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L.cost. 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione

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Scadenza del termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie e finali» della Costituzione
1958


Articolo unico

Il termine di cui alla XI delle «Disposizioni transitorie a finali» della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.