L.cost. 6 marzo 1992, n. 1 - Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
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Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto
1992
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6 marzo 1992, n. 1, in materia di Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto |
- Art. 1.
- 1. L'articolo 79 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
- "Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
- La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
- In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".
- La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.