Giro del mondo del dottor d. Gio. Francesco Gemelli Careri - Vol. VI/Libro II/I

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Libro II - Cap. I

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Libro II Libro II - II
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CAPITOLO PRIMO.

Con qual legge si concedano le miniere.


L
E miniere, siano d’oro, o d’argento, qualsivoglia persona può approfittarsene, pagando al Re il quinto. Abbandonata dal primo scopritore, per tre mesi, ricade al Re; onde è in arbitrio di chi che sia andarvi a cavare, notificandolo al primo padrone. Opponendosi questi, ed allegando causa giusta; perche non v’ha tenuto operarj; la Reale Audienza giudica se l’opposizione deve aver luogo, o no.

Concede il Re sessanta vare spagnuole di terreno, verso i quattro venti principali, dalla bocca della miniera; o tutte da una parte, come vuole il minatore: dopo il quale spazio può bene un’altro aprire altra miniera, lasciando cinque vare di sodo, come per muro di divisione. Profondandosi sotto terra, può entrare dentro il terreno dell’altro, sino a tanto, che non s’incontra co’ lavoratori di lui: perche allora deve ritirarsi nel suo; o [p. 143 modifica]andar più in giù; affinchè l’altro non lo raggiunga, cavando dalla parte superiore.

Essendo inondata la miniera inferiore da qualche sorgiva d’acqua (come spesso accade) dee colui, che sta sopra, dargli la sesta parte del metallo, che cava: e se l’acqua sorgendo nella superiore, scorresse nella inferiore, è tenuto il padron della prima a farla evacuare; poiche essendo le vette d’un metallo come le vene del braccio, piene d’umidità, et acqua in luogo di sangue; aperte tramandano l’acqua in giù; che non evacuata dall’inferiore minatore, avria da farlo il superiore.

Costoro, come dissi, pagano il decimo al Re, a differenza de’ Peruani, quanto all’argento; ma per l’oro, non v’ha privileggio alcuno, e sono tenuti tutti a pagare il quinto.