Italia, Repubblica Sociale - Progetto di Costituzione/Capo II

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Capo II

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Capo I Capo III

CAPO II - STRUTTURA DELLO STATO

Art. 10

La sovranità promana [da] tutta la Nazione.

Art. 11

Sono organi supremi della Nazione: il Popolo e il Duce della Repubblica.

§ I - Il popolo - La rappresentanza

Art. 12

Il popolo partecipa integralmente, in modo organico e permanente, alla vita dello Stato e concorre alla determinazione delle direttive, degli istituti e degli atti idonei al raggiungimento dei fini della Nazione, col suo lavoro, con la sua attività politica e sociale, mediante gli organismi che si formano nel suo seno per esprimere gli interessi morali, politici ed economici delle categorie di cui si compone, e attraverso l’Assemblea costituente e la Camera dei rappresentanti del lavoro.

Art. 13

Nell’esplicazione delle sue funzioni sociali lo Stato, secondo i principî del decentramento, si avvale, oltre che dei propri organi diretti, di tutte le forze della Nazione, organizzandole giuridicamente in enti ausiliari territoriali e istituzionali, ai quali concede una sfera di autonomia ai fini dello svolgimento dei compiti loro assegnati nel modo più efficace e più utile per la Nazione.

SEZIONE I - L’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Art. 14

L’Assemblea Costituente è composta da un numero di membri pari a 1 ogni 50 000 cittadini. Deve essere l’espressione di tutte le forze vive della Nazione e pertanto debbono farne parte:

  1. per ragione delle loro funzioni: coloro che, al momento della riunione della Costituente, fanno parte del Governo della Repubblica e ricoprono determinate cariche nell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, nella magistratura, nell’ordine scolastico, in enti locali territoriali e istituzionali, in organismi politici e culturali ai quali lo Stato abbia riconosciuti o assegnati compiti di alto interesse nazionale. La legge stabilisce le cariche che importano in chi le ricopre appartenenza alla Costituente. I membri di diritto non possono superare un terzo dei componenti della Costituente;
  2. per elezione popolare, coloro che siano designati a far parte della Costituente dagli appartenenti alle organizzazioni riconosciute dallo Stato quali rappresentanti:
    • dei lavoratori (imprenditori, operai, impiegati, tecnici, dirigenti) dell’industria, dell’agricoltura, del commercio, del credito e dell’assicurazione, delle professioni e arti, dell’artigianato e della cooperazione;
    • dei dipendenti dallo Stato e dagli enti pubblici;
    • degli ex-combattenti per la causa nazionale, e, in particolare, dei decorati e dei volontari;
    • delle famiglie dei caduti per la causa nazionale;
    • delle famiglie numerose;
    • degli italiani all’estero;
    • delle altre categorie che in dati momenti della vita nazionale siano riconosciute, per legge, espressione di importanti interessi pubblici.

La legge stabilisce i requisiti e le forme per il riconoscimento di tali organizzazioni, nonché, per ciascuna di esse, il numero e i modi dell’elezione dei rappresentanti nella Costituente.

Art. 15

La Costituente elegge il Duce della Repubblica Sociale Italiana. Delibera:

  1. sulla riforma della Carta costituzionale o sulle deroghe eccezionali alle norme della stessa;
  2. sugli argomenti di supremo interesse nazionale che il Duce intenda sottoporle, o sui quali la decisione della Costituente sia richiesta dalla Camera dei rappresentanti del lavoro, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri di [sic, al posto di «in»] carica.
Art. 16

La Costituente è convocata dal Duce che ne fissa l’ordine del giorno. Nel caso di richiesta della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi dell’articolo precedente, la convocazione deve aver luogo entro un mese dal voto e nell’ordine del giorno debbono essere inseriti gli argomenti indicati dalla Camera. In caso di impedimento del Duce, la Costituente è convocata dal Capo del Governo. In caso di morte del Duce la Costituente deve esser convocata per la nomina del successore, entro un mese dalla morte.

SEZIONE II - LA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI DEL LAVORO

Art. 17

La Camera dei rappresentanti del lavoro è composta di un numero di membri pari a 1 ogni 100 000 abitanti, eletti col sistema del suffragio universale diretto da tutti i cittadini lavoratori maggiori degli anni 18. Di essa inoltre fanno parte di diritto il Capo del Governo, nonché i Ministri e Sottosegretari di Stato.

Art. 18

Sono considerati lavoratori coloro che sono rappresentati da un’Associazione professionale riconosciuta e i dipendenti da enti eventualmente esenti dall’inquadramento. Sono, agli effetti dell’elettorato attivo, equiparati ai lavoratori:

  1. coloro che hanno cessato di lavorare per ragioni di invalidità o vecchiaia;
  2. coloro che seguono regolarmente un corso di studi, in istituti scolastici statali o pareggiati;
  3. coloro che siano disoccupati involontari, o svolgano attività, da determinarsi per legge, fuori del campo della disciplina professionale.
Art. 19

Possono essere eletti rappresentanti del lavoro coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. siano maggiori degli anni 25, oppure siano decorati al valor militare o civile, volontari di guerra, mutilati o feriti di guerra o comunque per la causa nazionale, maggiori degli anni 21;
  2. siano elettori;
  3. non abbiano subito condanne per delitti o atti incompatibili colla dignità e il prestigio di rappresentanti del lavoro. La legge determina tali delitti o atti, escludendo quelli compiuti per ragioni di convinzioni politiche.
Art. 20

I membri della Camera rappresentano tutto il popolo lavoratore, e non gli appartenenti alle circoscrizioni territoriali o alle categorie professionali che li hanno eletti.

Art. 21

I rappresentanti del lavoro non possono essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni se non dopo aver prestato il giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti della patria di servire con fedeltà la Repubblica Sociale Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi, nel solo intento del bene della Nazione.

Art. 22

I rappresentanti del lavoro hanno il dovere di esprimere le loro opinioni e di dare i loro voti secondo coscienza e per i fini della loro funzione. Sono liberi e insindacabili nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 23

I rappresentanti del lavoro non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di delitto, né processati, senza l’autorizzazione preventiva della Camera.

Art. 24

I rappresentanti del lavoro restano in carica per tutta la durata della legislatura (art. 25). E sono rieleggibili. Decadono però dalla loro funzione:

  1. se tradiscono il giuramento prestato;
  2. se perdono alcuno dei requisiti per la loro eleggibilità;
  3. se trascurano i doveri della funzione rimanendo assenti per dieci sedute consecutive della Camera, senza autorizzazione da accordarsi dal Presidente (art. 34); qualora concorrano giustificati motivi.
Art. 25

I lavori della Camera sono divisi in legislature. Ogni legislatura dura cinque anni, ma può essere sciolta anche prima, nel caso stabilito dal presente Statuto. La fine di ciascuna legislatura è stabilita con decreto del Duce, su proposta del Capo del Governo (art. 50). Il decreto fissa anche la data di convocazione dell’Assemblea per ascoltare il discorso del Duce, col quale si inizia la legislatura successiva.

Art. 26

La Camera dei rappresentanti del lavoro collabora col Duce e col Governo per la formazione delle leggi. Per l’esercizio dell’ordinaria funzione legislativa la Camera è periodicamente convocata dal Capo del Governo.

Art. 27

Il potere di proposizione delle leggi spetta al Duce (art. 41) e ai rappresentanti del lavoro (art. 49).

Art. 28

La Camera esercita le sue funzioni per mezzo dell’Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative.

Art. 29

È di competenza esclusiva della Assemblea plenaria la discussione e l’approvazione:

  1. dei disegni di legge concernenti: le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo; la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche; l’ordinamento professionale; i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede; i trattati internazionali che importino variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie; l’ordinamento giudiziario, sia ordinario che amministrativo; le deleghe legislative di carattere generale;
  2. dei progetti di bilancio e di rendiconto consuntivo dello Stato, delle aziende autonome statali e degli enti pubblici economici di importanza nazionale la cui gestione sia rilevante per il bilancio dello Stato;
  3. dei disegni di legge per i quali tale forma di discussione sia richiesta dal Governo o dall’Assemblea, oppure proposta dalle Commissioni e autorizzata dal Capo del Governo;
  4. delle proposte di sottoporre alla Costituente la decisione di argomenti di supremo interesse nazionale.
Art. 30

Le sedute dell’Assemblea plenaria sono pubbliche. Però la riunione può esser tenuta in segreto, quando lo richiedano il Capo del Governo o almeno venti [cancellato da Mussolini e corretto con "cinquanta"] dei rappresentanti del lavoro. Le votazioni hanno sempre luogo in modo palese.

Art. 31

Le commissioni legislative sono costituite, in relazione a determinate attività nazionali, dal Presidente della Camera. Esse eleggono nel proprio seno il Presidente; a questo spetta convocarle.

Art. 32

Sono [sic, al posto di "È"] di competenza delle Commissioni la emanazione delle norme giuridiche, aventi oggetto diverso da quello indicato nell’art. 28 e che importano creazione, modifica o perdita dei diritti soggettivi dei cittadini, salvo che la legge ne attribuisca la competenza anche ad altri enti e organi. La legge determina i modi, le forme e i termini per la discussione e l’approvazione dei disegni di legge sottoposti alle Commissioni legislative.

Art. 33

Le deliberazioni dell’Assemblea plenaria e delle Commissioni sono prese a maggioranza assoluta, salvo il caso dell’art. 15. Nessuna deliberazione è valida se non [è] presa con la presenza di almeno due terzi e col voto di almeno la metà dei rappresentanti del lavoro in carica.

Art. 34

La Camera:

  • provvede alla approvazione e modifica del suo regolamento;
  • elegge, al principio di ogni legislatura, il proprio Presidente e i Vice-Presidenti.

Il Presidente nomina alle altre cariche stabilite dal regolamento della Camera.

§ II - Il Duce della Repubblica Sociale Italiana

Art. 35

Il Duce della Repubblica Sociale Italiana è il Capo dello Stato. Quale supremo interprete della volontà nazionale, che è la volontà dello Stato, realizza in sé l’unità dello Stato.

Art. 36

È eletto dall’Assemblea Costituente. Dura in carica cinque [cancellato da Mussolini e corretto con "sette"] anni. È rieleggibile [Mussolini ha aggiunto le parole "una volta sola"].

Art. 37

All’atto dell’assunzione delle sue funzioni, deve prestare giuramento dinanzi a Dio e ai Caduti per la Patria, di servire la Repubblica Sociale Italiana con tutte le sue forze e di ispirarsi in ogni atto del suo ufficio all’interesse supremo della Nazione e alla giustizia sociale.

Art. 38

Il Duce non è responsabile verso alcun altro organo dello Stato per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 39

Il Duce comanda tutte le forze armate, in tempo di pace a mezzo del Ministro per la Difesa Nazionale, in tempo di guerra a mezzo del Capo di Stato Maggiore Generale; dichiara la guerra; fa i trattati internazionali, dandone comunicazione alla Costituente o alla Camera dei rappresentanti del lavoro appena che ritenga ciò consentito dai supremi interessi dello Stato. I trattati che importino variazioni nel territorio dello Stato, limitazioni o accrescimenti della sua sovranità o oneri per le finanze, non diventano esecutivi se non dopo avere ottenuto l’approvazione della Costituente o della Camera dei rappresentanti del lavoro, ai sensi di questa Costituzione.

Art. 40

Il Duce esercita il potere legislativo in collaborazione con il Governo e con la Camera dei rappresentanti del lavoro.

Art. 41

Il Duce convoca ogni anno la Camera. Può prorogarne le sessioni.

Art. 42

Qualora ravvisi il dissenso politico tra il popolo dei lavoratori e la Camera, il Duce può scioglierla, convocandone un’altra nel termine di tre mesi.

Art. 43

Il Duce presenta alla Camera i disegni di legge per mezzo del Governo.

Art. 44

Il Duce sanziona le leggi.

Art. 45

Al Duce appartiene il potere esecutivo. Esso lo esercita direttamente e a mezzo del Governo. Il Duce promulga le leggi. Il Duce nomina a tutte le cariche dello Stato. Con decreto del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, sono emanate le norme giuridiche per disciplinare:

  1. l’esecuzione delle leggi;
  2. l’uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;
  3. l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, e di altri enti pubblici indicati dalla legge.

Con decreto del Duce, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

  1. quando il Governo sia a ciò delegato da una legge;
  2. nei casi di urgente e assoluta necessità sulla materia di competenza dell’Assemblea generale e delle Commissioni legislative della Camera, nonché per la messa in vigore dei disegni di legge su cui le Commissioni legislative non abbiano deliberato nei termini fissati dalla legge. In questi casi il Decreto del Duce deve essere a pena di decadenza presentato alla Camera, per la conversione in legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Se la Camera non l’approvi e decorrano due anni dalla pubblicazione, senza che sia intervenuta la conversione, il decreto cessa di aver vigore.
Art. 46

Il Duce ha il diritto di amnistia, di grazia e di indulto.

Art. 47

Al Duce spetta di istituire ordini cavallereschi e stabilirne gli statuti.

Art. 48

I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Al Duce spetta di conferirne di nuovi.

§ III - Il Governo

Art. 49

Il Governo della Repubblica è costituito dal Capo del Governo e dai Ministri.

Art. 50

Il Capo del Governo è nominato e revocato dal Duce. È responsabile verso il Duce dell’indirizzo generale politico del Governo.

Art. 51

Il capo del Governo dirige e coordina l’opera dei Ministri, convoca il consiglio dei Ministri, ne fissa l’ordine del giorno e lo presiede.

Art. 52

Nessuno oggetto può esser posto all’ordine del giorno della Camera, senza il previo assenso del Capo del Governo.

Art. 53

L’assenso del Capo del Governo è necessario per presentazione alla Camera delle proposte di legge di iniziativa dei rappresentanti del lavoro.

Art. 54

I Ministri sono nominati e revocati dal Duce su proposta del Capo del Governo. Sono responsabili verso il Duce e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.

Art. 55

I sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Duce, su proposta del Capo del Governo, sentito il Ministro competente.

Art. 56

A giudicare dei reati commessi da un Ministro con abuso delle sue funzioni, è competente la Camera costituita in Corte giurisdizionale. L’azione è esercita da Commissari nominati all’inizio di ogni legislatura e sostituiti in caso di vacanza, dal Presidente della Camera. Contro le sentenze pronunziate dalla Camera come Corte giurisdizionale non è dato alcun ricorso.

§ IV - Le forze armate

Art. 57

Le forze armate hanno lo scopo di combattere per la difesa dell’onore, della libertà e del benessere della Nazione. Esse comprendono l’Esercito, la Marina da guerra, l’Aeronautica.

Art. 58

La bandiera di combattimento per le forze armate è il tricolore, con fregio e una frangia marginale di alloro, e ai quattro lati il fascio repubblicano, una granata, un’àncora e un’aquila.

Art. 59

La coscrizione militare è un servizio d’onore per il popolo italiano, ed un privilegio per la parte più eletta di esso. Tutti i cittadini hanno il diritto e il dovere di servire in armi la Nazione, quando ne abbiano la idoneità fisica e non si trovino nelle condizioni di indegnità morale, stabilite dalla legge.

Art. 60

Al Duce soltanto spettano nei riguardi delle forze armate i poteri di coordinamento; di nomina e di promozione, di ispezione, di dislocazione delle truppe, di mobilitazione.

§ V - La giurisdizione

Art. 61

La giurisdizione garantisce l’attuazione del diritto positivo nello svolgimento dei fatti e dei rapporti giuridici.

Art. 62

Le sentenze sono emanate nel nome della Legge, della quale esse realizzano la volontà.

Art. 63

La funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici, collegiali o unici, nominati dal Duce. La loro organizzazione, la loro competenza per materia e per territorio, la procedura che debbono seguire nello svolgimento delle loro funzioni, sono regolate dalla legge.

Art. 64

Una sola Suprema Corte di cassazione è costituita per tutta la Repubblica. Essa ha sede in Roma. Ad essa spetta di assicurare un’uniforme interpretazione e applicazione del diritto da parte dei giudici di merito, e di risolvere i conflitti di attribuzione tra l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.

Art. 65

Nell’esercizio delle sue funzioni è garantita piena indipendenza alla magistratura: questa è vincolata dalla legge e soltanto dalla legge.

Art. 66

Nessuno può esser punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite, né senza un giudizio svolto con le regole da essa fissate.

Art. 67

Nei casi che debbono essere determinati con legge approvata dall’Assemblea della Camera, possono essere istituiti tribunali straordinari per un tempo limitato, e per determinati delitti. La giurisdizione dei tribunali militari non può essere estesa a cittadini non in servizio militare se non in tempo di guerra e per i reati espressamente preveduti dalla legge.

Art. 68

Quando lo Stato e gli altri enti pubblici agiscono nel campo del diritto privato sono pienamente soggetti al codice civile e alle altre leggi.

Art. 69

Gli organi amministrativi dello Stato e degli altri enti pubblici debbono ispirarsi nell’esercizio delle loro funzioni alla realizzazione del principio della giustizia nell’amministrazione.

Art. 70

Colui che sia stato leso da un atto amministrativo in suo interesse legittimo, dopo l’esperimento dei ricorsi gerarchici, in quanto ammessi, può proporre contro l’atto stesso ricorso per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza dinanzi agli organi della giustizia amministrativa. Questi, oltre alla generale competenza di legittimità, hanno competenza di merito nei casi stabiliti dalla legge.

§ VI - La difesa della stirpe

Art. 71

La Repubblica considera l’incremento demografico come condizione per l’ascesa della Nazione e per lo sviluppo della sua potenza militare, economica, civile.

Art. 72

La politica demografica della Repubblica si svolge con tre finalità essenziali: numero, sanità morale e fisica, purità della stirpe.

Art. 73

Presupposto della politica demografica è la difesa della famiglia, nucleo essenziale della struttura sociale dello Stato. La Repubblica la attua proteggendo e consolidando tutti i valori religiosi e morali che cementano la famiglia, e in particolare:

  • col favore accordato al matrimonio, considerato anche quale dovere nazionale e fonte di diritti, perché esso possa raggiungere tutte le sue alte finalità, prima: la procreazione di prole sana e numerosa;
  • col riconoscimento degli effetti civili al sacramento del matrimonio, disciplinato nel diritto canonico;
  • col divieto di matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza ebraica, e con la speciale disciplina del matrimonio di cittadini italiani con sudditi di altre razze o con stranieri;
  • con la tutela della maternità;
  • con la prestazione di aiuti e assistenza per il sostenimento degli oneri familiari. Speciali agevolazioni spettano alle famiglie numerose.
Art. 74

La protezione dell’infanzia e della giovinezza è un’elevata funzione pubblica, che la Repubblica svolge, anche a mezzo appositi istituti, con l’ingerenza nell’attività educativa familiare (art. 76), con la protezione della filiazione illegittima e con l’assistenza tutelare dei minori abbandonati.

§ VII - L’educazione e l‘istruzione del popolo

SEZIONE I - Dell’Educazione

Art. 75

La Repubblica pone tra i suoi principali compiti istituzionali l’educazione morale, sociale e politica del popolo.

Art. 76

L’educazione dei figli, conforme ai principi della morale e del sentimento nazionale, è il supremo obbligo dei genitori. Lo Stato, col rispetto dei diritti e dei doveri della patria potestà, invigila perché l’educazione familiare raggiunga i suoi fini di formare l’onesto cittadino, lavoratore e soldato, e si avvale degli ordinamenti scolastici per integrare e indirizzare l’opera della famiglia. Ove quest’opera manchi, provvede a sostituirla, affidandone lo svolgimento a istituti di pubblica assistenza o a privati.

Art. 77

Organo fondamentale dell’educazione politica del popolo è il Partito fascista repubblicano. Esso è riconosciuto come organo ausiliario dello Stato, e ha quali compiti essenziali:

  • difendere e potenziare la rivoluzione, secondo i principi della dottrina di cui esso è assertore e depositario;
  • suscitare e rafforzare nel popolo la coscienza, la passione, la [corretto da Mussolini in "la passione della"] solidarietà nazionale, e il dovere di subordinare tutti gli interessi individuali e collettivi, all’interesse supremo della libertà della Nazione nel mondo;
  • diffondere nel popolo la conoscenza dei problemi internazionali e interni che interessano l’Italia.
Art. 78

L’iscrizione al P.F.R. non importa alcun privilegio o speciale diritto. Essa importa il dovere di votarsi fino al limite estremo delle proprie forze, con assoluto disinteresse e purità d’intenti, alla causa nazionale. Fuor del campo delle attività aventi carattere preminentemente politico, l’iscrizione al P.F.R. non è condizione né costituisce titolo di preferenza per l’assunzione o la conservazione di impieghi e cariche né per il trattamento morale ed economico dei lavoratori.

SEZIONE II - Dell’Istruzione

Art. 79

La scuola si propone la formazione di una cultura del popolo, inspirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà.

Art. 80

I programmi scolastici sono fissati in vista della funzione della scuola per l’educazione delle nuove generazioni.

Art. 81

L’accesso agli studi e la loro prosecuzione sono regolati esclusivamente col criterio delle capacità e delle attitudini dimostrate. Collegi di Stato garantiscono la continuazione degli studi ai giovani capaci non abbienti.

Art. 82

L’istruzione elementare, da impartirsi in scuole chiare e salubri, è obbligatoria e gratuita per tutti i cittadini della Repubblica.

Art. 83

La Repubblica Sociale Italiana considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della Dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica: perciò l’insegnamento religioso è obbligatorio nelle scuole pubbliche elementari e medie. La legge può stabilire particolari casi di esenzione.

Art. 84

La fondazione e l’esercizio di istituti privati di istruzione sono ammessi soltanto previa autorizzazione dello Stato e sotto controllo di questo sull’organizzazione, i programmi e la capacità morale e formazione scientifica degli insegnanti.

§ VIII - L’amministrazione locale

Art. 85

I Comuni e le Provincie sono enti ausiliari dello Stato. La loro istituzione e le loro circoscrizioni sono regolate dalla legge.

Art. 86

I Comuni e le Provincie hanno come fine esclusivo la tutela degli interessi amministrativi dei cittadini che loro appartengono. A tal fine sono muniti dallo Stato di poteri, che debbono esercitare coordinandoli e subordinandoli agli interessi superiori della Nazione. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comuni e le Province agiscono in modo autonomo, secondo i principi del decentramento amministrativo, ma sono sottoposti al controllo di legittimità e, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo di merito degli organi diretti dallo Stato.

Art. 87

Gli organi dell’amministrazione autonoma locale sono stabiliti dalla legge. I Consigli comunali e provinciali sono eletti col sistema del suffragio universale diretto dai cittadini lavoratori residenti domiciliati nel territorio del Comune o della Provincia.

Art. 88

I Consigli eleggono nel loro seno il Podestà del Comune e il Preside della Provincia. La legge stabilisce le cause di incapacità, ineleggibilità, incompatibilità per le nomine a Podestà o a Preside. Tali nomine sono soggette all’approvazione dello Stato, da darsi con decreto del Duce.