L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 - Statuto speciale per la Valle d'Aosta

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1948 diritto diritto L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

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  • L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia
  • L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta
  • L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige


26 febbraio 1948, n. 4, in materia di Statuto speciale per la Valle d'Aosta


TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE

TITOLO I - Costituzione della Regione

Art. 1.

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

TITOLO II - Funzioni della Regione

Art. 2.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
  2. circoscrizioni comunali;
  3. polizia locale urbana e rurale;
  4. agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
  5. piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;
  6. strade e lavori pubblici di interesse regionale;
  7. urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;
  8. trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;
  9. acque minerali e termali;
  10. caccia e pesca;
  11. acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;
  12. incremento dei prodotti tipici della Valle;
  13. usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;
  14. artigianato;
  15. industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;
  16. istruzione tecnico-professionale;
  17. biblioteche e musei di enti locali;
  18. fiere e mercati;
  19. ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;
  20. toponomastica;
  21. servizi antincendi.

Art. 3.

La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

  1. industria e commercio;
  2. istituzione di enti di credito di carattere locale;
  3. espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;
  4. disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
  5. disciplina della utilizzazione delle miniere;
  6. finanze regionali e comunali;
  7. istruzione materna, elementare e media;
  8. previdenza e assicurazioni sociali;
  9. assistenza e beneficenza pubblica;
  10. igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;
  11. antichità e belle arti;
  12. annona;
  13. assunzione di pubblici servizi.

Art. 4.

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

TITOLO III - Finanze, demanio e patrimonio

Art. 5.

I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresì trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

Art. 6.

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato; le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 7.

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'articolo 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.

La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Art. 8.

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Giunta regione ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 9.

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

Art 10.

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

Art. 11.

Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 12.

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 13.

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi. Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

TITOLO IV - Zona franca

Art. 14.

Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

TITOLO V - Organi della Regione

Art. 15.

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Art. 16.

Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con leggi dello Stato, sentita la Regione.

Per l’esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore ad un anno e per l’eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 17.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale.

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 18.

Il Consiglio regionale è eletto per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.

Art. 19.

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione o di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 21.

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22.

Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23.

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 24.

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25.

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione.

Art. 26.

Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 27.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle ed al popolo valdostano.

Art. 28.

L’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegni di legge da parte di almeno tremila elettori.

Art. 29.

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

Art. 30.

Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle e sottoposta a “ referendum” popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda di un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.

Non è ammesso il “referendum” per le leggi tributarie o di approvazione di bilanci. Le modalità di attuazione del “referendum” sono stabilite con legge regionale.

Art. 31.

Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Art. 32.

Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.

Art. 33.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza.

L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e , dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Gli assessori preposti ai singoli rami dell’Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta.

Art. 34.

Il Presidente della Giunta è il capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione.

Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.

Art. 35.

L'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 36.

La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.

I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

Art. 37.

Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO VI - Lingua e ordinamento scolastico

Art. 38.

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 39.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

Art. 40.

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.

TITOLO VII - Ordinamento degli uffici di conciliazione

Art. 41.

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione di questa.

Il Presidente della Giunta , in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea della autorizzazione, nei casi da esso previsti.

TITOLO VIII - Enti locali

Art. 42.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 43.

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia con principi delle leggi dello Stato.

La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

TITOLO IX - Rapporti fra lo Stato e la Regione

Art. 44.

Il Presidente della Giunta regionale per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45.

Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Art. 46.

La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

Art. 47.

Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.

Art. 48.

Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale o quando per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede alla ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

TITOLO X - Norme transitorie e finali

Art. 49.

La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'articolo 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.

Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.

Le disposizioni concernenti le materie indicate nell’art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.

Art. 51.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 52.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.