L. 8 aprile 2002, n. 59 - Servizi di trasmissione dati

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2002 diritto diritto L. 8 aprile 2002, n. 59 Intestazione 17 giugno 2012 25% Da definire

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Legge 8 aprile 2002, n. 59, in materia di Servizi di trasmissione dati


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:


Art. 1.

Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonche' ai sensi della delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformita' alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli