifica compiuta dal Governo della Repubblica francese.

Il presente Protocollo, i cui testi inglese e francese fanno egualmente fede, sarà ratificato il più presto possibile. Esso porterà la data di oggi.

Le ratifiche del presente Protocollo saranno indirizzate al Governo della Repubblica francese, che ne notificherà subito il deposito a ciascuna delle Potenze firmatarie e aderenti.

Gli strumenti di ratifica e di adesione al presente Protocollo resteranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuna Potenza firmataria alla data del deposito della sua ratifica; da quel momento, ogni Potenza sarà vincolata nei confronti delle altre Potenze che abbiano già depositato le loro ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, in un solo esemplare il 17 giugno 1925.

Stati che hanno firmato il Protocollo o vi hanno aderito o si considerano parti di esso: Alto Volta, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Belgio, Brasile, Bulgaria, Bhutan, Canada, Cecoslovacchia, Centro Africa, Cile, Cina, Cipro, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, E-gitto, El Salvador, Etiopia, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gambia, Germania (Repubbli-ca Democratica), Germania (Repubblica Federale), Ghana, Giamaica, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, India, Indonesia, Irak, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Kenia, Kuwait, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Lussemburgo, Madagascar, Malaysia, Malawi, Maldive, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Ruanda, Santa Sede, Senegal, Sierra Leone, Siria, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Thailandia, Taiwan, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, Ungheria, URSS, Uruguay, Venezuela, Yemen (Repubblica Popolare Democratica).

Ratifiche: fra gli stati firmatari non hanno ratificato El Salvador e Nicaragua.